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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23500/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; considerato che il motivo con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per essere la condotta consistita solo nella fuga senza messa in pericolo degli utenti della strada per essere il fatto avvenuto in zona isolata e in periodo di limitazione della circolazione è articolato in fatto e già disatteso con corrette argomentazioni giuridiche e circostanze di fatto di segno opposto (pag. 3 -4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto il denunciato vizio della motivazione in realtà mira a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica; considerato che il motivo con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per essere la condotta consistita solo nella fuga senza messa in pericolo degli utenti della strada per essere il fatto avvenuto in zona isolata e in periodo di limitazione della circolazione è articolato in fatto e già disatteso con corrette argomentazioni giuridiche e circostanze di fatto di segno opposto (pag. 3 -4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 23500/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris