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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35079/2026

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le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si lamenta la mancata verifica della sussistenza di possibili ragioni di proscioglimento utili ad una sentenza da rendere ex art 129 cpp, critica all'evidenza inconferente per la definitività del giudizio di responsabilità cristallizzato dalla sentenza di primo grado all'esito della rinunzia ai relativi motivi prospettata dalla difesa nel corso del giudizio di appello mentre il secondo, inerente alla mancata concessione delle generiche, è altrettanto manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede4. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si lamenta la mancata verifica della sussistenza di possibili ragioni di proscioglimento utili ad una sentenza da rendere ex art 129 cpp, critica all'evidenza inconferente per la definitività del giudizio di responsabilità cristallizzato dalla sentenza di primo grado all'esito della rinunzia ai relativi motivi prospettata dalla difesa nel corso del giudizio di appello mentre il secondo, inerente alla mancata concessione delle generiche, è altrettanto manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede4. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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