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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 01136/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16778/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di Procuratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 923/2021 depositata il 02/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], otteneva dal tribunale di Treviso decreto con il quale era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (debitrice principale) e ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori) il pagamento della somma complessiva di euro 40.000,00 oltre ad interessi e spese.

Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione Alex e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un unico motivo di doglianza, incentrato sulla dedotta nullità dei contratti di fideiussione dagli stessi sottoscritti, in quanto stipulati in conformità allo schema di contratto predisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, riteneva contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.

Con la sentenza n. 680/2019 l’adito tribunale di Treviso rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

Fabio e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello sulla base di un unico motivo, chiedendo l’accertamento della nullità delle fideiussioni e, in subordine, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dalla facoltà di escutere le fideiussioni.

Si costituiva in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell’impugnata sentenza.

Con sentenza n. 923 del 02/04/2021 la Corte di appello rigettava l’appello.

Osservava che: la “clausola di reviviscenza” (n. 2), che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme da questa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e la relativa restituzione a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo; la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. (n. 6) e la “clausola di sopravvivenza”, che prevede l’obbligo del fideiussore di garantire comunque la restituzione delle somme erogate dalla banca, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide.

Rilevava che le clausole non direttamente funzionali ad assicurare l’accesso al credito e l’effettività delle garanzie personali erano state ritenute un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.

Sottolineava che la legge “antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 dettava norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che - di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza - il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.

Rilevava che la questione controversa riguardava la valutazione dell’incidenza della “intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l’impiego di tale modulistica contrattuale) sul contratto stipulato tra le parti.

Rilevava altresì che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non derivava secondo la Cassazione automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa.

In ogni caso, poiché l'Autorità amministrativa aveva circoscritto l'accertamento dell’illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell’intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d.“a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.

Osservava che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., aveva carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.

Ne consegue che, pur dovendosi ritenere, in via astratta ed ipotetica (salvo, cioè, quanto si avrà modo innanzi di osservare) la invalidità delle singole clausole dei contratti “a valle” che si pongono quale diretta attuazione dell’intesa anticoncorrenziale, andava verificata la loro idoneità a rendere nullo l’intero contratto in forza del criterio stabilito dall’art. 1419 c.c.

E, nel caso di specie, non risultando l’inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinato, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.

Relativamente alla clausola 7 dei contratti di fideiussione contenente la deroga alla previsione dell’art 1957c.c. la Corte di appello ne escludeva la nullità sotto un duplice profilo.

In primo luogo, osservava che la parte appellante si limitava a richiamare uno “schema ABI” senza neppure prodotto in causa, sicchè non era consentito di verificarne la corrispondenza con il testo contrattuale in esame.

Del pari la parte appellante non aveva neppure articolato alcuna istanza istruttoria diretta a dare dimostrazione in causa dell’uniformità fra il testo contrattuale in esame e il modello predisposto dall’associazione bancaria in violazione del divieto normativo di pratiche anticoncorrenziali, non essendo a tal fine sufficiente limitarsi ad asserire una tale corrispondenza.

Con riguardo all’asserita decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c., la Corte distrettuale ricordava che la norma, nell’imporre al creditore l’onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro il termine ivi previsto, a pena di decadenza dal suo diritto verso il fideiussore, tendeva a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.

Ora la clausola n. 8 presente nei contratti di fideiussione conclusi tra le parti (cfr. docc. 5-6 fascicolo primo grado della banca), tuttavia, prevedeva l’obbligo del fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”.

Clausola, questa, non colpita in alcun modo dalla censura di anti-concorrenzialità di cui al più volte menzionato provvedimento della Banca d’Italia.

Orbene la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, pur non essendo sufficiente, da sola, ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, era valida espressione di autonomia negoziale, e comportava che la semplice richiesta del creditore era idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria.

Per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., inoltre, in caso di fideiussione solidale l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, nei confronti del debitore principale o del fideiussore, con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.

Osservava che nella specie era certo che la banca aveva inviato in data 2- 2-2010, contestualmente alla revoca delle linee di credito, la richiesta scritta di pagamento del dovuto ai fideiussori.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a mezzo del proprio procuratore doValue s.p.a.con controricorso illustrato da memoria.

Il PG ha depositato conclusioni scritte concludendo per l’inammissibilità e/o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si denuncia ex art. 360 n.3 la violazione o falsa applicazione degli articoli 1418 cc e 1419 cc in relazione alla nullità del contratto di fidejussione o in ogni caso delle singole clausole 3,7 e 8 del suddetto contratto per non avere la Corte di appello rilevato la nullità delle clausole 3, 7 e 9 dei contratti di fideiussione e attraverso le stesse la nullità dell’intero contratto.” Si sostiene infatti che le clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005 figuravano anche nelle fideiussioni azionate dall’istituto bancario e si rimprovera alla Corte di non aver rilevato ai sensi dell’art. 1418 cc e 1419 cc. che la nullità della singola clausola redatta in violazione della normativa antitrust travolgeva l’intero contratto.

Con un secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 n.5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - omesso esame delle clausole dello schema contrattuale predisposto da ABI così come riportate e dichiarate nulle dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 (doc. f), clausole perfettamente corrispondenti al testo contrattuale oggetto di giudizio.

Si lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che erano state riportate integralmente in corso di causa le clausole dello schema contrattuale predisposto da ABI, così come trascritte e dichiarate nulle dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2005.

Omesso esame che secondo i ricorrenti sarebbe da considerare determinante nel formarsi della sentenza qui oggetto di ricorso.

Con un terzo motivo si deduce ai sensi dell’360 n.4 c.p.c.per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata corrispondenza tra il petitum ed il decisum con riguardo alla clausola n. 8 del contratto fidejussorio, clausola in merito alla quale nulla era stato eccepito e che non era stata oggetto di discussione tra le parti.

Si sostiene che il giudice di appello avrebbe sua sponte ampliato il thema decidendum inserendo nello stesso una valutazione sulla clausola n. 8 del contratto fideiussorio, clausola non era stata oggetto di discussione tra le parti.

Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli art. 1944 e 1957 c.c. in relazione all’errata conclusione che sia possibile, in base all’art.1944 cc, derogare ai termini previsti dall’art. 1957 cc.

Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, l’art. 1944 c.c. non permette di derogare all’art. 1957 cc e dunque il termine di sei mesi avrebbe dovuto essere rispettato.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti ha affermato che "I contratti difideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE , sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell' art 1419 c.c. , in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" ( Cass S.U. 2021 nr 41994).

E’ stato altresì chiarito "Il concetto dinullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto dellanullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo dellanullità parziale all'intero contratto") che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado ( Cass nr 18794/2023).

Onere questo che nella specie non è stato assolto, in disparte la circostanza che comunque oggetto della censura è la nullità totale.

Il secondo motivo è inammissibile perché con la sua prospettazione parte ricorrentededuce un ipotetico errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere non prodotta in giudizio documentazione decisiva (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15043).

E’ appena il caso di aggiungere che la censura sarebbe comunque inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi.

La Corte di appello ha ritenuto che non si potesse ravvisare la nullità della clausola nr 7 sulla base di un duplice ordine di considerazioni la prima fondata sul fatto che non era stato prodotto del provvedimento n. 55 del 2-5-2002 della Banca d’Italia, con la conseguente impossibilità di verificarne la corrispondenza con il testo contrattuale per cui è causa e la seconda basata sul fatto che la parte appellante non aveva neppure articolato alcuna istanza istruttoria diretta a dare dimostrazione in causa dell’uniformità fra il testo contrattuale in esame e il modello predisposto dall’associazione bancaria in violazione del divieto normativo di pratiche anticoncorrenziali, non essendo a tal fine sufficiente limitarsi ad asserire una tale corrispondenza.

Argomento questo che non è stato minimamente scalfito dalla censura.

Ed invero ai fini della rilevazione della nullità della clausola che si assume lesiva della normativa antitrust occorre che risultino dagli atti tutte le necessarie circostanze fattuali e cioè:i) l'esistenza del provvedimento dellaBanca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento dellaBanca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioniomnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'[OSCURATO:PERSONA], quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora [OSCURATO:PERSONA] è stato limitato a tale tipologia difideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento dellaBanca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca lanullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte dellaBanca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;v) la concreta ricaduta dellanullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata".

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità essendo redatto in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc.

La prospettazione di un vizio ex art 112 c.p.c avrebbe richiesto, se non latrascrizione testuale e completa del motivo di appello, quanto meno una sufficiente determinazione del suo contenuto "in modo da renderlo pienamente comprensibile" e che ne fosse "fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto diappello" (Cass. n. 11325 del 02/05/2023; Cass. n. 15589 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Infatti “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice diappello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su unmotivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto diappello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità delmotivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio diappello fino al mome nto della precisazione delle conclusioni" (Cass. n. 5087 del 03/03/2010) oneri questi non rispettati nel caso in esame.

In secondo luogo, il motivo nei termini in cui è redatto non rende percepibili le ragioni della censura ed inidonea al raggiungimento dello scopo della critica della decisione, poiché ratio decidendi, secondo quanto risulta dalla medesima censura, è la legittimità della deroga all’art. 1957 c.c. e non la valutazione della clausola in questione (che ha valenza di mero argomento).

Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

La critica veicolata attraverso il mezzo investe la motivazione in diritto mediante cui la Corte è giunta alla conclusione della legittimità della deroga all’art1957 c.c..

Al riguardo occorre ricordare che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche in quanto il "vizio di motivazione in diritto" rimane irrilevante ex se siccome da ricondurre all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art 360 c.p.c, comma 1, e, quanto all'erronea motivazione ("quando il dispositivo sia conforme al diritto"), al potere correttivo della Corte ( Cass., 9 giugno 2006, n. 13435;Cass., 8 agosto 2005, n. 16640; Cass. Sez.

U., 17 novembre 2004, n. 21712).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, spes e che si liquidano in complessiv e 3 5 00,00 oltre € 200,00 per esborsied il 15% pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16778/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Angelo -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di Procuratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 923/2021 depositata il 02/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], otteneva dal tribunale di Treviso decreto con il quale era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (debitrice principale) e ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori) il pagamento della somma complessiva di euro 40.000,00 oltre ad interessi e spese. Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione Alex e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di un unico motivo di doglianza, incentrato sulla dedotta nullità dei contratti di fideiussione dagli stessi sottoscritti, in quanto stipulati in conformità allo schema di contratto predisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] nel 2003, secondo un modello che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, riteneva contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990. Con la sentenza n. 680/2019 l’adito tribunale di Treviso rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Fabio e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello sulla base di un unico motivo, chiedendo l’accertamento della nullità delle fideiussioni e, in subordine, la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. dalla facoltà di escutere le fideiussioni. Si costituiva in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) opponendosi all’appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell’impugnata sentenza. Con sentenza n. 923 del 02/04/2021 la Corte di appello rigettava l’appello. Osservava che: la “clausola di reviviscenza” (n. 2), che impone al fideiussore di rimborsare alla banca le somme da questa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e la relativa restituzione a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo; la clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. (n. 6) e la “clausola di sopravvivenza”, che prevede l’obbligo del fideiussore di garantire comunque la restituzione delle somme erogate dalla banca, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide. Rilevava che le clausole non direttamente funzionali ad assicurare l’accesso al credito e l’effettività delle garanzie personali erano state ritenute un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza. Sottolineava che la legge “antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 dettava norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che - di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza - il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Rilevava che la questione controversa riguardava la valutazione dell’incidenza della “intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l’impiego di tale modulistica contrattuale) sul contratto stipulato tra le parti. Rilevava altresì che dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non derivava secondo la Cassazione automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa. In ogni caso, poiché l'Autorità amministrativa aveva circoscritto l'accertamento dell’illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell’intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d.“a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. Osservava che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., aveva carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Ne consegue che, pur dovendosi ritenere, in via astratta ed ipotetica (salvo, cioè, quanto si avrà modo innanzi di osservare) la invalidità delle singole clausole dei contratti “a valle” che si pongono quale diretta attuazione dell’intesa anticoncorrenziale, andava verificata la loro idoneità a rendere nullo l’intero contratto in forza del criterio stabilito dall’art. 1419 c.c. E, nel caso di specie, non risultando l’inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinato, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle. Relativamente alla clausola 7 dei contratti di fideiussione contenente la deroga alla previsione dell’art 1957c.c. la Corte di appello ne escludeva la nullità sotto un duplice profilo. In primo luogo, osservava che la parte appellante si limitava a richiamare uno “schema ABI” senza neppure prodotto in causa, sicchè non era consentito di verificarne la corrispondenza con il testo contrattuale in esame. Del pari la parte appellante non aveva neppure articolato alcuna istanza istruttoria diretta a dare dimostrazione in causa dell’uniformità fra il testo contrattuale in esame e il modello predisposto dall’associazione bancaria in violazione del divieto normativo di pratiche anticoncorrenziali, non essendo a tal fine sufficiente limitarsi ad asserire una tale corrispondenza. Con riguardo all’asserita decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c., la Corte distrettuale ricordava che la norma, nell’imporre al creditore l’onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro il termine ivi previsto, a pena di decadenza dal suo diritto verso il fideiussore, tendeva a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Ora la clausola n. 8 presente nei contratti di fideiussione conclusi tra le parti (cfr. docc. 5-6 fascicolo primo grado della banca), tuttavia, prevedeva l’obbligo del fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”. Clausola, questa, non colpita in alcun modo dalla censura di anti-concorrenzialità di cui al più volte menzionato provvedimento della Banca d’Italia. Orbene la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, pur non essendo sufficiente, da sola, ad attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, era valida espressione di autonomia negoziale, e comportava che la semplice richiesta del creditore era idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria. Per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 c.c., inoltre, in caso di fideiussione solidale l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, nei confronti del debitore principale o del fideiussore, con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione. Osservava che nella specie era certo che la banca aveva inviato in data 2- 2-2010, contestualmente alla revoca delle linee di credito, la richiesta scritta di pagamento del dovuto ai fideiussori. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a mezzo del proprio procuratore doValue s.p.a.con controricorso illustrato da memoria. Il PG ha depositato conclusioni scritte concludendo per l’inammissibilità e/o rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo si denuncia ex art. 360 n.3 la violazione o falsa applicazione degli articoli 1418 cc e 1419 cc in relazione alla nullità del contratto di fidejussione o in ogni caso delle singole clausole 3,7 e 8 del suddetto contratto per non avere la Corte di appello rilevato la nullità delle clausole 3, 7 e 9 dei contratti di fideiussione e attraverso le stesse la nullità dell’intero contratto.” Si sostiene infatti che le clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005 figuravano anche nelle fideiussioni azionate dall’istituto bancario e si rimprovera alla Corte di non aver rilevato ai sensi dell’art. 1418 cc e 1419 cc. che la nullità della singola clausola redatta in violazione della normativa antitrust travolgeva l’intero contratto. Con un secondo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 n.5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - omesso esame delle clausole dello schema contrattuale predisposto da ABI così come riportate e dichiarate nulle dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 (doc. f), clausole perfettamente corrispondenti al testo contrattuale oggetto di giudizio. Si lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che erano state riportate integralmente in corso di causa le clausole dello schema contrattuale predisposto da ABI, così come trascritte e dichiarate nulle dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2005. Omesso esame che secondo i ricorrenti sarebbe da considerare determinante nel formarsi della sentenza qui oggetto di ricorso. Con un terzo motivo si deduce ai sensi dell’360 n.4 c.p.c.per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla mancata corrispondenza tra il petitum ed il decisum con riguardo alla clausola n. 8 del contratto fidejussorio, clausola in merito alla quale nulla era stato eccepito e che non era stata oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che il giudice di appello avrebbe sua sponte ampliato il thema decidendum inserendo nello stesso una valutazione sulla clausola n. 8 del contratto fideiussorio, clausola non era stata oggetto di discussione tra le parti. Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli art. 1944 e 1957 c.c. in relazione all’errata conclusione che sia possibile, in base all’art.1944 cc, derogare ai termini previsti dall’art. 1957 cc. Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, l’art. 1944 c.c. non permette di derogare all’art. 1957 cc e dunque il termine di sei mesi avrebbe dovuto essere rispettato. Il primo motivo è infondato. Questa Corte, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti ha affermato che "I contratti difideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE , sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell' art 1419 c.c. , in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" ( Cass S.U. 2021 nr 41994). E’ stato altresì chiarito "Il concetto dinullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto dellanullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo dellanullità parziale all'intero contratto") che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado ( Cass nr 18794/2023). Onere questo che nella specie non è stato assolto, in disparte la circostanza che comunque oggetto della censura è la nullità totale. Il secondo motivo è inammissibile perché con la sua prospettazione parte ricorrentededuce un ipotetico errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.sostenendo che il giudice avrebbe errato nel ritenere non prodotta in giudizio documentazione decisiva (Cass. Sez. 2, 11/06/2018, n. 15043). E’ appena il caso di aggiungere che la censura sarebbe comunque inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi. La Corte di appello ha ritenuto che non si potesse ravvisare la nullità della clausola nr 7 sulla base di un duplice ordine di considerazioni la prima fondata sul fatto che non era stato prodotto del provvedimento n. 55 del 2-5-2002 della Banca d’Italia, con la conseguente impossibilità di verificarne la corrispondenza con il testo contrattuale per cui è causa e la seconda basata sul fatto che la parte appellante non aveva neppure articolato alcuna istanza istruttoria diretta a dare dimostrazione in causa dell’uniformità fra il testo contrattuale in esame e il modello predisposto dall’associazione bancaria in violazione del divieto normativo di pratiche anticoncorrenziali, non essendo a tal fine sufficiente limitarsi ad asserire una tale corrispondenza. Argomento questo che non è stato minimamente scalfito dalla censura. Ed invero ai fini della rilevazione della nullità della clausola che si assume lesiva della normativa antitrust occorre che risultino dagli atti tutte le necessarie circostanze fattuali e cioè:i) l'esistenza del provvedimento dellaBanca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento dellaBanca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioniomnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'[OSCURATO:PERSONA], quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora [OSCURATO:PERSONA] è stato limitato a tale tipologia difideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento dellaBanca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca lanullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte dellaBanca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n.55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;v) la concreta ricaduta dellanullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata". Il terzo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità essendo redatto in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc. La prospettazione di un vizio ex art 112 c.p.c avrebbe richiesto, se non latrascrizione testuale e completa del motivo di appello, quanto meno una sufficiente determinazione del suo contenuto "in modo da renderlo pienamente comprensibile" e che ne fosse "fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l'individuazione nell'ambito dell'atto diappello" (Cass. n. 11325 del 02/05/2023; Cass. n. 15589 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Infatti “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice diappello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su unmotivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto diappello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità delmotivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio diappello fino al mome nto della precisazione delle conclusioni" (Cass. n. 5087 del 03/03/2010) oneri questi non rispettati nel caso in esame. In secondo luogo, il motivo nei termini in cui è redatto non rende percepibili le ragioni della censura ed inidonea al raggiungimento dello scopo della critica della decisione, poiché ratio decidendi, secondo quanto risulta dalla medesima censura, è la legittimità della deroga all’art. 1957 c.c. e non la valutazione della clausola in questione (che ha valenza di mero argomento). Il quarto motivo è parimenti inammissibile. La critica veicolata attraverso il mezzo investe la motivazione in diritto mediante cui la Corte è giunta alla conclusione della legittimità della deroga all’art1957 c.c.. Al riguardo occorre ricordare che il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche in quanto il "vizio di motivazione in diritto" rimane irrilevante ex se siccome da ricondurre all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art 360 c.p.c, comma 1, e, quanto all'erronea motivazione ("quando il dispositivo sia conforme al diritto"), al potere correttivo della Corte ( Cass., 9 giugno 2006, n. 13435;Cass., 8 agosto 2005, n. 16640; Cass. Sez. U., 17 novembre 2004, n. 21712). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, spes e che si liquidano in complessiv e 3 5 00,00 oltre € 200,00 per esborsied il 15% pe
Decreto Cassazione n. 01136/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris