CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, per furto pluriaggravato di attrezzi agricoli (due decespugliatori e una motosega) prelevati nottetempo mediante effrazione del capannone che li custodiva, previsto dagli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, e 61 n. 5, cod. pen., confermando anche il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti (compresa la recidiva specifica e infraquinquennale contestata a [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la sentenza d'appello, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, in maniera congiunta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando, rispettivamente, due e tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ripercorrendo gli atti di polizia giudiziaria in merito all'arresto in flagranza, si deduce la inidonea motivazione da parte della Corte territoriale in merito alla condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti tale da escludere il concorso del detto imputato nella consumazione del furto, commesso, a dire del ricorrente, solo da [OSCURATO:PERSONA], come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio. Il giudice d'appello, peraltro, avrebbe posto a base del ritenuto accertamento della condotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie spontaneamente rese da [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell'ordine, nel momento del loro intervento, ancorché oggetto di successiva ritrattazione in sede di interrogatorio. 2.2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in termini analoghi rispetto a quanto prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], deduce una ricostruzione alternativa dei fatti tale da escludere il concorso dell'imputata nella commissione del furto, commesso, a dire della ricorrente, solo da [OSCURATO:PERSONA], come peraltro dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio. Con il secondo motivo del ricorso congiunto ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere passata in giudicato la pronuncia di primo grado circa la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato sindacato, sul punto, della sentenza di condanna ad opera dei primi due motivi d'appello. A detta del ricorrente, invece, la statuizione in punto di responsabilità sarebbe stata oggetto di sindacato in ragione delle critiche mosse in ordine alla ritenuta consumazione del furto, in luogo della tesi difensiva del mero tentativo, con la conseguenza per cui il giudice d'appello non avrebbe dovuto ritenersi esonerato dalla valutazione del detto profilo. Proseguendo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che, comunque, la Corte d'appello, nel confutare la tesi difensiva prospettante la commissione del mero tentativo di furto, avrebbe errato nel non considerare, al fine della detta derubricazione, la vigilanza delle forze dell'ordine che, eseguita in modo da evitare la fuga, avrebbe impedito lo spossessamento degli strumenti agricoli. Con il terzo ed ultimo motivo si deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito all'invocata prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, in luogo dell'equivalenza ritenuta in primo grado. 3. Ha depositato conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, non fono fondati. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono per taluni profili infondati e per altri inammissibili in quanto pretendono di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni, anche di natura probatoria, al fine di raggiungere conclusioni differenti in tema di accertamento della responsabilità penale, così prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti al fine di escludere il concorso dei due imputati nella consumazione del furto, commesso, a dire dei ricorrenti, solo da [OSCURATO:PERSONA] come dallo stesso dic:hiarato in sede di interrogatorio. Deve difatti sul puto ribadirsi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo. Ne consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano, come nella specie, una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (ex plurimis: Sez. 4, n. 29050 del 16/06/2022, Demetrio, in motivazione; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/20.21, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0. Rv. 262965..01). 2.1. Pur al netto del tentativo di sollecitare una differente comparazione dei significati da attribuire agli acquisiti elementi probatori, le censure in esame si mostrano comunque infondate. Differentemente da quanto prospettato dai ricorrenti, difatti, la Corte territoriale, in ipotesi di c.d. c.d. «doppia conforme» e con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, ha accertato la condotta concorsuale dei due imputati nonostante le dichiarazioni con le quali [OSCURATO:PERSONA], in sede d'interrogatorio si è addossato l'esclusiva responsabilità dell'addebito, in quanto ritenute false perché in insanabile contraddizione con le emergenze processuali. Nel dettaglio, è stato evidenziato il ruolo di «palo» assunto da [OSCURATO:PERSONA], rt é 1Z F in quanto tuil-guaza, intenta ad interloquire telefonicamente e ad osservare la zona circostante, all'interno della vettura di [OSCURATO:PERSONA] situata proprio nei pressi della strada sterrata conducente al capannone oggetto di effrazione. Avvistata la donna all'interno della vettura, appartenenti alle forze dell'ordine, imboccando la detta strada sterrata, hanno contestualmente scorto due uomini nei pressi del capannone oggetto di effrazione ed intenti a fuggire con in mano attrezzi agricoli. Quanto innanzi è stato infine letto in uno con la circostanza per la quale altri appartenenti alla polizia giudiziaria hanno bloccato la stessa vettura intenta ad allontanarsi dai descritti luoghi con all'interno la stessa [OSCURATO:PERSONA], i correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] oltre che la refurtiva e oggetti atti allo scasso. 