CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 27/04/202:3; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole con le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 16 giugno 2021 (irrevocabile il 21 febbraio 2023) con la condanna (previa applicazione della diminuente del rito abbreviato) alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa per rapina aggravata in concorso commessa in Palermo il 12 maggio 2020; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 12 novembre 2020 (irrevocabile il 15 febbraio 2022) con la condanna (previa applicazione della diminuente del rito abbreviato) alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa per tentata rapina aggravata in concorso (capo a) e rapina aggravata in concorso (capo b), commesse in Palermo il 23 maggio 2019 e 12 settembre 2019. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati sopra indicati fossero espressione di un unico disegno criminoso e che, quindi, doveva trovare applicazione la continuazione in sede esecutiva ai sensi degli alt. 671 cod. proc. pen. ed 81 cod. pen.; quanto alla quantificazione della pena per il reato continuato ha individuato come reato base quello oggetto della sentenza sub 2) in considerazione dell'entità maggiore della pena inflitta, fissata in anni cinque ed euro 1.350 di multa, aumentata di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 900 di multa per il reato di cui al capo a) della sentenza sub 1), ulteriormente aumentata di mesi due di reclusione ed euro 300 di multa per il capo b) della sentenza sub 1), giungendo così ad anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 2.250 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato con una pena finale di anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 1.700 di multa. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa rispetto al trattamento sanzionatorio.Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.81, 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica; osserva che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave la condanna sub 2) individuando la relativa pena come pena base, nonostante quella inflitta con la sentenza sub 1) fosse superiore con la conseguente violazione del disposto dell'art.187 disp. att. del codice di rito. Inoltre, evidenzia che la pena base per il reato della sentenza n.2 è di anni quattro e mesi quattro di reclusione e non già di anni cinque (come indicato nell'ordinanza impugnata); infine, il ricorrente sottolinea che gli aumenti per i reati satellite sono stati disposti senza una specifica motivazione, che nel caso di specie era tanto più necessaria in considerazione dell'entità degli aumenti medesimi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Anzitutto risulta inammissibile, per carenza di interesse, il motivo del ricorso con il quale il condannato lamenta l'erronea indicazione della pena più alta da parte del Giudice per le indagini preliminari. Ciò posto, si osserva che dalla lettura del provvedimento impugnato non è però dato comprendere - con riferimento alla sentenza sub 2) perché il giudice dell'esecuzione faccia riferimento ad una pena base di anni cinque (da ridurre per il rito abbreviato), visto che tale sentenza indica una condanna finale ad anni tre di reclusione, di talché la pena base non poteva essere di anni cinque. 3. Pertanto, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in funzione di giudice deli'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., seni:. n. 183 del 2013); il motivo riguardante l'entità degli aumenti per la continuazione rimane conseguentemente assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagAi preliminari del Tribunale di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Co