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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 29800/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROrato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2458/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché relativo ad una ordinanza non abnorme e quindi non immediatamente impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROrato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2458/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con cui è stata rigettata la richiesta di immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen; Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto il motivo inammissibile perché relativo ad una ordinanza non abnorme e quindi non immediatamente impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.