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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07029/2026

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CCORDINANZAsul ricorso 4336-2025 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in personadel Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -2026 contro306 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiANTONIO PARISI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4477/2024 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 18/12/2024 R.G.N. 875/2024;Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio dilegittimità, ha confermato la decisione del Tribunale diNapoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danniproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolasticoregionale per la Campania.[OSCURATO:PERSONA], a fondamento della propria domanda, avevadedotto: di aver superato le prove di un concorso per ilreclutamento del personale docente bandito il23.02.2016, la cui graduatoria di merito era stataapprovata solo il 24.10.2017, oltre il termine fissato(30.06.2017) per la conclusione della proceduraconcorsuale con la pubblicazione della graduatoriadefinitiva; tale ritardo non le aveva consentito di accederead uno dei posti di ruolo messi a concorso per l’annoscolastico 2017/2018, costringendola così ad accettare uncontratto a tempo determinato presso un Istitutoscolastico del Lazio in attesa di conseguire il ruoloeffettivo; di aver subito, in ragione di ciò, un ingiustopregiudizio, avendo conseguito un’occupazione acondizioni meno favorevoli rispetto a quelle cui avrebbeavuto diritto se vi fosse stato il tempestivo adempimentodell’obbligo di immissione in ruolo da parte del Ministero.Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/20262.

La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primogrado, ha disatteso il motivo di gravame propostodall’Amministrazione scolastica per far rilevare l’erroneaqualificazione in termini di diritto soggettivo dellasituazione giuridica dedotta dalla lavoratrice e laconseguente erronea attribuzione della relativacontroversia alla giurisdizione del giudice ordinario,affermando altresì che in questa veniva in rilievo un’ipotesidi responsabilità contrattuale della stessaamministrazione, la quale non aveva allegato e provatoche il ritardo nell’assunzione era stato determinato daragioni ad essa non imputabili.3.

Avverso la decisione della Corte territoriale hannoproposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzionee del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per laCampania, affidandolo a due motivi.4.

All’accoglimento di tale ricorso ha resistito MeleElisabetta, la quale ha depositato a tal fine controricorso,illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrenteha censurato la sentenza impugnata deducendo, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 113 Cost.,63 D.Lgs. n. 165/2001, 7 e 30, comma 6, D.lgs.104/2010, per avere la Corte territoriale, al pari delgiudice di prime cure, errato nell’affermare la giurisdizionedel giudice ordinario, in spregio alle norme innanziNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026richiamate e al pacifico principio secondo cui è ilprovvedimento di approvazione della graduatoria - e nonl’espletamento delle prove concorsuali - a segnare ilpassaggio dalla fase c.d. amministrativa alla faseprivatistica delle procedure di reclutamento del personaledelle amministrazioni pubbliche, nonché ad individuare ilmomento a partire dal quale cessa la giurisdizione delgiudice amministrativo e si configura invece quella delgiudice ordinario.2.

Preliminarmente occorre precisare che il Collegio èdelegato a trattare la questione di giurisdizione posta conil ricorso in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente dellaCorte del 10 settembre 2018, in quanto essa rientra,nell'ambito delle materie di competenza della Sezionelavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decretosulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte.3.

Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte territorialeha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulpresupposto che «la … giurisdizione del giudiceamministrativo riguarda le sole procedure concorsuali insenso stretto, dalla pubblicazione del bando allavalutazione dei candidati, sino all'approvazione dellagraduatoria finale che individui i vincitori, mentre lecontroversie relative agli atti successivi rientrano nellagiurisdizione del giudice ordinario, (sempre che la partenon contesti la legittimità dell'atto di approvazione dellagraduatoria), "venendo in questione atti che non possonoNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026che restare compresi tra le determinazioni assunte con lacapacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai qualisono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesaad oggetto il diritto all'assunzione», e sottolineando che,sulla base del petitum avanzato da [OSCURATO:PERSONA], e cioèla richiesta di risarcimento del danno derivatodall’inadempimento della P.A. dell’obbligo di concludere laprocedura concorsuale entro il termine stabilito,correttamente l’azione era stata proposta dinanzi algiudice ordinario.4.

Nello svolgere tali argomentazioni, la Corte territorialenon ha però tenuto conto del fatto che, nel caso in esame,l’inadempimento addebitato all’Amministrazionescolastica si è verificato in un momento antecedenteall’approvazione della graduatoria, e non già successivo adessa, essendo consistito nell’adozione di tale atto inritardo rispetto ai tempi stabiliti nel provvedimento cheaveva indetto la procedura concorsuale, disattendendo iltermine da questo fissato per la conclusione delle relativeoperazioni.5.

Dedurre un inadempimento siffatto significa in realtàcontestare la legittimità dell’approvazione dellagraduatoria, censurando il fatto che essa è stata adottatasenza rispettare i termini a tal fine stabiliti e causare cosìun danno ingiusto.6.

Questa Corte regolatrice ha già affermato che ladomanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevoleNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026nell'espletamento della procedura concorsuale enell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione dellagraduatoria appartiene alla giurisdizione del giudiceamministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forzadell'art. 7, comma 3, della l. n. 1034 del 1971, all'eserciziodi attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, allaposizione di interesse legittimo del dipendente al correttoespletamento di detta procedura fino al suo atto terminale(v.

Cass. Sez.

U, n. 15428 del 07/07/2014 e Cass. Sez.

U,n. 15235 del 30/06/2009).7.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche lagiurisprudenza del Consiglio di stato, secondo cui sussistela giurisdizione del giudice amministrativo in materia diresponsabilità da inosservanza colposa o dolosa deltermine di conclusione di un procedimento concorsualeper l’assunzione presso la p.a. (v.

Cons.

Stato sez.

VII, n.3119/2023), venendo in tal caso in considerazionel'interesse legittimo al corretto svolgimento dellaprocedura concorsuale (v.

Cons.

Stato, Sez.

V, n.5174/2002).8.

Ulteriori decisioni delle Sezioni Unite hanno esaminato,da un punto di vista più generale, la fattispecie del ritardodella Pubblica amministrazione nell’attivitàprovvedimentale.Ad esempio, Cass. Sez.

U. n. 3099 del 02/02/2022,giudicando su una richiesta di condanna della P.A. alrisarcimento del danno per non aver concluso ilprocedimento amministrativo nel termine di legge, haNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario infavore della giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, in quanto la controversia verte in materiadi «risarcimento del danno ingiusto cagionato inconseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa deltermine di conclusione del procedimento amministrativo»ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.9.

Cass. Sez.

U. n. 23859 del 26/08/2025, con riferimentoad una domanda risarcitoria per tardivo riconoscimentodella validità di titolo di studio conseguito all’estero,adottato senza rispettare il termine di cui all’art. 16,comma 6, d.lgs. n. 206, ha affermato che tale domanda,presupponendo l’accertamento del ritardo nel provvederedella [OSCURATO:PERSONA], spetta alla giurisdizionedel giudice amministrativo, in base al disposto dell’art. 7del c.p.a.Similmente, Cass. Sez.

U. n. 3755 del 12/02/2024 (Rv.670009 - 01) ha ribadito che la cognizione sulla domandarisarcitoria del privato, per i danni causati dalla mancataadozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati daparte dell'autorità amministrativa competente, spetta allagiurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolvenella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi emodi non congrui) esercizio di un dato potere da partedell'Amministrazione, donde la posizione giuridicasoggettiva del danneggiato è costituita dall'interesselegittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, perconverso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesiNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimoaffidamento del privato da contatto sociale qualificato,ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. siacollegata al mancato esercizio di attività provvedimentale,la stessa assuma natura di attività vincolata.10.

Diversamente da quanto dedotto al riguardo dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, l’approvazionedella graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice diun concorso non costituisce attività vincolata nei terminievidenziati dalla predetta decisione delle Sezioni Unite;l'approvazione definitiva della graduatoria di merito delconcorso pubblico da parte dell'Amministrazione non èinfatti un atto meramente esecutivo, ma un nuovo atto,dotato di autonoma capacità lesiva, con il qualel'Amministrazione procede all'ultima verifica degli atticoncorsuali e della regolarità della procedura, all’esitodella quale essa può decidere di rettificare le conclusionicui tale commissione è pervenuta, o richiedere aquest’ultima una nuova valutazione (v.

Cons.

Stato, Sez.III, n. 3701/2023, Cons.

Stato, Sez.

V, n. 7410/2010).11.

La controversia in esame rientra nell’ambito dellecontroversie nelle quali si contesta il ritardo della P.A. nelprovvedere, consistito, nella specie, nell’adozionedell’approvazione della graduatoria finale del concorsooltre i termini stabiliti per la conclusione del relativoprocedimento, e differisce quindi da quelle in cui sicontesta la circostanza che la P.A., a proceduraconcorsuale già conclusa, abbia omesso colposamente diNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dar corso all’assunzione; la controversia in esame,pertanto, deve essere devoluta alla giurisdizione delgiudice amministrativo.9.

Il motivo di ricorso dianzi illustrato è pertanto fondato,con conseguente assorbimento dell’altro, volto a far valerela violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c, per averela decisione della Corte d’Appello, in conseguenzadell’errore compiuto nell’individuazione del giudice munitodi giurisdizione, errato anche nella qualificazione dellanatura giuridica della responsabilità dell’Amministrazionee nella connessa ripartizione degli oneri probatori.10.

La pronuncia impugnata deve essere quindi cassata,con rimessione delle parti dinanzi al giudiceamministrativo, mentre le spese di lite di tutti i gradi e fasidel giudizio possono essere compensate interamente trale parti stesse, in considerazione dell’obiettiva difficoltàdella controversia.Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ERitardoSEZIONE LAVORO approvazioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: graduatoriaRisarcimento danniDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - GiurisdizioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -R.G.N. 4336/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - Ud. 21/01/2026ha pronunciato la seguente CCORDINANZAsul ricorso 4336-2025 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in personadel Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -2026 contro306 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiANTONIO PARISI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4477/2024 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 18/12/2024 R.G.N. 875/2024;Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio dilegittimità, ha confermato la decisione del Tribunale diNapoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danniproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolasticoregionale per la Campania.[OSCURATO:PERSONA], a fondamento della propria domanda, avevadedotto: di aver superato le prove di un concorso per ilreclutamento del personale docente bandito il23.02.2016, la cui graduatoria di merito era stataapprovata solo il 24.10.2017, oltre il termine fissato(30.06.2017) per la conclusione della proceduraconcorsuale con la pubblicazione della graduatoriadefinitiva; tale ritardo non le aveva consentito di accederead uno dei posti di ruolo messi a concorso per l’annoscolastico 2017/2018, costringendola così ad accettare uncontratto a tempo determinato presso un Istitutoscolastico del Lazio in attesa di conseguire il ruoloeffettivo; di aver subito, in ragione di ciò, un ingiustopregiudizio, avendo conseguito un’occupazione acondizioni meno favorevoli rispetto a quelle cui avrebbeavuto diritto se vi fosse stato il tempestivo adempimentodell’obbligo di immissione in ruolo da parte del Ministero.Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/20262.

La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primogrado, ha disatteso il motivo di gravame propostodall’Amministrazione scolastica per far rilevare l’erroneaqualificazione in termini di diritto soggettivo dellasituazione giuridica dedotta dalla lavoratrice e laconseguente erronea attribuzione della relativacontroversia alla giurisdizione del giudice ordinario,affermando altresì che in questa veniva in rilievo un’ipotesidi responsabilità contrattuale della stessaamministrazione, la quale non aveva allegato e provatoche il ritardo nell’assunzione era stato determinato daragioni ad essa non imputabili.3.

Avverso la decisione della Corte territoriale hannoproposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzionee del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per laCampania, affidandolo a due motivi.4.

All’accoglimento di tale ricorso ha resistito MeleElisabetta, la quale ha depositato a tal fine controricorso,illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrenteha censurato la sentenza impugnata deducendo, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 113 Cost.,63 D.Lgs. n. 165/2001, 7 e 30, comma 6, D.lgs.104/2010, per avere la Corte territoriale, al pari delgiudice di prime cure, errato nell’affermare la giurisdizionedel giudice ordinario, in spregio alle norme innanziNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026richiamate e al pacifico principio secondo cui è ilprovvedimento di approvazione della graduatoria - e nonl’espletamento delle prove concorsuali - a segnare ilpassaggio dalla fase c.d. amministrativa alla faseprivatistica delle procedure di reclutamento del personaledelle amministrazioni pubbliche, nonché ad individuare ilmomento a partire dal quale cessa la giurisdizione delgiudice amministrativo e si configura invece quella delgiudice ordinario.2.

Preliminarmente occorre precisare che il Collegio èdelegato a trattare la questione di giurisdizione posta conil ricorso in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente dellaCorte del 10 settembre 2018, in quanto essa rientra,nell'ambito delle materie di competenza della Sezionelavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decretosulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte.3.

Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte territorialeha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulpresupposto che «la … giurisdizione del giudiceamministrativo riguarda le sole procedure concorsuali insenso stretto, dalla pubblicazione del bando allavalutazione dei candidati, sino all'approvazione dellagraduatoria finale che individui i vincitori, mentre lecontroversie relative agli atti successivi rientrano nellagiurisdizione del giudice ordinario, (sempre che la partenon contesti la legittimità dell'atto di approvazione dellagraduatoria), "venendo in questione atti che non possonoNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026che restare compresi tra le determinazioni assunte con lacapacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai qualisono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesaad oggetto il diritto all'assunzione», e sottolineando che,sulla base del petitum avanzato da [OSCURATO:PERSONA], e cioèla richiesta di risarcimento del danno derivatodall’inadempimento della P.A. dell’obbligo di concludere laprocedura concorsuale entro il termine stabilito,correttamente l’azione era stata proposta dinanzi algiudice ordinario.4.

Nello svolgere tali argomentazioni, la Corte territorialenon ha però tenuto conto del fatto che, nel caso in esame,l’inadempimento addebitato all’Amministrazionescolastica si è verificato in un momento antecedenteall’approvazione della graduatoria, e non già successivo adessa, essendo consistito nell’adozione di tale atto inritardo rispetto ai tempi stabiliti nel provvedimento cheaveva indetto la procedura concorsuale, disattendendo iltermine da questo fissato per la conclusione delle relativeoperazioni.5.

Dedurre un inadempimento siffatto significa in realtàcontestare la legittimità dell’approvazione dellagraduatoria, censurando il fatto che essa è stata adottatasenza rispettare i termini a tal fine stabiliti e causare cosìun danno ingiusto.6.

Questa Corte regolatrice ha già affermato che ladomanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevoleNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026nell'espletamento della procedura concorsuale enell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione dellagraduatoria appartiene alla giurisdizione del giudiceamministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forzadell'art. 7, comma 3, della l. n. 1034 del 1971, all'eserciziodi attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, allaposizione di interesse legittimo del dipendente al correttoespletamento di detta procedura fino al suo atto terminale(v.

Cass. Sez.

U, n. 15428 del 07/07/2014 e Cass. Sez.

U,n. 15235 del 30/06/2009).7.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche lagiurisprudenza del Consiglio di stato, secondo cui sussistela giurisdizione del giudice amministrativo in materia diresponsabilità da inosservanza colposa o dolosa deltermine di conclusione di un procedimento concorsualeper l’assunzione presso la p.a. (v.

Cons.

Stato sez.

VII, n.3119/2023), venendo in tal caso in considerazionel'interesse legittimo al corretto svolgimento dellaprocedura concorsuale (v.

Cons.

Stato, Sez.

V, n.5174/2002).8.

Ulteriori decisioni delle Sezioni Unite hanno esaminato,da un punto di vista più generale, la fattispecie del ritardodella Pubblica amministrazione nell’attivitàprovvedimentale.Ad esempio, Cass. Sez.

U. n. 3099 del 02/02/2022,giudicando su una richiesta di condanna della P.A. alrisarcimento del danno per non aver concluso ilprocedimento amministrativo nel termine di legge, haNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario infavore della giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, in quanto la controversia verte in materiadi «risarcimento del danno ingiusto cagionato inconseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa deltermine di conclusione del procedimento amministrativo»ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.9.

Cass. Sez.

U. n. 23859 del 26/08/2025, con riferimentoad una domanda risarcitoria per tardivo riconoscimentodella validità di titolo di studio conseguito all’estero,adottato senza rispettare il termine di cui all’art. 16,comma 6, d.lgs. n. 206, ha affermato che tale domanda,presupponendo l’accertamento del ritardo nel provvederedella [OSCURATO:PERSONA], spetta alla giurisdizionedel giudice amministrativo, in base al disposto dell’art. 7del c.p.a.Similmente, Cass. Sez.

U. n. 3755 del 12/02/2024 (Rv.670009 - 01) ha ribadito che la cognizione sulla domandarisarcitoria del privato, per i danni causati dalla mancataadozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati daparte dell'autorità amministrativa competente, spetta allagiurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolvenella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi emodi non congrui) esercizio di un dato potere da partedell'Amministrazione, donde la posizione giuridicasoggettiva del danneggiato è costituita dall'interesselegittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, perconverso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesiNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimoaffidamento del privato da contatto sociale qualificato,ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. siacollegata al mancato esercizio di attività provvedimentale,la stessa assuma natura di attività vincolata.10.

Diversamente da quanto dedotto al riguardo dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, l’approvazionedella graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice diun concorso non costituisce attività vincolata nei terminievidenziati dalla predetta decisione delle Sezioni Unite;l'approvazione definitiva della graduatoria di merito delconcorso pubblico da parte dell'Amministrazione non èinfatti un atto meramente esecutivo, ma un nuovo atto,dotato di autonoma capacità lesiva, con il qualel'Amministrazione procede all'ultima verifica degli atticoncorsuali e della regolarità della procedura, all’esitodella quale essa può decidere di rettificare le conclusionicui tale commissione è pervenuta, o richiedere aquest’ultima una nuova valutazione (v.

Cons.

Stato, Sez.III, n. 3701/2023, Cons.

Stato, Sez.

V, n. 7410/2010).11.

La controversia in esame rientra nell’ambito dellecontroversie nelle quali si contesta il ritardo della P.A. nelprovvedere, consistito, nella specie, nell’adozionedell’approvazione della graduatoria finale del concorsooltre i termini stabiliti per la conclusione del relativoprocedimento, e differisce quindi da quelle in cui sicontesta la circostanza che la P.A., a proceduraconcorsuale già conclusa, abbia omesso colposamente diNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dar corso all’assunzione; la controversia in esame,pertanto, deve essere devoluta alla giurisdizione delgiudice amministrativo.9.

Il motivo di ricorso dianzi illustrato è pertanto fondato,con conseguente assorbimento dell’altro, volto a far valerela violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c, per averela decisione della Corte d’Appello, in conseguenzadell’errore compiuto nell’individuazione del giudice munitodi giurisdizione, errato anche nella qualificazione dellanatura giuridica della responsabilità dell’Amministrazionee nella connessa ripartizione degli oneri probatori.10.

La pronuncia impugnata deve essere quindi cassata,con rimessione delle parti dinanzi al giudiceamministrativo, mentre le spese di lite di tutti i gradi e fasidel giudizio possono essere compensate interamente trale parti stesse, in considerazione dell’obiettiva difficoltàdella controversia.

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata e dichiara la giurisdizione del giudiceamministrativo, dinanzi al quale rimette le parti;compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradie fasi del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata e dichiara la giurisdizione del giudiceamministrativo, dinanzi al quale rimette le parti;compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradie fasi del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCORDINANZAsul ricorso 4336-2025 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in personadel Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -2026      contro306 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiANTONIO PARISI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4477/2024 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 18/12/2024 R.G.N. 875/2024;Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio dilegittimità, ha confermato la decisione del Tribunale diNapoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danniproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolasticoregionale per la Campania.[OSCURATO:PERSONA], a fondamento della propria domanda, avevadedotto: di aver superato le prove di un concorso per ilreclutamento del personale docente bandito il23.02.2016, la cui graduatoria di merito era stataapprovata solo il 24.10.2017, oltre il termine fissato(30.06.2017) per la conclusione della proceduraconcorsuale con la pubblicazione della graduatoriadefinitiva; tale ritardo non le aveva consentito di accederead uno dei  posti di ruolo messi a concorso per l’annoscolastico 2017/2018, costringendola così ad accettare uncontratto a tempo determinato presso un Istitutoscolastico del Lazio in attesa di conseguire il ruoloeffettivo; di aver subito, in ragione di ciò, un ingiustopregiudizio, avendo conseguito un’occupazione acondizioni meno favorevoli rispetto a quelle cui avrebbeavuto diritto se vi fosse stato il tempestivo adempimentodell’obbligo di immissione in ruolo da parte del Ministero.Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/20262. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primogrado, ha disatteso il motivo di gravame propostodall’Amministrazione scolastica per far rilevare l’erroneaqualificazione in termini di diritto soggettivo dellasituazione giuridica dedotta dalla lavoratrice e laconseguente erronea attribuzione della relativacontroversia alla giurisdizione del giudice ordinario,affermando altresì che in questa veniva in rilievo un’ipotesidi responsabilità contrattuale della stessaamministrazione, la quale non aveva allegato e provatoche il ritardo nell’assunzione era stato determinato daragioni ad essa non imputabili.3. Avverso la decisione della Corte territoriale hannoproposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzionee del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per laCampania, affidandolo a due motivi.4. All’accoglimento di tale ricorso ha resistito MeleElisabetta, la quale ha depositato a tal fine controricorso,illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrenteha censurato la sentenza impugnata deducendo, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 113 Cost.,63 D.Lgs. n. 165/2001, 7 e 30, comma 6, D.lgs.104/2010, per avere la Corte territoriale, al pari delgiudice di prime cure, errato nell’affermare la giurisdizionedel giudice ordinario, in spregio alle norme innanziNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026richiamate e al pacifico principio secondo cui è ilprovvedimento di approvazione della graduatoria - e nonl’espletamento delle prove concorsuali - a segnare ilpassaggio dalla fase c.d. amministrativa alla faseprivatistica delle procedure di reclutamento del personaledelle amministrazioni pubbliche, nonché ad individuare ilmomento a partire dal quale cessa la giurisdizione delgiudice amministrativo e si configura invece quella delgiudice ordinario.2. Preliminarmente occorre precisare che il Collegio èdelegato a trattare la questione di giurisdizione posta conil ricorso in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente dellaCorte del 10 settembre 2018, in quanto essa rientra,nell'ambito delle materie di competenza della Sezionelavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decretosulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte.3. Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte territorialeha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulpresupposto che «la … giurisdizione del giudiceamministrativo riguarda le sole procedure concorsuali insenso stretto, dalla pubblicazione del bando allavalutazione dei candidati, sino all'approvazione dellagraduatoria finale che individui i vincitori, mentre lecontroversie relative agli atti successivi rientrano nellagiurisdizione del giudice ordinario, (sempre che la partenon contesti la legittimità dell'atto di approvazione dellagraduatoria), "venendo in questione atti che non possonoNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026che restare compresi tra le determinazioni assunte con lacapacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai qualisono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesaad oggetto il diritto all'assunzione», e sottolineando che,sulla base del petitum avanzato da [OSCURATO:PERSONA], e cioèla  richiesta di risarcimento del danno derivatodall’inadempimento della P.A. dell’obbligo di concludere laprocedura concorsuale entro il termine stabilito,correttamente l’azione era stata proposta dinanzi algiudice ordinario.4. Nello svolgere tali argomentazioni, la Corte territorialenon ha però tenuto conto del fatto che, nel caso in esame,l’inadempimento addebitato all’Amministrazionescolastica si è verificato in un momento antecedenteall’approvazione della graduatoria, e non già successivo adessa, essendo consistito nell’adozione di tale atto inritardo rispetto ai tempi stabiliti nel provvedimento cheaveva indetto la procedura concorsuale, disattendendo iltermine da questo fissato per la conclusione delle relativeoperazioni.5. Dedurre un inadempimento siffatto significa in realtàcontestare la legittimità dell’approvazione dellagraduatoria, censurando il fatto che essa è stata adottatasenza rispettare i termini a tal fine stabiliti e causare cosìun danno ingiusto.6. Questa Corte  regolatrice ha già affermato che ladomanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevoleNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026nell'espletamento della procedura concorsuale enell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione dellagraduatoria appartiene alla giurisdizione del giudiceamministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forzadell'art. 7, comma 3, della l. n. 1034 del 1971, all'eserciziodi attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, allaposizione di interesse legittimo del dipendente al correttoespletamento di detta procedura fino al suo atto terminale(v. Cass. Sez. U, n. 15428 del 07/07/2014 e Cass. Sez. U,n. 15235 del 30/06/2009).7.  Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche lagiurisprudenza del Consiglio di stato, secondo cui sussistela giurisdizione del giudice amministrativo in materia diresponsabilità da inosservanza colposa o dolosa deltermine di conclusione di un procedimento concorsualeper l’assunzione presso la p.a. (v. Cons. Stato sez. VII, n.3119/2023), venendo in tal caso in considerazionel'interesse legittimo al corretto svolgimento dellaprocedura concorsuale (v. Cons. Stato, Sez. V, n.5174/2002).8. Ulteriori decisioni delle Sezioni Unite hanno esaminato,da un punto di vista più generale, la fattispecie del ritardodella Pubblica amministrazione nell’attivitàprovvedimentale.Ad esempio, Cass. Sez. U. n. 3099 del 02/02/2022,giudicando su una richiesta di condanna della P.A. alrisarcimento del danno per non aver concluso ilprocedimento amministrativo nel termine di legge, haNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario infavore della giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, in quanto la controversia verte in materiadi «risarcimento del danno ingiusto cagionato inconseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa deltermine di conclusione del procedimento amministrativo»ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.9. Cass. Sez. U. n. 23859 del 26/08/2025, con riferimentoad una domanda risarcitoria per tardivo riconoscimentodella validità di titolo di studio conseguito all’estero,adottato senza rispettare il termine di cui all’art. 16,comma 6, d.lgs. n. 206, ha affermato che tale domanda,presupponendo l’accertamento del ritardo nel provvederedella [OSCURATO:PERSONA], spetta alla giurisdizionedel giudice amministrativo, in base al disposto dell’art. 7del c.p.a.Similmente, Cass. Sez. U. n. 3755 del 12/02/2024 (Rv.670009 - 01) ha ribadito che la cognizione sulla domandarisarcitoria del privato, per i danni causati dalla mancataadozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati daparte dell'autorità amministrativa competente, spetta allagiurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolvenella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi emodi non congrui) esercizio di un dato potere da partedell'Amministrazione, donde la posizione giuridicasoggettiva del danneggiato è costituita dall'interesselegittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, perconverso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesiNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimoaffidamento del privato da contatto sociale qualificato,ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. siacollegata al mancato esercizio di attività provvedimentale,la stessa assuma natura di attività vincolata.10. Diversamente da quanto dedotto al riguardo dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, l’approvazionedella graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice diun concorso non costituisce attività vincolata nei terminievidenziati dalla predetta decisione delle Sezioni Unite;l'approvazione definitiva della graduatoria di merito delconcorso pubblico da parte dell'Amministrazione non èinfatti un atto meramente esecutivo, ma un nuovo atto,dotato di autonoma capacità lesiva, con il qualel'Amministrazione procede all'ultima verifica degli atticoncorsuali e della regolarità della procedura, all’esitodella quale essa può decidere di rettificare le conclusionicui tale commissione è pervenuta, o richiedere aquest’ultima una nuova valutazione (v. Cons. Stato, Sez.III, n. 3701/2023, Cons. Stato, Sez. V, n. 7410/2010).11. La controversia in esame rientra nell’ambito dellecontroversie nelle quali si contesta il ritardo della P.A. nelprovvedere, consistito, nella specie, nell’adozionedell’approvazione della graduatoria finale del concorsooltre i termini stabiliti per la conclusione del relativoprocedimento, e differisce quindi da quelle in cui sicontesta la circostanza che la P.A., a proceduraconcorsuale già conclusa, abbia omesso colposamente diNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dar corso all’assunzione; la controversia in esame,pertanto, deve essere devoluta alla giurisdizione delgiudice amministrativo.9. Il motivo di ricorso dianzi illustrato è pertanto fondato,con conseguente assorbimento dell’altro, volto a far valerela violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c, per averela decisione della Corte d’Appello, in conseguenzadell’errore compiuto nell’individuazione del giudice munitodi giurisdizione, errato anche nella qualificazione dellanatura giuridica della responsabilità dell’Amministrazionee nella connessa ripartizione degli oneri probatori.10. La pronuncia impugnata deve essere quindi cassata,con rimessione delle parti dinanzi al giudiceamministrativo, mentre le spese di lite di tutti i gradi e fasidel giudizio possono essere compensate interamente trale parti stesse, in considerazione dell’obiettiva difficoltàdella controversia.Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N ERitardoSEZIONE LAVORO approvazioneComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: graduatoriaRisarcimento danniDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - GiurisdizioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -R.G.N. 4336/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.  