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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21455/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 175 R.G. n. 44622/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (tra tante, Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); nella specie i fatti sono avvenuti all'interno di un supermercato alla presenza di numerosi clienti fermi ad osservare la scena; Considerato che tali motivi sono anche manifestamenti infondati là dove, in sede di abbreviato, contestano la prova di detta circostanza, costituita dal verbale di arresto della polizia che dava atto espressamente della suddetta presenza di numerose persone; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 175 R.G. n. 44622/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen., è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (tra tante, Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); nella specie i fatti sono avvenuti all'interno di un supermercato alla presenza di numerosi clienti fermi ad osservare la scena; Considerato che tali motivi sono anche manifestamenti infondati là dove, in sede di abbreviato, contestano la prova di detta circostanza, costituita dal verbale di arresto della polizia che dava atto espressamente della suddetta presenza di numerose persone; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 21455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris