CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena irrogata ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché la determinazione della pena base, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in conformità ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e i precedenti penali a suo carico (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M0, A; L'be DE• wi Ch 25 MA?'2026,a 4U SS Meuzi