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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2025

Cassazione n. 10621/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare inammissibile i l ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza presentata dal predetto indagato ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 27 giugno 2025 in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 T.U. stup., 2 e 7 legge n.895 del 1967 , 23 legge n. 110 del 1975, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.

Secondo la parte istante la decorrenza della custodia cautelare doveva essere retrodatata al momento di adozione di una precedente ordinanza cautelare (4 dicembre 2023) relativa a reati concernenti le armi, con conseguente inefficacia della misura per superamento dei termini massimi.Ciò in quanto i reati, oggetto dei due provvedimenti,erano legati da connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett.b), cod. proc. pen. e gli elementi idonei a integrare la gravità indiziaria di delitticontestati nel presente procedimento erano nella disponibilità dell’accusa già al tempo dell’emissione della prima ordinanza cautelare.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia inosservanza degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata “desumibilità degli atti al momento dell'emissione della secondaordinanza di custodia cautelare”.

Il ricorrente evidenzia di essere stato colpito da due ordinanze di custodia cautelare: -la prima è stata emessa il 7/12/2023, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito del proc. pen. n. 14173/23 R.G.N.R., n. 8825/23 R.G<AUTG>.G.I.P., per il reatodi illecita detenzione di armi, commesso in Catania in data 4/12/2023; il fatto è stato giudicato con sentenza di condanna di primo grado pronunciata in data 15/3/2024, “riformata in appello dalla”sentenza emessa in data 10/1/2025 (il processo è tutt'ora pendente presso la Corte di cassazione); -la seconda ordinanza di custodia cautelare (ancora in corso) è stata emessa il 18/6/2025, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania , nell'ambito del proc. pen. n. 14294/21 R.G.N.R., n. 8940/22 R.G.G.I.P., per i reati di illecita detenzione di armi, nonché per i delitti di cui agli artt. 416 biscod. pen., 73 e 74 T.U stup., commessi sino al gennaio 2024.

In tale situazione, ai fini della retrodatazione della misura, è decisiva, secondo la difesa, la considerazione che tutte le condotte delittuose (afferenti a fatti avvinti da connessione qualificata ex art. 12,lett. b, cod. proc. pen. come riconosciuto dal Tribunale del riesame) sono state commesse anteriormente a lla prim a ordinanza di custodia cautelare.

L’intero compendiocaptativo, utilizzato a carico del ricorrente nel secondo procedimento, è stato acquisito in epoca antecedente rispetto all'emissione, nel primo procedimento, di decreto di giudizio immediato, datato11/1/2024, a cui è seguita l'ammissione al giudizio abbreviato del 23/02/2024 da parte del giudice per le indagini preliminari “di tal che l'Ufficio della Procura avrebbe potuto esercitare l'azione penale in quel momento storico”.

Sul punto l’ordinanza impugnata sarebbe viziata, posto che, come è scritto in ricorso:“le ulteriori intercettazioni aventi quale protagonista l'odierno ricorrente (il quale manteneva i contatti all'esterno del carcere per il tramite di un cellulare, nel periodo dicembre 2023 -gennaio 2024) così come le dichiarazione del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA], vanno ad aggiungersi ad un quadro indiziario già sostanzialmente completo e cristallizzato e del quale l'Ufficio della Procura aveva ampia contezza, non avendo tali successivi elementi aggiunto alcunché di nuovo in relazione alla specifica positio iurisdel [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di reato a lui contestate con l'ordinanza cautelare emessa in data 18/6/2025”.

Il ricorrente denuncia,poi, come la modifica del termine di permanenza del reato di cui all'art. 74 T.U. stup., inizialmente ancoratoal mese di n ovembre 2023 e poi spostato al 17 gennaio 2024, sia frutto di una arbitraria, e quindi inammissibile,scelta della Procura.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità.

2. La retrodatazione ─richiesta dell’indagato ma respinta da i giudici di merito ─chiama in causa i seguenti provvedimenti cautelari adottati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: - (prima) ordinanza applicata in sede di convalida di arresto in data 4 dicembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito del proc. pen. n. 14173/23 RGNR,per delitti attinenti alla detenzione illegale di “diverse armi da fuoco, anche clandestine”; la data del fatto coincide con quella dell’arresto.

Per tale condotta l’azione penale è stata esercitata mediante richiesta di giudizio immediato; il giudizio è stato disposto con decreto del 11 gennaio 2024; il processo pende, secondo quanto afferma il ricorrente, presso la Corte di cassazione; -(seconda) ordinanza eseguita il 27 giugno 2025, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito del proc. pen. n. 14294/21 R.G.N.R., in ordine a: reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., commesso dal giugno 2021 a novembre 2022(capo 1); reato di associazione di narcotraffico ex art. 74 T.U. stup., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., commesso da dicembre 2021 sino al 17 gennaio 2024 ( capo 3); reato di commercio continuato di sostanze stupefacentiex artt. 81, comma secondo , cod. pen. e 73 T.U. stup., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen., commesso da dicembre 2021 sino al 17 gennaio 2024 (capo 4); reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895 del 1967 , aggravato ai sensi dell’art. 416 - bis.1 cod. pen., commesso il 19 aprile 2022 (capo 8); reato di cui all’art. 23, comma terzo, leggen. 110 del 1975, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 27 settembre 2022(capo 20).

Il Tribunale del riesame haravvisato, a differenza del giudice per le indagini preliminari, un legame di connessioneex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della seconda, tuttavia haescluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che: come risulta dalle intercettazioni svolte, l’adesione dell’indagato all’associazione di narcotraffico si è protrattasino al 17 gennaio 2024, quindi quel delitto e quelli di cui agli artt. 73 T.U. stup. si sonoconsumati in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza; mentre gli elementi integranti la gravità indiziaria rispetto ai delitt i di associazione mafiosa e violazione legge armi, commessi prima della prima ordinanza, sono stati acquisiti in epoca successiva.

Tale conclusione, secondo la difesa, sarebbe erronea per le ragioni sintetizzate nel “ritenuto in fatto”.

3. La censura difensiva è infondata.

3.1. Occorreindividuare i parametri ermeneutici di riferimento elaborati dalla consolidatagiurisprudenza rispetto alla situazione in rassegna caratterizzata da : ordinanze emesse in procedimenti diversi,per fatti connessi ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen.

Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta fino a dopo l'emissione della prima ordinanza(cfr. per tutte Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 –01).

In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, commaterzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza(Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909 –01).

3.2. Nella specieil Tribunale del riesame, con motivazione immune da cadute logiche, ha chiarito che la condotta del ricorrente di partecipazione all'associazione di narcotraffico di cui al capo 3) si è protratta sino al 17 gennaio 2024, dunque fino adata successiva all'emissione della prima ordinanza (4 dicembre 2023).

A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la conclusione non fa leva sul mero dato formale indicato nel capo di incolpazione, ma valorizza gli esiti delle intercettazioni da cui emergeva che Licciardelloriceveva dal sodalizio assistenza economica in carcere e comunicava all’esterno le proprie direttive sul narcotraffico attraverso un cellulare abusivo o tramite colloqui in carcere con la compagna.

Valutazioni con cui il ricorso evita di confrontarsi.

Pertanto, per il capo 3), l’assenza di anteriorità della condotta osta, di per sé, all'operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.3.

Occorre precisare che il Tribunale applica, erroneamente, il medesimo criterioanche a tutti i delitti di cui agli artt. 73, T.U. stup., i quali, invece, avendo carattere istantaneo, non seguono ovviamente la regola del reato permanente.

Discende che per gli episodi di spaccio commessi successivamente al 4 dicembre 2023 vale quanto appena esposto, mentre per quelli anteriori la decisione riposa su quanto rilevato nei sottoparagrafi successivi.

3.4. Il reat o di associazione mafiosa ( cessato a novembre 2022 ), alcuni di quelli previsti dall'art. 73, T.U. stup., i reati concernenti la violazione legge armi risultano commessi prima del 4 dicembre 2023 e pertanto, per essi, occorre indagare l’altro requisito: la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza dagli atti acquisiti primadel rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza(11 gennaio 2024).

Al riguardo il Tribunale del riesame afferma che alla data dell'11 gennaio 2024 non era stata ancora depositata l’ultima comunicazione notizia di reato del secondo procedimento n. 14294/2021 RGNR, acquisita dal Pubblico ministero solo il 3 maggio 2024.

A fronte di tale affermazione, le censure svolte in ricorso si rivelano generiche, poiché, per un verso, evitano di contrastare l'affermazione del Tribunale circa i contenuti decisivi della comunicazione notizia di reato acquisita il 3 maggio 2024 e, per altro verso, si limitano a sostenere che tutte le intercettazioni sono state acquisite prima dell’11 gennaio 2024, senza specificare a quali intercettazioni si intenda fare riferimento, di cosa trattino le conversazioni e quali elementi forniscano. 4.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Mand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni de l Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodi dichiarare inammissibile i l ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva respinto l’istanza presentata dal predetto indagato ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere eseguita il 27 giugno 2025 in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché ai delitti di cui agli artt. 74 e 73 T.U. stup., 2 e 7 legge n.895 del 1967 , 23 legge n. 110 del 1975, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo la parte istante la decorrenza della custodia cautelare doveva essere retrodatata al momento di adozione di una precedente ordinanza cautelare (4 dicembre 2023) relativa a reati concernenti le armi, con conseguente inefficacia della misura per superamento dei termini massimi.Ciò in quanto i reati, oggetto dei due provvedimenti,erano legati da connessione qualificata ai sensi dell’art. 12, lett.b), cod. proc. pen. e gli elementi idonei a integrare la gravità indiziaria di delitticontestati nel presente procedimento erano nella disponibilità dell’accusa già al tempo dell’emissione della prima ordinanza cautelare. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l’indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia inosservanza degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata “desumibilità degli atti al momento dell'emissione della secondaordinanza di custodia cautelare”. Il ricorrente evidenzia di essere stato colpito da due ordinanze di custodia cautelare: -la prima è stata emessa il 7/12/2023, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito del proc. pen. n. 14173/23 R.G.N.R., n. 8825/23 R.G<AUTG>.G.I.P., per il reatodi illecita detenzione di armi, commesso in Catania in data 4/12/2023; il fatto è stato giudicato con sentenza di condanna di primo grado pronunciata in data 15/3/2024, “riformata in appello dalla”sentenza emessa in data 10/1/2025 (il processo è tutt'ora pendente presso la Corte di cassazione); -la seconda ordinanza di custodia cautelare (ancora in corso) è stata emessa il 18/6/2025, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania , nell'ambito del proc. pen. n. 14294/21 R.G.N.R., n. 8940/22 R.G.G.I.P., per i reati di illecita detenzione di armi, nonché per i delitti di cui agli artt. 416 biscod. pen., 73 e 74 T.U stup., commessi sino al gennaio 2024. In tale situazione, ai fini della retrodatazione della misura, è decisiva, secondo la difesa, la considerazione che tutte le condotte delittuose (afferenti a fatti avvinti da connessione qualificata ex art. 12,lett. b, cod. proc. pen. come riconosciuto dal Tribunale del riesame) sono state commesse anteriormente a lla prim a ordinanza di custodia cautelare. L’intero compendiocaptativo, utilizzato a carico del ricorrente nel secondo procedimento, è stato acquisito in epoca antecedente rispetto all'emissione, nel primo procedimento, di decreto di giudizio immediato, datato11/1/2024, a cui è seguita l'ammissione al giudizio abbreviato del 23/02/2024 da parte del giudice per le indagini preliminari “di tal che l'Ufficio della Procura avrebbe potuto esercitare l'azione penale in quel momento storico”. Sul punto l’ordinanza impugnata sarebbe viziata, posto che, come è scritto in ricorso:“le ulteriori intercettazioni aventi quale protagonista l'odierno ricorrente (il quale manteneva i contatti all'esterno del carcere per il tramite di un cellulare, nel periodo dicembre 2023 -gennaio 2024) così come le dichiarazione del c.d.g. [OSCURATO:PERSONA], vanno ad aggiungersi ad un quadro indiziario già sostanzialmente completo e cristallizzato e del quale l'Ufficio della Procura aveva ampia contezza, non avendo tali successivi elementi aggiunto alcunché di nuovo in relazione alla specifica positio iurisdel [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condotte di reato a lui contestate con l'ordinanza cautelare emessa in data 18/6/2025”. Il ricorrente denuncia,poi, come la modifica del termine di permanenza del reato di cui all'art. 74 T.U. stup., inizialmente ancoratoal mese di n ovembre 2023 e poi spostato al 17 gennaio 2024, sia frutto di una arbitraria, e quindi inammissibile,scelta della Procura. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 2. La retrodatazione ─richiesta dell’indagato ma respinta da i giudici di merito ─chiama in causa i seguenti provvedimenti cautelari adottati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: - (prima) ordinanza applicata in sede di convalida di arresto in data 4 dicembre 2023 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito del proc. pen. n. 14173/23 RGNR,per delitti attinenti alla detenzione illegale di “diverse armi da fuoco, anche clandestine”; la data del fatto coincide con quella dell’arresto. Per tale condotta l’azione penale è stata esercitata mediante richiesta di giudizio immediato; il giudizio è stato disposto con decreto del 11 gennaio 2024; il processo pende, secondo quanto afferma il ricorrente, presso la Corte di cassazione; -(seconda) ordinanza eseguita il 27 giugno 2025, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, nell'ambito del proc. pen. n. 14294/21 R.G.N.R., in ordine a: reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., commesso dal giugno 2021 a novembre 2022(capo 1); reato di associazione di narcotraffico ex art. 74 T.U. stup., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., commesso da dicembre 2021 sino al 17 gennaio 2024 ( capo 3); reato di commercio continuato di sostanze stupefacentiex artt. 81, comma secondo , cod. pen. e 73 T.U. stup., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen., commesso da dicembre 2021 sino al 17 gennaio 2024 (capo 4); reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895 del 1967 , aggravato ai sensi dell’art. 416 - bis.1 cod. pen., commesso il 19 aprile 2022 (capo 8); reato di cui all’art. 23, comma terzo, leggen. 110 del 1975, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 27 settembre 2022(capo 20). Il Tribunale del riesame haravvisato, a differenza del giudice per le indagini preliminari, un legame di connessioneex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. tra i fatti oggetto della prima ordinanza e quelli oggetto della seconda, tuttavia haescluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che: come risulta dalle intercettazioni svolte, l’adesione dell’indagato all’associazione di narcotraffico si è protrattasino al 17 gennaio 2024, quindi quel delitto e quelli di cui agli artt. 73 T.U. stup. si sonoconsumati in epoca successiva all’emissione della prima ordinanza; mentre gli elementi integranti la gravità indiziaria rispetto ai delitt i di associazione mafiosa e violazione legge armi, commessi prima della prima ordinanza, sono stati acquisiti in epoca successiva. Tale conclusione, secondo la difesa, sarebbe erronea per le ragioni sintetizzate nel “ritenuto in fatto”. 3. La censura difensiva è infondata. 3.1. Occorreindividuare i parametri ermeneutici di riferimento elaborati dalla consolidatagiurisprudenza rispetto alla situazione in rassegna caratterizzata da : ordinanze emesse in procedimenti diversi,per fatti connessi ex art. 12 lett. b), cod. proc. pen. Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta fino a dopo l'emissione della prima ordinanza(cfr. per tutte Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 –01). In tema di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, commaterzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza(Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 dep. 2007, Librato, Rv. 235909 –01). 3.2. Nella specieil Tribunale del riesame, con motivazione immune da cadute logiche, ha chiarito che la condotta del ricorrente di partecipazione all'associazione di narcotraffico di cui al capo 3) si è protratta sino al 17 gennaio 2024, dunque fino adata successiva all'emissione della prima ordinanza (4 dicembre 2023). A differenza di quanto sostenuto in ricorso, la conclusione non fa leva sul mero dato formale indicato nel capo di incolpazione, ma valorizza gli esiti delle intercettazioni da cui emergeva che Licciardelloriceveva dal sodalizio assistenza economica in carcere e comunicava all’esterno le proprie direttive sul narcotraffico attraverso un cellulare abusivo o tramite colloqui in carcere con la compagna. Valutazioni con cui il ricorso evita di confrontarsi. Pertanto, per il capo 3), l’assenza di anteriorità della condotta osta, di per sé, all'operatività dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 3.3. Occorre precisare che il Tribunale applica, erroneamente, il medesimo criterioanche a tutti i delitti di cui agli artt. 73, T.U. stup., i quali, invece, avendo carattere istantaneo, non seguono ovviamente la regola del reato permanente. Discende che per gli episodi di spaccio commessi successivamente al 4 dicembre 2023 vale quanto appena esposto, mentre per quelli anteriori la decisione riposa su quanto rilevato nei sottoparagrafi successivi. 3.4. Il reat o di associazione mafiosa ( cessato a novembre 2022 ), alcuni di quelli previsti dall'art. 73, T.U. stup., i reati concernenti la violazione legge armi risultano commessi prima del 4 dicembre 2023 e pertanto, per essi, occorre indagare l’altro requisito: la desumibilità dei gravi indizi di colpevolezza dagli atti acquisiti primadel rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza(11 gennaio 2024). Al riguardo il Tribunale del riesame afferma che alla data dell'11 gennaio 2024 non era stata ancora depositata l’ultima comunicazione notizia di reato del secondo procedimento n. 14294/2021 RGNR, acquisita dal Pubblico ministero solo il 3 maggio 2024. A fronte di tale affermazione, le censure svolte in ricorso si rivelano generiche, poiché, per un verso, evitano di contrastare l'affermazione del Tribunale circa i contenuti decisivi della comunicazione notizia di reato acquisita il 3 maggio 2024 e, per altro verso, si limitano a sostenere che tutte le intercettazioni sono state acquisite prima dell’11 gennaio 2024, senza specificare a quali intercettazioni si intenda fare riferimento, di cosa trattino le conversazioni e quali elementi forniscano. 4.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand
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