CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32917/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettekeit le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L -La- c tuk, & allc".at4i. ( i'et"~ Z.:4-*; 444- udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Parma aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere applicata al prevenuto. 2. L'appello veniva trasmesso mediante pec all'indirizzo di posta elettronica istituzionalmente deputato alla ricezione delle impugnazioni inviate al Tribunale del riesame di Bologna; esso era costituito da un atto che presentava, oltre alla apposizione della firma digitale, la sottoscrizione autografa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto che la presenza della sottoscrizione consentisse di affermare che si era dinnanzi a un file derivante dalla scansione dell'elaborato originale, costituente ricorso introduttivo della presente procedura, ed ha osservato come l'originale dell'atto di appello non sia mai pervenuto, in quanto tale, nella sfera del destinatario, essendo rimasto nelle mani di chi l'ha trasmesso. Ha ricordato che, perché possa essere ammissibile, l'atto di impugnazione in forma di documento informatico deve possedere le caratteristiche tecniche indicate nel provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] e Automatizzati in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: oltre a dover essere in formato PDF, deve essere "ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti", con la conseguenza che non è ammessa la scansione di immagini la cui trasmissione comporterebbe l'invio non già del documento originale, che rimarrebbe nella disponibilità di chi lo ha formato senza mai uscire dalla sua sfera di dominio, ma di una copia, anche ove sull'immagine scansionate fosse stata apposta la firma digitale. Nel caso di specie, pertanto, non essendo stato trasmesso l'originale dell'appello ma una mera copia con apposizione della firma digitale, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impugnazione. 3. Nel ricorso si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 4, CEDU, circa il diritto ad un processo equo e dell'art. 13, CEDU, circa il diritto ad un ricorso effettivo. Nello specifico, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto inammissibile il ricorso inviato via PEC perché consistente di un file scansito con firma originale, in luogo di quello previsto dal comma 6-bis dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, lamentando eccessivo formalismo. Aggiunge, inoltre, la difesa, che l'atto scansito e inviato alla cancelleria via pec era anche firmato digitalmente. 4. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale del riesame ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza della Corte sul punto (Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022), che non consente una diversa interpretazione. Il rispetto delle norme processuali in tema di impugnazione è, infatti, un principio consolidato nel nostro ordinamento, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. La descrizione del file inviato via pec alla Cancelleria consente di escludere che si trattasse, tecnicamente, di un atto corrispondente alle caratteristiche indicate, oltreché dal comma 6-bis dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, al quale il comma 6-bis rinvia. Si legge, invero, all'art. 3, comma 1, dell'anzidetto provvedimento del Direttore generale emesso in data 9 novembre 2020 che "l'atto del procedimento in forma di documento informatico [categoria nella quale evidentemente è sussumibile "l'atto" d'impugnazione "in forma di documento informatico" di cui ragiona il comma 6-bis dell'art. 24 citato], da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". La circostanza che debba trattarsi di un atto generato attraverso "una trasformazione di un documento testuale" rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente "tecnica" ("non è pertanto ammessa...") della pura e semplice "scansione di immagini". Nel caso della scansione di immagini, infatti, che corrisponde alla descrizione delle operazioni compiute dal difensore, il file che ne risulta non contiene il "testo" del documento, ma solo una sua "riproduzione" (o meglio "rappresentazione") grafica. Le superiori considerazioni rendono dunque conto dell'inammissibilità in sé e per sé dell'atto di appello. L'inammissibilità, invero, è presidio giuridico della necessaria funzionalizzazione "tecnica" dell'atto ad un procedimento interamente telematico (tra l'altro liberamente scelto, al posto del tradizionale, da chi tale atto redige e deposita). Ciò detto, l'originale dell'atto d'appello - ossia l'unico atto materialmente redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato - non è mai pervenuto in quanto tale (nonostante la sua natura di atto del procedimento) nella sfera del destinatario, atteso che la Cancelleria - che l'ha ricevuto viepiù senza attestazione di conformità - non l'avrebbe ricevuto come originale neppure qualora detta attestazione vi fosse stata: l'originale, infatti, è sempre rimasto a mani di chi l'ha trasmesso, senza dunque essere mai giuridicamente uscito dalla sua sfera di dominio. Non vi è spazio per le ulteriori considerazioni contenute nel ricorso e per una diversa valutazione in sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così dec