Consigliere - Ud. 21/01/2026ha pronunciato la seguente CCORDINANZAsul ricorso 4336-2025 proposto da:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in personadel Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi opelegis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -2026      contro306 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiANTONIO PARISI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4477/2024 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 18/12/2024 R.G.N. 875/2024;Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Napoli, per quanto ancora di rilievo in questo giudizio dilegittimità, ha confermato la decisione del Tribunale diNapoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danniproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio scolasticoregionale per la Campania.[OSCURATO:PERSONA], a fondamento della propria domanda, avevadedotto: di aver superato le prove di un concorso per ilreclutamento del personale docente bandito il23.02.2016, la cui graduatoria di merito era stataapprovata solo il 24.10.2017, oltre il termine fissato(30.06.2017) per la conclusione della proceduraconcorsuale con la pubblicazione della graduatoriadefinitiva; tale ritardo non le aveva consentito di accederead uno dei  posti di ruolo messi a concorso per l’annoscolastico 2017/2018, costringendola così ad accettare uncontratto a tempo determinato presso un Istitutoscolastico del Lazio in attesa di conseguire il ruoloeffettivo; di aver subito, in ragione di ciò, un ingiustopregiudizio, avendo conseguito un’occupazione acondizioni meno favorevoli rispetto a quelle cui avrebbeavuto diritto se vi fosse stato il tempestivo adempimentodell’obbligo di immissione in ruolo da parte del Ministero.Numero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/20262. La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primogrado, ha disatteso il motivo di gravame propostodall’Amministrazione scolastica per far rilevare l’erroneaqualificazione in termini di diritto soggettivo dellasituazione giuridica dedotta dalla lavoratrice e laconseguente erronea attribuzione della relativacontroversia alla giurisdizione del giudice ordinario,affermando altresì che in questa veniva in rilievo un’ipotesidi responsabilità contrattuale della stessaamministrazione, la quale non aveva allegato e provatoche il ritardo nell’assunzione era stato determinato daragioni ad essa non imputabili.3. Avverso la decisione della Corte territoriale hannoproposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzionee del Merito e l’Ufficio scolastico regionale per laCampania, affidandolo a due motivi.4. All’accoglimento di tale ricorso ha resistito MeleElisabetta, la quale ha depositato a tal fine controricorso,illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrenteha censurato la sentenza impugnata deducendo, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 113 Cost.,63 D.Lgs. n. 165/2001, 7 e 30, comma 6, D.lgs.104/2010, per avere la Corte territoriale, al pari delgiudice di prime cure, errato nell’affermare la giurisdizionedel giudice ordinario, in spregio alle norme innanziNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026richiamate e al pacifico principio secondo cui è ilprovvedimento di approvazione della graduatoria - e nonl’espletamento delle prove concorsuali - a segnare ilpassaggio dalla fase c.d. amministrativa alla faseprivatistica delle procedure di reclutamento del personaledelle amministrazioni pubbliche, nonché ad individuare ilmomento a partire dal quale cessa la giurisdizione delgiudice amministrativo e si configura invece quella delgiudice ordinario.2. Preliminarmente occorre precisare che il Collegio èdelegato a trattare la questione di giurisdizione posta conil ricorso in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente dellaCorte del 10 settembre 2018, in quanto essa rientra,nell'ambito delle materie di competenza della Sezionelavoro, tra le questioni indicate nel richiamato decretosulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle SezioniUnite di questa Corte.3. Ciò premesso, si deve rilevare che la Corte territorialeha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulpresupposto che «la … giurisdizione del giudiceamministrativo riguarda le sole procedure concorsuali insenso stretto, dalla pubblicazione del bando allavalutazione dei candidati, sino all'approvazione dellagraduatoria finale che individui i vincitori, mentre lecontroversie relative agli atti successivi rientrano nellagiurisdizione del giudice ordinario, (sempre che la partenon contesti la legittimità dell'atto di approvazione dellagraduatoria), "venendo in questione atti che non possonoNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026che restare compresi tra le determinazioni assunte con lacapacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5,comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai qualisono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesaad oggetto il diritto all'assunzione», e sottolineando che,sulla base del petitum avanzato da [OSCURATO:PERSONA], e cioèla  richiesta di risarcimento del danno derivatodall’inadempimento della P.A. dell’obbligo di concludere laprocedura concorsuale entro il termine stabilito,correttamente l’azione era stata proposta dinanzi algiudice ordinario.4. Nello svolgere tali argomentazioni, la Corte territorialenon ha però tenuto conto del fatto che, nel caso in esame,l’inadempimento addebitato all’Amministrazionescolastica si è verificato in un momento antecedenteall’approvazione della graduatoria, e non già successivo adessa, essendo consistito nell’adozione di tale atto inritardo rispetto ai tempi stabiliti nel provvedimento cheaveva indetto la procedura concorsuale, disattendendo iltermine da questo fissato per la conclusione delle relativeoperazioni.5. Dedurre un inadempimento siffatto significa in realtàcontestare la legittimità dell’approvazione dellagraduatoria, censurando il fatto che essa è stata adottatasenza rispettare i termini a tal fine stabiliti e causare cosìun danno ingiusto.6. Questa Corte  regolatrice ha già affermato che ladomanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevoleNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026nell'espletamento della procedura concorsuale enell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione dellagraduatoria appartiene alla giurisdizione del giudiceamministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forzadell'art. 7, comma 3, della l. n. 1034 del 1971, all'eserciziodi attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, allaposizione di interesse legittimo del dipendente al correttoespletamento di detta procedura fino al suo atto terminale(v. Cass. Sez. U, n. 15428 del 07/07/2014 e Cass. Sez. U,n. 15235 del 30/06/2009).7.  