CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 17031/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA il 27/03/1954avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla statuizione concernente laconfisca e distruzione del trattore marca Fiat di colore rosso, con restituzionedello stesso all’avente diritto [OSCURATO:PERSONA], nonché il rigetto delricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello di Catanzaro,in parziale riforma della sentenza emessa il 28 giugno 2023 dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto(originariamente sussunto nell’art. 648-bis cod. pen.) ai sensi dell’art. 648 cod.pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato MazzottaVincenzo in relazione al reato contestato perché estinto per intervenutaprescrizione e confermava le statuizioni relative alla confisca dei due trattorioggetto della ricettazione.2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distintiinteressato [OSCURATO:PERSONA], anch’egli per il tramite del propriodifensore.3. La difesa dell’imputato articolava tre motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. emanifesta illogicità della motivazione.Rassegnava che con motivi aggiunti aveva chiesto alla Corte territoriale larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire le dichiarazioni rese inaltro procedimento dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ovvero perescutere il detto collaboratore, nonché al fine di acquisire l’esito delle indaginidifensive effettuate presso gli [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Calabria; ciò al fine di fornire un riscontro alle dichiarazionidell’imputato che aveva affermato di aver acquistato il trattore agricolo marcaLandini da un soggetto originario della provincia di Catanzaro.Assumeva, in relazione alla dedotta assoluta necessità delle prove offerte aifini della decisione, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato e successivamenterivenduto in trattore marca Landini che sarebbe proprio quello oggetto delpresente processo. Si doleva quindi dell’ordinanza reiettiva in data 03/07/2025.3.2. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione nonché motivazione apparente in relazione alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione.Assumeva al riguardo che, se l’imputato fosse stato consapevole dellaprovenienza delittuosa del trattore, non avrebbe presentato la denuncia dismarrimento della targa alla polizia giudiziaria.3.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 240 cod. pen. ecarenza di motivazione in relazione alla disposta confisca.Assumeva in particolare che l’acquisto del trattore marca Landini dovevaconsiderarsi legittimo e che il trattore marca Fiat di colore rosso non era diproprietà dell’imputato poiché era stato acquistato dal di lui nonno e quindiacquistato per successione ereditaria dal padre dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA] PeppinoAnnunziato, soggetto estraneo al reato.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi didoglianza.4.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. inrelazione all’art. 546 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in relazionealla memoria difensiva depositata all’udienza di gravame del 3 aprile 2025.Esponeva che tale memoria non era stata presa in considerazione dallaCorte territoriale, con conseguente vizio della motivazione della sentenzaimpugnata.4.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 240 cod.pen. e mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca.Assumeva che il trattore marca Fiat era di proprietà del ricorrente, terzoestraneo al reato, per essere stato acquistato dal di lui genitore nell’anno 1920e quindi trasferito mortis causa al ricorrente medesimo.Deduceva che per tali ragioni doveva trovare applicazione l’art. 240, terzocomma, cod. pen., che escludeva espressamente la confisca nel caso in cui ilbene appartenesse a persona estranea al reato.5. In data 9 febbraio 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositavamemoria di replica alle conclusioni della Procura generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si esamina dapprima il ricorso proposto nell’interesso di MazzottaVincenzo.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’appello, nel ritenere raggiuta la piena prova di reità a caricodell’imputato, ha implicitamente ritenuto non assolutamente necessarie ai finidella decisione le prove delle quali il ricorrente ha chiesto l’acquisizione, previarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzate all’acquisizione diriscontri alle dichiarazioni dell’imputato relative all’acquisto del trattore marcaLandini.Con particolare riferimento all’elemento oggettivo del reato di ricettazione laCorte territoriale ha congruamente osservato che il trattore marca Landini, dicui il [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso, presentava l’abrasione del numerodi telaio originale e la ripunzonatura con altro numero di telaio corrispondente aquello di un trattore rimasto distrutto in un incendio, mentre il numero di telaiooriginale corrispondeva a quello associato a un trattore del quale era statodenunciato il furto.Ha anche ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cuiall’art. 648 cod. pen. evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA], nell’indicare quale propriodante causa un non meglio identificato “signore della provincia di Catanzaro”non aveva mai precisato le modalità di acquisto del trattore ed aveva altresìdenunciato lo smarrimento della targa del mezzo, laddove la targa risultantedalla carta di circolazione in suo possesso corrispondeva a quella del trattorerimasto distrutto in un incendio.La Corte di merito, pertanto, con motivazione che appare immune da vizi,ha ritenuto che fosse stata raggiunta la piena prova del reato (comeriqualificato) ascritto all’imputato, con ciò implicitamente ritenendo insussistentii presupposti giustificativi della invocata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale.3. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, dovendosirichiamare, in relazione alla motivazione resa dalla Corte territoriale in relazioneall’elemento soggettivo del reato di ricettazione, quanto sopra esposto inrelazione al fatto che l’imputato aveva denunciato lo smarrimento della targadel mezzo, laddove la targa risultante dalla carta di circolazione relativa almezzo corrispondeva a quella del trattore rimasto distrutto in un incendio,elemento dal quale la Corte di merito ha tratto conseguenze improntate a logicaritenendo sussistente il dolo della ricettazione.4. È del pari manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale ilricorrente ha dedotto violazione dell’art. 240 cod. pen. e carenza di motivazionein ordina alla disposta confisca dei due trattori.Ed invero, quanto al trattore marca Landini si è già argomentato, in sede ditrattazione dei primi due motivi di ricorso, in relazione alla congruità dellamotivazione resa dalla Corte d’appello in punto di giudizio di responsabilitàdell’imputato, che costituisce il presupposto della disposta confisca.In relazione al trattore marca Fiat deve osservarsi che l’imputato, per suastessa ammissione, non è mai stato il proprietario del mezzo, così che ladoglianza dal medesimo proposta relativa alla sua confisca è manifestamenteinfondata per carenza di interesse.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], genitore dell’imputatoMazzotta [OSCURATO:PERSONA] e terzo interessato, è inammissibile per non essere suodifensore munito di procura speciale (v., ex multis,Sez. 2, n. 6724 del 05/02/2026, [OSCURATO:PERSONA] sr.l., Rv. 289488 – 01,secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensoredel terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen.,di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentementeall'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesseall'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essereindividuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata).Detto principio trova il suo fondamento nel fatto che per i soggetti portatoridi un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Peppino [OSCURATO:PERSONA], vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen.secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito diprocura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art.83 cod. proc. civ. (Sez. 6 n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873 – 01;Sez. 2 n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404 – 01; Sez. 1 n. 10398 del29/02/2012, Lucà, Rv. 252925 – 01).È stato prodotto al fascicolo processuale un atto, denominato “procuraspeciale”, datato 27 dicembre 2023, con il quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Annunziato, terzo interessato, ha conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] speciale “al fine di avanzare istanza di dissequestro del trattore marcaeventuale impugnazione”.Non v’è chi non veda come l’atto de quo, pur testualmente qualificato comeprocura “speciale”, presenta caratteristiche di generale indeterminatezza nonfacendo alcuno specifico richiamo all’impugnazione avverso la sentenza oggettodel ricorso qui in esame. A ciò si aggiunge l’osservazione che detta procurarisulta rilasciata anteriormente all’emissione della sentenza impugnata, cherisale al 3 luglio 2025.6. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]