CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 35301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29627/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 75, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di CALTANISSETTA, MINISTERO dell'[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta n. 2046/2022 R.G. depositata il10/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Caltanissetta in data 7 dicembre 2022, eseguito con trattenimento presso il locale C.P.R.. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Caltanissetta convalidava il provvedimento di trattenimento in ragione del fatto che occorreva disporre accertamenti supplementari su ll’identità e su lla nazionalità del trattenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione avverso tale decreto, adottato in data 10 dicembre 2022, articolando tre motivi di censura. Gli intimati Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Provincia di Caltanissetta non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla competenza, perché, in pendenza di una richiesta di protezione internazionale, il giudice di pace ha erroneamente convalidato il trattenimento, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d. lgs. 286/1998, quando avrebbe dovuto applicare l'art. 6 d. lgs. 142/2015, declinando la propria competenza in favore del tribunale in composizione monocratica. 4. Il motivo non è fondato. L’art. 6 d. lgs. 142/2015 stabilisce che il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 d. lgs. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l’espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (comma 3), a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto a un secondo giudizio di convalida di competenza del tribunale; in caso di convalida (a mente di quanto previsto dal successivo comma 5) inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni e i termini dell’originario trattenimento exart. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 sono sospesi. Si susseguono, così, due diversi provvedimenti di trattenimento, adottati il primo ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, il secondo ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015 in ragione della ritenuta pretestuosità della domanda di asilo presentata da chi si trovi già sottoposto in una condizione di trattenimento. Per questo secondo tipo di provvedimento di convalida la competenza appartiene al tribunale, nel senso espressamente previsto dall’art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015; più precisamente, in caso di trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il tribunale, e non al giudice di pace, ai sensi dell'art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda di protezione (Cass. 11859/2022). Nel caso di specie il provvedimento di trattenimento era stato emanato quando il precedente trattenimento era già stato annullato, unitamente al decreto di respingimento a cui era correlato (come riconosce lo stesso ricorrente). Si trattava, perciò, di un successivoprovvedimento di trattenimento adottato ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, per la cui convalida era competente, a mente del terzo comma di tale norma, il giudice di pace. 5. Il secondo motivo di ricorso assume la nullità del provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 135 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., perché il giudice di pace non ha fornito alcuna argomentazione sulle questioni dedotte nella memoria depositata, redigendo una motivazione apodittica e apparente. 6. Il motivo è fondato. Il giudizio di convalida regolato dall’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/98 (a mente del quale «il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e ») ha oggetto limitato alla verifica di proporzionalità e adeguatezza delle misure disposte dall'autorità di pubblica sicurezza in attesa del rimpatrio, con limitazione della materia del contendere all'esame dei requisiti di merito assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento dell'immigrato (Cass. 24584/2020, Cass.22775/2022). Giova, inoltre, ricordare che il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/ 20 22 , Cass.6064/2019 e Cass. 18748/2015). Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’articolo15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione , del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevared'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integratio chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa , l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto d all'interessato (Corte di giust izia , grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21). Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento del tutto immotivato, posto che il mero richiamo fatto dal giudice di merito all’art. 13 T.U.I. non giova certo a verificare in maniera argomentata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Il contenuto di questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende affatto percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., n. 8053/2014, Cass. 22232/2016, Cass. 13977/2019). Una simile anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizioneassunta si fonda. Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dall’art. 13 T.U.I. per procedere alla convalida del trattenimento. 7. Dall’accoglimento del secondo mezzo consegue la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento previsto dal disposto dell’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998. 8. Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 e 6, comma 5, d. lgs. 142/2015) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione de lle spese. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass.18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.M.