Ad analoghe conclusioni è pervenuta anche lagiurisprudenza del Consiglio di stato, secondo cui sussistela giurisdizione del giudice amministrativo in materia diresponsabilità da inosservanza colposa o dolosa deltermine di conclusione di un procedimento concorsualeper l’assunzione presso la p.a. (v. Cons. Stato sez. VII, n.3119/2023), venendo in tal caso in considerazionel'interesse legittimo al corretto svolgimento dellaprocedura concorsuale (v. Cons. Stato, Sez. V, n.5174/2002).8. Ulteriori decisioni delle Sezioni Unite hanno esaminato,da un punto di vista più generale, la fattispecie del ritardodella Pubblica amministrazione nell’attivitàprovvedimentale.Ad esempio, Cass. Sez. U. n. 3099 del 02/02/2022,giudicando su una richiesta di condanna della P.A. alrisarcimento del danno per non aver concluso ilprocedimento amministrativo nel termine di legge, haNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario infavore della giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, in quanto la controversia verte in materiadi «risarcimento del danno ingiusto cagionato inconseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa deltermine di conclusione del procedimento amministrativo»ex art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.9. Cass. Sez. U. n. 23859 del 26/08/2025, con riferimentoad una domanda risarcitoria per tardivo riconoscimentodella validità di titolo di studio conseguito all’estero,adottato senza rispettare il termine di cui all’art. 16,comma 6, d.lgs. n. 206, ha affermato che tale domanda,presupponendo l’accertamento del ritardo nel provvederedella [OSCURATO:PERSONA], spetta alla giurisdizionedel giudice amministrativo, in base al disposto dell’art. 7del c.p.a.Similmente, Cass. Sez. U. n. 3755 del 12/02/2024 (Rv.670009 - 01) ha ribadito che la cognizione sulla domandarisarcitoria del privato, per i danni causati dalla mancataadozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati daparte dell'autorità amministrativa competente, spetta allagiurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolvenella contestazione circa l'omesso o cattivo (in tempi emodi non congrui) esercizio di un dato potere da partedell'Amministrazione, donde la posizione giuridicasoggettiva del danneggiato è costituita dall'interesselegittimo al corretto esercizio di tale potere; sussiste, perconverso, la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesiNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimoaffidamento del privato da contatto sociale qualificato,ovvero in quella in cui, sebbene l'inerzia della P.A. siacollegata al mancato esercizio di attività provvedimentale,la stessa assuma natura di attività vincolata.10. Diversamente da quanto dedotto al riguardo dalcontroricorrente nella memoria illustrativa, l’approvazionedella graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice diun concorso non costituisce attività vincolata nei terminievidenziati dalla predetta decisione delle Sezioni Unite;l'approvazione definitiva della graduatoria di merito delconcorso pubblico da parte dell'Amministrazione non èinfatti un atto meramente esecutivo, ma un nuovo atto,dotato di autonoma capacità lesiva, con il qualel'Amministrazione procede all'ultima verifica degli atticoncorsuali e della regolarità della procedura, all’esitodella quale essa può decidere di rettificare le conclusionicui tale commissione è pervenuta, o richiedere aquest’ultima una nuova valutazione (v. Cons. Stato, Sez.III, n. 3701/2023, Cons. Stato, Sez. V, n. 7410/2010).11. La controversia in esame rientra nell’ambito dellecontroversie nelle quali si contesta il ritardo della P.A. nelprovvedere, consistito, nella specie, nell’adozionedell’approvazione della graduatoria finale del concorsooltre i termini stabiliti per la conclusione del relativoprocedimento, e differisce quindi da quelle in cui sicontesta la circostanza che la P.A., a proceduraconcorsuale già conclusa, abbia omesso colposamente diNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026dar corso all’assunzione; la controversia in esame,pertanto, deve essere devoluta alla giurisdizione delgiudice amministrativo.9. Il motivo di ricorso dianzi illustrato è pertanto fondato,con conseguente assorbimento dell’altro, volto a far valerela violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c, per averela decisione della Corte d’Appello, in conseguenzadell’errore compiuto nell’individuazione del giudice munitodi giurisdizione, errato anche nella qualificazione dellanatura giuridica della responsabilità dell’Amministrazionee nella connessa ripartizione degli oneri probatori.10. La pronuncia impugnata deve essere quindi cassata,con rimessione delle parti dinanzi al giudiceamministrativo, mentre le spese di lite di tutti i gradi e fasidel giudizio possono essere compensate interamente trale parti stesse, in considerazione dell’obiettiva difficoltàdella controversia. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata e dichiara la giurisdizione del giudiceamministrativo, dinanzi al quale rimette le parti;compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradie fasi del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata e dichiara la giurisdizione del giudiceamministrativo, dinanzi al quale rimette le parti;compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradie fasi del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 4336/2025Numero sezionale 306/2026Numero di raccolta generale 7029/2026Data pubblicazione 24/03/2026
Sentenza Cassazione n. 07029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris