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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40000/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15t6/20 R.G.

L1VL(:1( "zio r2;2 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] COLONNA ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina suddivisa in involucri e lo aveva condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa.

Ne chiede l'annullamento lamentando, con un unico motivo, wzio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale.

2. Il ricorso è inammissibile.

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le raclioni di diritto che le sorreggono.

E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito.

Il giudice distrettuale ha invero logicamente argomentato sulla destina- zione allo spaccio, laddove ha evidenziato che un atto di cessione era stato osser- vato dalle forze dell'ordine che monitoravano l'ingresso dell'abitazione del preve- nuto e che lo stupefacente era suddiviso in confezioni di diverso peso e diversa qualità chiusi da nastro adesivo, rappresentandone modalità di presentazione del tutto incompatibili con l'uso personale.

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15t6/20 R.G. L1VL(:1( "zio r2;2 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] COLONNA ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina suddivisa in involucri e lo aveva condannato alla pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. Ne chiede l'annullamento lamentando, con un unico motivo, wzio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della destinazione all'uso personale. 2. Il ricorso è inammissibile. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche, senza illustrare le raclioni di diritto che le sorreggono. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di im- pugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fon- dano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Con- fronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze sprovviste di analisi censoria e del tutto ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Il giudice distrettuale ha invero logicamente argomentato sulla destina- zione allo spaccio, laddove ha evidenziato che un atto di cessione era stato osser- vato dalle forze dell'ordine che monitoravano l'ingresso dell'abitazione del preve- nuto e che lo stupefacente era suddiviso in confezioni di diverso peso e diversa qualità chiusi da nastro adesivo, rappresentandone modalità di presentazione del tutto incompatibili con l'uso personale. 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 40000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris