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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22114/2026

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in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], inpersona del comandante in carica, nonché [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona delMinistro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generaleNumero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, opelegis;- controricorrenti -avverso la sentenza n. n. 681/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE,pubblicata il 15/7/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1.

Con ricorso depositato il 12/9/2016, [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizioneavverso la ordinanza ingiunzione n. 323/2016 e i provvedimenti diassegnazione punti n. 12/COM/2016 e n. 11/LIC/2016, emessi dallaCapitaneria di Porto di Gallipoli in suo danno, quale titolare della licenzadi pesca e comandante del motopeschereccio [OSCURATO:SOCIETA], per laviolazione dell’art. 10 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 4 del 9 gennaio2012, in relazione all’art. 13 del Reg.

CE 1967/2006, come punitadall’art. 11 dello stesso d. lgs. 4/2012; in particolare, la Guardia difinanza aveva accertato che il 20/11/2015 egli, quale comandante delmotopeschereccio, stava effettuando operazioni di pesca con attrezzitrainati ad una distanza dalla costa inferiore ai limiti imposti.2.

Con sentenza n.1024/2019, il Tribunale di Lecce, respintal’eccezione di illegittimità della costituzione della Capitaneria di [OSCURATO:PERSONA] in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edescluso, in merito, che l’opponente avesse provato adeguatamente ilpreteso errore degli accertatori nel rilevamento del cd.

«punto nave»,rigettò l’opposizione.3.

Con sentenza n. 681/2020, la Corte d’appello di Lecce, aditain impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora qui rileva, haRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026ritenuto che ogni asserito vizio di costituzione della Capitaneria fossestato comunque sanato dalla costituzione in giudizio nella fased’appello sia del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, sia delMinistero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; ha dichiarato, quindi,inammissibile ogni questione sul preteso contrasto tra il rilievo del cd.«punto nave» della nave Cervara come indicato dal motopattugliatoredella Guardia di finanza e il rilievo risultante dai tabulati AIS forniti dallaCapitaneria di Bari, perché l’accertamento del «punto nave» contenutonel verbale di contestazione era stato operato dai militari delpattugliatore «Barbarisi» a mezzo dei rispettivi apparati di bordo (GPSradar) e costituiva, perciò, un’attestazione effettuata sulla base di unapercezione «statica» (il rilevamento di registrazioni risultanti dastrumentazioni tecniche) integrante una prova privilegiata,contestabile unicamente a mezzo di querela di falso.4.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo a due motivi; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,la Capitaneria di porto di Gallipoli e il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali hanno resistito con unico controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazionee falsa applicazione dell’art. 23 L. 689/81 per non avere la Corted’appello rilevato l’erroneità della mancata dichiarazione dicontumacia, in primo grado, del Ministero, non risultando valida lacostituzione della Capitaneria di Porto non munita di alcuna autonomiagiuridica e per non avere in conseguenza dichiarato decaduto ilMinistero da ogni produzione documentale e, perciò, dalla prova dellaRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026fondatezza dell’addebito, con conseguente accoglimentodell’opposizione allo stato degli atti.1.1.

Il motivo è infondato.È vero che la Capitaneria di Porto è priva di autonomasoggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficioperiferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cuiunicamente spetta, in persona del ministro pro tempore, di esprimerela volontà dell'amministrazione nei confronti dei terzi; è vero altresì,tuttavia, che la costituzione del Ministro competente nel giudizio dilegittimità ha certamente sanato ogni vizio di costituzione, perchécostituendosi il Ministero ha ratificato l’attività processuale già posta inessere dalla sua articolazione periferica (Cass. Sez. 2, n. 24304 del30/09/2008; Sez. 1, n. 20775 del 26/10/2004).D’altro canto, la tardiva costituzione della Pubblicaamministrazione in ogni caso non implica la preclusionedell’acquisizione della documentazione amministrativa posta asostegno dell’ingiunzione, invocata dal ricorrente con la proposizione diquesta censura: nel procedimento di opposizione all'ordinanza -ingiunzione che ha irrogato una sanzione amministrativa, infatti, ilmodello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principiodispositivo ma temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23,comma 6, della l. n. 689 del 1981, non prevede particolari sanzioniprocessuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal comma5 del cit. art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficiadi nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dalgiudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante letturadel dispositivo in udienza); pertanto, l’inosservanza, da partedell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine peril deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato, dall'art. 23,comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione,Ric. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -4-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, nonimplica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcunadecadenza e non rende la relativa esibizione nulla, ma meramenteirregolare (Cass. Sez. 2, n. 26362 del 20/12/2016; Sez.

L. n. 31108del 02/11/2021).In altri termini, nel giudizio di opposizione a sanzioneamministrativa, la produzione di documenti da parte dell'Autoritàopposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo iltermine relativo natura perentoria, indipendentemente dallacostituzione della predetta autorità o dalla comparizione dellamedesima, senza che venga perciò in considerazione il dispostodell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. che contempla, regolandone lemodalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alleparti dopo la costituzione (Sez. 2, n. 9385 del 21/05/2020).2.

Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato, conun primo profilo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e,cioè la documentazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, Direzione marittima di Bari, depositata sin dal primo grado digiudizio e richiamata alla Corte di appello a confutazione di quellacontestata dai verbalizzanti, in cui il «punto nave» risulterebbeaccertato in una differente posizione; prima ancora, il ricorrente hasostenuto che non fosse necessaria la querela di falso, invece ritenutaindispensabile dal Giudice del merito, perché contestato è un errore dirilevazione contenuto nel verbale e non un «falso».2.1.

Il motivo è infondato.

In disparte la narrazione delleoperazioni di accertamento del «punto nave» riportata in controricorsodalla Pubblica amministrazione, secondo cui il rilievo di due diverseposizioni sarebbe conseguenza del repentino spostamento delmotopeschereccio dopo lo sconfinamento, deve rimarcarsi innanzituttoRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -5-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026che il ricorrente non risulta aver mai contestato alcun vizio difunzionamento dell’apparecchiatura radar con cui è stato rilevato il«punto nave» riportato a verbale, limitandosi a dedurre la difformitàtra quel rilievo e quello risultante dai tabulati richiesti alla Direzionemarittima.Ciò precisato, fondatamente la Corte d’appello ha ritenuto cheper contestare la veridicità del «punto nave» riportato a verbale fossenecessaria la querela di falso: l’individuazione della posizione delmotopeschereccio è, infatti, avvenuta a mezzo di strumentazione di cuinon risulta contestato il corretto funzionamento; in conseguenza, ilrilievo è munito di fede privilegiata perché il pubblico ufficiale si èlimitato a riportare i dati accertati dal radar senza alcun margine diapprezzamento.L’errore prospettato, allora, seppure soltanto di naturapercettiva, comunque implica un giudizio sull'alterazione, nel verbale,della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti che, perloro natura, risultano invece accertati con fede privilegiata e sonocontestabili soltanto con querela di falso, senza limiti di prova, perverificare anche la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale e i suoieventuali errori di percezione (Sez.

U, n. 17355 del 24/07/2009; Sez.2, n. 2434 del 02/02/2011; Sez. 2, n. 30129 del 22/11/2024).Il tal senso, non è significativo che contestato sia un errore o unfalso intenzionale, perché quel che rileva è l’efficacia probatoriaprivilegiata del verbale, nei limiti suindicati dell’accertamento diretto dicircostanze senza margini di apprezzamento e la mancata proposizionedella querela di falso.3.

Il ricorso è, perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, al rimborso dellespese in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -6-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026Capitaneria di porto di Gallipoli e il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, liquidate in dispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Capitaneriadi porto di Gallipoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 6,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso,con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], inpersona del comandante in carica, nonché [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona delMinistro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generaleNumero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, opelegis;- controricorrenti -avverso la sentenza n. n. 681/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE,pubblicata il 15/7/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/4/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con ricorso depositato il 12/9/2016, [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizioneavverso la ordinanza ingiunzione n. 323/2016 e i provvedimenti diassegnazione punti n. 12/COM/2016 e n. 11/LIC/2016, emessi dallaCapitaneria di Porto di Gallipoli in suo danno, quale titolare della licenzadi pesca e comandante del motopeschereccio [OSCURATO:SOCIETA], per laviolazione dell’art. 10 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 4 del 9 gennaio2012, in relazione all’art. 13 del Reg. CE 1967/2006, come punitadall’art. 11 dello stesso d. lgs. 4/2012; in particolare, la Guardia difinanza aveva accertato che il 20/11/2015 egli, quale comandante delmotopeschereccio, stava effettuando operazioni di pesca con attrezzitrainati ad una distanza dalla costa inferiore ai limiti imposti.2. Con sentenza n.1024/2019, il Tribunale di Lecce, respintal’eccezione di illegittimità della costituzione della Capitaneria di [OSCURATO:PERSONA] in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edescluso, in merito, che l’opponente avesse provato adeguatamente ilpreteso errore degli accertatori nel rilevamento del cd. «punto nave»,rigettò l’opposizione.3. Con sentenza n. 681/2020, la Corte d’appello di Lecce, aditain impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora qui rileva, haRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -2-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026ritenuto che ogni asserito vizio di costituzione della Capitaneria fossestato comunque sanato dalla costituzione in giudizio nella fased’appello sia del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, sia delMinistero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; ha dichiarato, quindi,inammissibile ogni questione sul preteso contrasto tra il rilievo del cd.«punto nave» della nave Cervara come indicato dal motopattugliatoredella Guardia di finanza e il rilievo risultante dai tabulati AIS forniti dallaCapitaneria di Bari, perché l’accertamento del «punto nave» contenutonel verbale di contestazione era stato operato dai militari delpattugliatore «Barbarisi» a mezzo dei rispettivi apparati di bordo (GPSradar) e costituiva, perciò, un’attestazione effettuata sulla base di unapercezione «statica» (il rilevamento di registrazioni risultanti dastrumentazioni tecniche) integrante una prova privilegiata,contestabile unicamente a mezzo di querela di falso.4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo a due motivi; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,la Capitaneria di porto di Gallipoli e il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali hanno resistito con unico controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazionee falsa applicazione dell’art. 23 L. 689/81 per non avere la Corted’appello rilevato l’erroneità della mancata dichiarazione dicontumacia, in primo grado, del Ministero, non risultando valida lacostituzione della Capitaneria di Porto non munita di alcuna autonomiagiuridica e per non avere in conseguenza dichiarato decaduto ilMinistero da ogni produzione documentale e, perciò, dalla prova dellaRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -3-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026fondatezza dell’addebito, con conseguente accoglimentodell’opposizione allo stato degli atti.1.1. Il motivo è infondato.È vero che la Capitaneria di Porto è priva di autonomasoggettività e di capacità di stare in giudizio in quanto mero ufficioperiferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cuiunicamente spetta, in persona del ministro pro tempore, di esprimerela volontà dell'amministrazione nei confronti dei terzi; è vero altresì,tuttavia, che la costituzione del Ministro competente nel giudizio dilegittimità ha certamente sanato ogni vizio di costituzione, perchécostituendosi il Ministero ha ratificato l’attività processuale già posta inessere dalla sua articolazione periferica (Cass. Sez. 2, n. 24304 del30/09/2008; Sez. 1, n. 20775 del 26/10/2004).D’altro canto, la tardiva costituzione della Pubblicaamministrazione in ogni caso non implica la preclusionedell’acquisizione della documentazione amministrativa posta asostegno dell’ingiunzione, invocata dal ricorrente con la proposizione diquesta censura: nel procedimento di opposizione all'ordinanza -ingiunzione che ha irrogato una sanzione amministrativa, infatti, ilmodello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principiodispositivo ma temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23,comma 6, della l. n. 689 del 1981, non prevede particolari sanzioniprocessuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal comma5 del cit. art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficiadi nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dalgiudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante letturadel dispositivo in udienza); pertanto, l’inosservanza, da partedell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine peril deposito dei documenti relativi all'infrazione fissato, dall'art. 23,comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione,Ric. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -4-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, nonimplica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcunadecadenza e non rende la relativa esibizione nulla, ma meramenteirregolare (Cass. Sez. 2, n. 26362 del 20/12/2016; Sez. L. n. 31108del 02/11/2021).In altri termini, nel giudizio di opposizione a sanzioneamministrativa, la produzione di documenti da parte dell'Autoritàopposta può intervenire anche nel corso del giudizio, non avendo iltermine relativo natura perentoria, indipendentemente dallacostituzione della predetta autorità o dalla comparizione dellamedesima, senza che venga perciò in considerazione il dispostodell'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. che contempla, regolandone lemodalità, la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alleparti dopo la costituzione (Sez. 2, n. 9385 del 21/05/2020).2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato, conun primo profilo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e,cioè la documentazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, Direzione marittima di Bari, depositata sin dal primo grado digiudizio e richiamata alla Corte di appello a confutazione di quellacontestata dai verbalizzanti, in cui il «punto nave» risulterebbeaccertato in una differente posizione; prima ancora, il ricorrente hasostenuto che non fosse necessaria la querela di falso, invece ritenutaindispensabile dal Giudice del merito, perché contestato è un errore dirilevazione contenuto nel verbale e non un «falso».2.1. Il motivo è infondato. In disparte la narrazione delleoperazioni di accertamento del «punto nave» riportata in controricorsodalla Pubblica amministrazione, secondo cui il rilievo di due diverseposizioni sarebbe conseguenza del repentino spostamento delmotopeschereccio dopo lo sconfinamento, deve rimarcarsi innanzituttoRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -5-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026che il ricorrente non risulta aver mai contestato alcun vizio difunzionamento dell’apparecchiatura radar con cui è stato rilevato il«punto nave» riportato a verbale, limitandosi a dedurre la difformitàtra quel rilievo e quello risultante dai tabulati richiesti alla Direzionemarittima.Ciò precisato, fondatamente la Corte d’appello ha ritenuto cheper contestare la veridicità del «punto nave» riportato a verbale fossenecessaria la querela di falso: l’individuazione della posizione delmotopeschereccio è, infatti, avvenuta a mezzo di strumentazione di cuinon risulta contestato il corretto funzionamento; in conseguenza, ilrilievo è munito di fede privilegiata perché il pubblico ufficiale si èlimitato a riportare i dati accertati dal radar senza alcun margine diapprezzamento.L’errore prospettato, allora, seppure soltanto di naturapercettiva, comunque implica un giudizio sull'alterazione, nel verbale,della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti che, perloro natura, risultano invece accertati con fede privilegiata e sonocontestabili soltanto con querela di falso, senza limiti di prova, perverificare anche la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale e i suoieventuali errori di percezione (Sez. U, n. 17355 del 24/07/2009; Sez.2, n. 2434 del 02/02/2011; Sez. 2, n. 30129 del 22/11/2024).Il tal senso, non è significativo che contestato sia un errore o unfalso intenzionale, perché quel che rileva è l’efficacia probatoriaprivilegiata del verbale, nei limiti suindicati dell’accertamento diretto dicircostanze senza margini di apprezzamento e la mancata proposizionedella querela di falso.3. Il ricorso è, perciò, respinto, con conseguente condanna delricorrente [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, al rimborso dellespese in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -6-Numero registro generale 4440/2021Numero sezionale 1307/2025Numero di raccolta generale 22114/2026Data pubblicazione 27/06/2026Capitaneria di porto di Gallipoli e il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali, liquidate in dispositivo in relazione al valore.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Capitaneriadi porto di Gallipoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 24 aprile 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 4440 sez. 2 - ud. 24-4-2025 -7-
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