CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 37089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28193-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 128 (Studio LEXELLENT), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3569 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 519/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/05/2016 R.G.N. 799/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 28193/2016 Rilevato che: la controversia ha per oggetto l'accertamento dell'obbligo di Ryanair DAC (già [OSCURATO:PERSONA]) di assicurare secondo la legislazione italiana il dipendente [OSCURATO:PERSONA], di stanza presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] con mansioni di base advisor, nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2009 quanto all'assicurazione presso l'INAIL; l'INAIL aveva basato la propria diffida ad adempiere ed il certificato di assicurazione emesso d'ufficio, oltre che sull'accertamento ispettivo relativo al fatto che il lavoratore aveva svolto la propria attività sul territorio nazionale italiano, anche sull'applicazione alla fattispecie del disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37 e dell'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; sia il Tribunale di Pisa che la Corte d'appello di Firenze hanno ritenuto infondata la domanda di accertamento negativo proposta dalla società. In particolare, la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto l'infondatezza dell'unica questione devoluta in appello, che era quella della tempestività e validità della prova documentale dell'effettiva assicurazione del dipendente presso l'ente previdenziale irlandese da parte della società. Infatti, il certificato E101 che, essendo pacifica l'applicazione della legge italiana secondo il Regolamento CEE 1408/1971 art. 14 punto 2 lettera li, avrebbe costituito la prova della correttezza dell'operato della società non era stato mai offerto in prova. Al suo posto era stato prodotto, tardivamente, solo un certificato sostitutivo; il certificato E101, ha rilevato la Corte d'appello, alla stregua del disposto dell'art. 11 del Regolamento n. 574 del 1972, relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408 del 1971, viene rilasciato dall'autorità previdenziale dello Stato membro ove ha sede la società al lavoratore o al datore di lavoro, per cui non vi erano ragioni valide per giustificare il ritardo nella produzione o la sostituzione del documento con un documento diverso; avverso tale pronuncia, Ryanair ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, illustrati da successiva memoria; l'INAIL ha resistito con controricorso;R.g. n. 28193/2016 CONSIDERATO che: con il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 415 e 421 c.p.c., si deduce l'erronea valutazione della tempestività della produzione in giudizio della attestazione rilasciata dall'autorità previdenziale irlandese circa il rilascio dei certificati E101 e si deduce che nessuna carenza poteva essere ravvisata nella attività di acquisizione della prova in capo alla società ricorrente; in particolare, sostiene la ricorrente che nel gennaio 2013, quando propose il giudizio, non era in possesso dei modelli E101 relativi ai dipendenti di Ryanair operativi presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] in servizio nel periodo oggetto di ispezione (ottobre 2005- ottobre 2009); inoltre, spiega ancora la ricorrente che i certificati E101, previsti dal Regolamento CE 1408/71 e dal Regolamento 574/72, vengono rilasciati dall'autorità previdenziale del paese di iscrizione e consegnati ai lavoratori ed è responsabilità dell'autorità previdenziale che emette il certificato trasmetterlo direttamente all'autorità previdenziale del paese nel quale il dipendente si trasferisce. Alla scadenza, i certificati vengono restituiti all'autorità emittente che provvede, se del caso, a rinnovarli per il periodo successivo. Dunque, al momento dell'ispezione, la società non era in possesso dei certificati relativi ai propri dipendenti tra il 2005 ed il 2009 e solo alla prima udienza ex art. 420 c.p.c. la società era stata in grado di produrre il certificato sostitutivo, in quanto lo stesso fu emesso solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio; tale circostanza determinerebbe, ad avviso della ricorrente, l'applicabilità del consolidato orientamento di questa Corte di cassazione (espresso da Cass. n. 27286 del 2006) secondo cui nessuna decadenza si verifica, rispetto all'onere di allegare i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi, se l'omissione del deposito sia giustificato dal tempo della formazione dei documenti o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione, prevalendo in tal caso il principio della ricerca necessaria della "verità materiale", che impone al giudice del lavoro di esercitare i poteri di acquisizione d'ufficio della prova necessaria a formulare il giudizio di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c.; con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione al fatto che la sentenza impugnata non aveva ritenuto che la attestazione sostitutiva del certificato E101, firmata dal dipendente dell'istituto previdenziale irlandese ed R.g. n. 28193/2016 esibita in giudizio, contenesse gli elementi necessari a provare che il dipendente Alpa fosse in effetti coperto da tale certificato; iI motivo viene prospettato in chiave di sviluppo logico successivo rispetto al punto preliminare della tempestività della produzione del documento; in questo senso, la ricorrente deduce che il documento in questione avrebbe piena efficacia probatoria e sarebbe idoneo a sostituire il certificato E101 in quanto la medesima autorità irlandese, forse perché non ne era più in possesso dato il tempo trascorso, avrebbe preferito rilasciare l'attestazione in discorso con valenza certificativa del fatto che, all'epoca dei fatti oggetto di ispezione, i dipendenti della Ryanair operativi presso l'aeroporto di Pisa fossero coperti da certificati E101 rilasciati dall'autorità previdenziale irlandese (Department of [OSCURATO:PERSONA]) così attestandosi la correttezza dell'assoggettamento degli stessi lavoratori alla normativa irlandese; i motivi da trattare congiuntamente in quanto connessi sono infondati; in primo luogo, va evidenziato che la presente controversia non lambisce aspetti di diritto regolati dal diritto dell'Unione Europea seppure la ragione sostanziale fatta valere dalla odierna ricorrente, al fine di contrastare in accertamento negativo la pretesa dell'INAIL, poggi sulla presunzione di correttezza dell'avvenuta assicurazione presso l'ente previdenziale irlandese del dipendente Alpa nel periodo contestato in virtù dell'affermato rilascio di certificato E101; non si discute, infatti, della efficacia probatoria di tale certificato in seno al giudizio pendente dinanzi al giudice italiano, ma della correttezza della pronuncia della Corte d'appello di Firenze in punto di applicazione delle regole processuali, contenute negli artt. 415 e 421 c.p.c., relativamente alla produzione dei documenti attraverso i quali provare i fatti dedotti ed allegati dalla parte ricorrente; ancora, una volta superata la decadenza probatoria riscontrata dalla sentenza impugnata, la ricorrente insiste, prospettando la violazione dell'art. 116 c.p.c., perché si valuti il documento tardivamente offerto in prova alla stessa stregua di un certificato E101; pertanto, non viene qui in rilievo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è formata in punto di presunzione di regolarità della iscrizione attestata dai certificati E101 e poi Al (vedi, tra le altre, sentenza 17 dicembre 1970, S.A.R.L. Manpower c. Caisse primaire d'assurance maladie de R.g. n. 28193/2016 Strasbourg, causa 35-70; 10 febbraio 2000, [OSCURATO:PERSONA], operante con la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] (FTS)», c. Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, causa C-202/97., punti 53-54; cfr. anche C. giust. 30 marzo 2000, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Theatre royal de la Monnaie, causa C-178/97, punti 40-41, sentenza [OSCURATO:PERSONA] NV, cit., punti 24-25, C. giust. 27 aprile 2017, A-[OSCURATO:PERSONA] GmbH c. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf) e Sozialversicherungsanstalt des [OSCURATO:PERSONA], causa C-620/15, punti 41- 42, C. giust. 11 luglio 2018, Commissione europea c. Regno del Belgio, causa C- 356/15, punti 87-88); il rilievo è esclusivamente interno anche in ragione del principio di autonomia procedurale degli stati membri; l'attività dei giudici interni, nell'applicazione del diritto dell'Unione, si informa al principio dell'autonomia procedurale, secondo cui in assenza di provvedimenti di armonizzazione, i diritti attribuiti dalle norme comunitarie devono essere esercitati, innanzi ai giudici nazionali, secondo le modalità stabilite dalle norme interne, che non possono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale (criterio dell'equivalenza) e sempre che le modalità stabilite dalle norme interne non rendano "in pratica, impossibile l'esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare" (criterio dell'effettività), ipotesi qui non esistenti né denunciate ( vd. Corte giust., 4 aprile 1968, Llick; Corte giust., 19 dicembre 1968, Salgoil; Corte giust., 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe); la ricorrente parte dal presupposto che al momento in cui la stessa iniziò il giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di assicurazione presso l'INAIL riferito al dipendente Alpa (gennaio 2013), non fosse in possesso del certificato E101 e neppure di una copia dello stesso; anche la dichiarazione sostitutiva non era ancora in suo possesso, per cui non vi sarebbe alcuna responsabilità rispetto agli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c. in tema di attività di allegazione e prova dei fatti e dei diritti sui quali si fonda il ricorso ed il giudice avrebbe dovuto ritenere pienamente legittima la richiesta di produzione tardiva dell'attestazione sostitutiva rilasciata dopo l'inizio del giudizio dall'ente irlandese;R.g. n. 28193/2016 la tesi sostenuta nel primo motivo è in pieno contrasto con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di oneri di allegazione e prova nel processo del lavoro e di esercizio dei poteri d'ufficio; in particolare, l'esercizio della potestà di acquisire prove di ufficio in primo grado ed in appello appartiene alla discrezionalità del giudice, in funzione dell'accertamento della verità dei fatti; l'esercizio del potere di acquisire d'ufficio documenti tardivamente prodotti appare difficilmente censurabile in Cassazione, trattandosi di ampia facoltà concessa dalla legge processuale; in particolare, di recente (Cassazione lavoro n. 40650 del 2021) ha ricordato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 8202 del 2005 e successive conformi), nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt.416 c.p.c., comma 3, che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e art. 437 c.p.c., comma 2, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione; tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei' poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art.437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse;R.g n. 28193/2016 del pari costituisce principio acquisito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere - dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass., Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353), sicché il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c., e al disposto di cui all'art. 111 Cost., comma 1, sul giusto processo regolato dalla legge - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso e il relativo provvedimento può così, essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (fra tante, Cass. n. 21315 del 2014), ora secondo il paradigma del novellato vizio motivazionale; peraltro, (Cass. n. 8381 del 2019) nel rito del lavoro i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose; l'indisponibilità che consente la produzione tardiva di documenti, peraltro, suppone che, al momento fissato a pena di preclusione o decadenza per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti necessariamente successiva a tale momento; nel caso di specie, la parte, senza poter confutare la corretta affermazione contenuta nella sentenza impugnata, là dove ha esplicitato che il certificato E101 viene rilasciato sia al lavoratore che al datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 Regolamento n. 1408/1971, ha giustificato la tardività della produzione (peraltro di una attestazione asseritamente sostitutiva del certificato E101) con una generica difficoltà di fatto ad ottenere il certificato stesso; rigettato il primo motivo, il secondo rimane assorbito posto che con lo stesso si prospetta la mancata valutazione nel merito del documento non ritualmente prodotto e correttamente non ammesso tra il materiale probatorio utilizzabile; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. R.g. n. 28193/2016 la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 3000,00 per compensi professionali, oltre E. 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p