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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 14816/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rinunciante); Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 14 giugno 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di computo della custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] tra il 19 febbraio 2019 e il 16 novembre 2020, nella pena in corso di esecuzione, presentata ex art. 657 cod. proc. pen.

Il rigetto della richiesta di computo della custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione veneziano sull'assunto che la frazione temporale per la quale si invocava l'applicazione della fungibilità era stata già conteggiata, sia con riferimento a un diverso titolo esecutivo sia con riferimento alla pena in esecuzione.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive.

Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano il rigetto della richiesta di computo della custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] nella pena in corso di esecuzione.

Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere la frazione temporale per la quale si invocava l'applicazione della fungibilità già conteggiata in un diverso titolo esecutivo.

Deve, infine, rilevarsi che il 20 febbraio 2023, perveniva rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia.

2. Osserva il Collegio che, il 20 febbraio 2023, dopo il deposito del ricorso per cassazione, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.La rinuncia all'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rinunciante); Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 14 giugno 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Venezia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di computo della custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] tra il 19 febbraio 2019 e il 16 novembre 2020, nella pena in corso di esecuzione, presentata ex art. 657 cod. proc. pen. Il rigetto della richiesta di computo della custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione veneziano sull'assunto che la frazione temporale per la quale si invocava l'applicazione della fungibilità era stata già conteggiata, sia con riferimento a un diverso titolo esecutivo sia con riferimento alla pena in esecuzione. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano il rigetto della richiesta di computo della custodia cautelare sofferta da [OSCURATO:PERSONA] nella pena in corso di esecuzione. Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere la frazione temporale per la quale si invocava l'applicazione della fungibilità già conteggiata in un diverso titolo esecutivo. Deve, infine, rilevarsi che il 20 febbraio 2023, perveniva rituale rinuncia al ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia. 2. Osserva il Collegio che, il 20 febbraio 2023, dopo il deposito del ricorso per cassazione, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.La rinuncia all'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
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