2.2. Le argomentazioni di cui innanzi, come peraltro evidenziato dalla Corte territoriale (pag. 6, ultimo capoverso), si pongono a fondamento della ritenuta responsabilità in capo anche ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell'insanabile inconciliabilità di quanto dichiarato in sede d'interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA] con le illustrate emergenze processuali, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in sede d'arresto, abbia spontaneamente reso dichiarazioni anche etero-accusatorie. Ne consegue dunque anche l'inammissibilità per difetto di specificità della censura mossa con il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], inerente all'utiliz2:abilità in sede di giudizio abbreviato delle spontanee dichiarazioni rese dall'indagato.3. Con il secondo motivo del ricorso congiunto proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce, con un primo profilo, l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere passata in giudicato la pronuncia di primo grado circa la ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato sindacato, sul punto, della sentenza di condanna ad opera dei primi due motivi d'appello. A detta del ricorrente, invece, la statuizione in punto di responsabilità sarebbe stata oggetto di sindacato in ragione delle critiche mosse in ordine alla ritenuta consumazione del furto, in luogo della tesi difensiva del mero tentativo, con la conseguenza per cui il giudice d'appello non avrebbe dovuto ritenersi esonerato dalla valutazione del detto profilo. Il profilo di censura in esame è inlondato in quanto la sentenza impugnata, dopo aver evidenziato l'assenza di contestazione da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] della di lui responsabilità, confuta proprio la tesi difensiva prospettante la commissione del mero tentativo di furto in luogo del ritenuto furto consumato. La Corte territoriale ha difatti esplicitato le ragioni per le quali, al pari del primo giudice, ha ritenuto integrato lo spossessamento con conseguente impossessamento degli attrezzi agricoli, seppur per breve lasso di tempo. È stata in particolare valorizzata la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati avvistati dalle forze dell'ordine solo all'esito dello spossessamento, intenti ad allontanarsi (fuggendo) dal capannone oggetto di effrazione con in mano gli attrezzi agricoli, per essere poi colti, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'interno della vettura e nel già conseguito possesso dei beni. Ne è quindi conseguito il buon governo del principio, che in questa sede si ribadisce con conseguente infondatezza dello specifico profilo di doglianza di cui al motivo in esame, per cui l'impossessamento previa sottrazione del bene al detentore, se integrato, qualifica la fattispecie in termini di furto consumato e non tentato ancorché intervenuto per un breve lasso di tempo a causa dell'intervento del soggetto passivo o, come nella specie, delle forze dell'ordine (ex plurimis: Sez. 4, n. 29050/2022, Demetrio, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 837 del 03/11/1992, Zizzo, Rv. 193489-01). 4. Sono infine inammissibili per manifesta infondatezza anche i profili inerenti alla commisurazione giudiziale della pena, di cui al terzo motivo di ricorso congiunto ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) avendo peraltro sul punto la Corte territoriale confermato la distinzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima condannata a pena inferiore, in ragione anche dell'intensità del dolo riscontrata nel primo citato imputato e desunta dall'effrazione prima della porta del capannone e poi, per portare a termine l'azione delittuosa, della relativa finestra.L'inammissibilità del profilo di censura inerente al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., eseguito dal giudice di merito in termini di equivalenza e non di prevalenza, deriva dalla valorizzazione da parte della Corte della gravità del reato, argomentata, ex art. 133, comma primo cod. pen., dalla detta intensità del dolo oltre che dalle descritte modalità dell'azione, compreso il contributo determinate fornito da [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di palo, oltre che della capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA], apprezzata, ex art. 133, cornma secondo, cod. pen., dalla condotta di vita di soggetto nelle more condannato per estorsione. Rileva difatti ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, come nella specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex plurimis: Sez. 4, n. 29050/2022, Demetrio, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02). 5. In conclusione, al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento