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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 10303/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma emessa in data 12/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla sentenza emessa al Tribunale di Velletri in data 27/11/2018, definitiva il 24/03/2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, aw.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 656 e 670 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente aveva indicato, nel verbale di elezione di domicilio, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - con studio in Roma alla via Antonelli n. 4 - quale difensore di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio; tutte le notificazioni, tuttavia, sono state fatte presso l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla circonvallazione Trionfale n. 77, la cui nomina è intervenuto solo dopo l'arresto del ricorrente.

All'esito del giudizio di primo grado veniva quindi emesso ordine di esecuzione, in data 19/09/2019, anche questo erroneamente notificato, circostanza di cui si è avveduta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri che, infatti, in data 29/10/2020, ha disposto la revoca dell'ordine di esecuzione precedentemente emesso, disponendo l'immediata rimessione in libertà del Mijalovic, che ha presentato, quindi, richiesta di rescissione del giudicato.

Nonostante il provvedimento del pubblico ministero di revoca dell'ordine di esecuzione, da cui si comprende chiaramente il vizio di notifica del detto provvedimento, dovendosi, logicamente, dedurre che in tale errore si fosse verificato anche in riferimento alle precedenti notifiche, la Corte di Appello, in carenza del fascicolo originale, non rinvenuto dal Tribunale di Velletri, ha del tutto travisato gli atti, in quanto, nonostante la nomina e l'elezione di domicilio nei confronti dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec, così come poi verificatosi anche per l'ordine di esecuzione, per cui il Mijalovic non ha mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MIhajlovic è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito evidenziate.

Con il provvedimento impugnato la Corte di merito ha chiaramente indicato la circostanza che il decreto di citazione a giudizio fosse stato notificato al difensore di fiducia, aw.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via Antonelli n. 4; peraltro, dalla copia del detto decreto, allegato all'istanza di rescissione, risulta, effettivamente l'indicazione del difensore nella persona dell'avv.to Antonio (e non Antonino) Gugliotta, con studio in Roma all'indirizzo indicato.

In sostanza, quindi, emerge solo l'erronea indicazione del nome del difensore - Antonio in luogo di Antonino - ma l'indirizzo delle studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] risulta correttamente indicato.

Benché agli atti risulti solo il decreto di citazione in primo grado e non anche la notifica dello stesso, esattamente come rilevato dalla Corte di merito - avendo il Collegio effettuato detta verifica - sicuramente deve osservarsi come manchi la prova della notifica al difensore di fiducia, non essendo stato, peraltro, rinvenuto il fascicolo dal Tribunale di Velletri; tuttavia, essendo il nominativo del difensore e l'indirizzo dello studio correttamente indicati - a parte l'indicazione del diverso nome di battesimo -, appare ragionevole ritenere che la notifica sua stata effettuata presso il difensore di fiducia domiciliatario e presso lo studio del difensore nominato solo dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione.

Anche volendo prescindere, tuttavia, da tale ragionamento induttivo, ciò che occorre osservare è come il difensore si limiti a considerazioni del tutto congetturali e prive di ogni possibilità di verifica, posto che egli non ha neanche prodotto le notificazioni che - a suo dire - sarebbero state notificate erroneamente presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Trionfale n. 77, prima della nomina dello stesso quale difensore di fiducia del ricorrente.

Tale produzione, infatti, in assenza del rinvenimento del fascicolo processuale, sarebbe stata senza alcun dubbio indispensabile per fondare in maniera maggiormente plausibile l'assunto difensivo che, invece, risulta del tutto sfornito di qualsivoglia fondamento.

Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma emessa in data 12/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello di Roma rigettava l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla sentenza emessa al Tribunale di Velletri in data 27/11/2018, definitiva il 24/03/2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, aw.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 656 e 670 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente aveva indicato, nel verbale di elezione di domicilio, l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] - con studio in Roma alla via Antonelli n. 4 - quale difensore di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio; tutte le notificazioni, tuttavia, sono state fatte presso l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla circonvallazione Trionfale n. 77, la cui nomina è intervenuto solo dopo l'arresto del ricorrente. All'esito del giudizio di primo grado veniva quindi emesso ordine di esecuzione, in data 19/09/2019, anche questo erroneamente notificato, circostanza di cui si è avveduta la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri che, infatti, in data 29/10/2020, ha disposto la revoca dell'ordine di esecuzione precedentemente emesso, disponendo l'immediata rimessione in libertà del Mijalovic, che ha presentato, quindi, richiesta di rescissione del giudicato. Nonostante il provvedimento del pubblico ministero di revoca dell'ordine di esecuzione, da cui si comprende chiaramente il vizio di notifica del detto provvedimento, dovendosi, logicamente, dedurre che in tale errore si fosse verificato anche in riferimento alle precedenti notifiche, la Corte di Appello, in carenza del fascicolo originale, non rinvenuto dal Tribunale di Velletri, ha del tutto travisato gli atti, in quanto, nonostante la nomina e l'elezione di domicilio nei confronti dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] a mezzo pec, così come poi verificatosi anche per l'ordine di esecuzione, per cui il Mijalovic non ha mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] MIhajlovic è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito evidenziate. Con il provvedimento impugnato la Corte di merito ha chiaramente indicato la circostanza che il decreto di citazione a giudizio fosse stato notificato al difensore di fiducia, aw.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via Antonelli n. 4; peraltro, dalla copia del detto decreto, allegato all'istanza di rescissione, risulta, effettivamente l'indicazione del difensore nella persona dell'avv.to Antonio (e non Antonino) Gugliotta, con studio in Roma all'indirizzo indicato. In sostanza, quindi, emerge solo l'erronea indicazione del nome del difensore - Antonio in luogo di Antonino - ma l'indirizzo delle studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] risulta correttamente indicato. Benché agli atti risulti solo il decreto di citazione in primo grado e non anche la notifica dello stesso, esattamente come rilevato dalla Corte di merito - avendo il Collegio effettuato detta verifica - sicuramente deve osservarsi come manchi la prova della notifica al difensore di fiducia, non essendo stato, peraltro, rinvenuto il fascicolo dal Tribunale di Velletri; tuttavia, essendo il nominativo del difensore e l'indirizzo dello studio correttamente indicati - a parte l'indicazione del diverso nome di battesimo -, appare ragionevole ritenere che la notifica sua stata effettuata presso il difensore di fiducia domiciliatario e presso lo studio del difensore nominato solo dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Anche volendo prescindere, tuttavia, da tale ragionamento induttivo, ciò che occorre osservare è come il difensore si limiti a considerazioni del tutto congetturali e prive di ogni possibilità di verifica, posto che egli non ha neanche prodotto le notificazioni che - a suo dire - sarebbero state notificate erroneamente presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Trionfale n. 77, prima della nomina dello stesso quale difensore di fiducia del ricorrente. Tale produzione, infatti, in assenza del rinvenimento del fascicolo processuale, sarebbe stata senza alcun dubbio indispensabile per fondare in maniera maggiormente plausibile l'assunto difensivo che, invece, risulta del tutto sfornito di qualsivoglia fondamento. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,
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