CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce travisamento della prova, non risulta dedotto con l'atto di appello sicché è inammissibile davanti a questa Corte; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che concerne il mancato assorbimento della aggravante ex art.576, comma primo, n. 5, cod. pen. nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, è manifestamente infondato perché deve ribadirsi, in senso contrario, che l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente dì polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, perché tale aggravante introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte attuate contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, Tomasin, Rv. 282423; Sez. 6 n. 57234 del 09/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272203). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] gnzp-! r Presidente [OSCURATO:PERSONA] pi Stefano [OSCURATO:PERSONA] - 5