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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04230/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 24 maggio 2023 il Giudice dell'esecuzione di Macerata ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. con cui era stata rigettata la richiesta di annullamento e/o revoca del sequestro preventivo e della confisca del denaro sul conto corrente della società.

2. Il ricorrente espone che la sua società è estranea al reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per cui è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] che era uscito dalla società il 27 ottobre 2022 e aveva perso la delega a operare sul conto 11 17 gennaio 2023.

Formula due motivi di ricorso.

Con il primo eccepisce la violazione di legge con riferimento alla nozione di disponibilità del denaro.

Con il secondo lamenta il vizio di motivazione perché il denaro era della società e veniva utilizzato per la gestione di questa, per cui non poteva considerarsi nella disponibilità del Trischitta. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La giurisprudenza ha di recente chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposto in relazione a un reato tributario ascritto al legale rappresentante di un ente risultato estraneo all'illecito, può essere eseguito sul conto corrente dell'ente solo a condizione che sussistano specifici elementi da cui desumere, con giudizio di ragionevole probabilità, che l'indagato, in virtù della delega ad operare su di esso, abbia esercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario delle somme, disponendone anche per finalità estranee all'attività di gestione dell'ente (Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 283824-01, che ha precisato che il saldo del conto corrente della società non è nella disponibilità dell'amministratore, mero gestore dello stesso per conto dell'ente).

Nel caso in esame, il Giudice ha accertato però che il Trischitta era socio della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva una delega illimitata a operare sul conto corrente, che aveva fatto pagamenti e prelievi per scopi personali riconducibili all'attività d'impresa con altra ditta, che, per giunta, era uscito dalla [OSCURATO:SOCIETA] e aveva perso la delega a operare molto tempo dopo la sua condanna, che era divenuta definitiva il 29 gennaio 2021, e addirittura dopo l'esecuzione della stessa confisca in data 2 agosto 2022.

Pertanto, il primo motivo di ricorso non ha alcun fondamento perché propugna una nozione di "disponibilità" difforme da quella indicata dalla consolidata giurisprudenza.

Il secondo motivo, invece, attenendo alla motivazione e all'accertamento del fatto relativo alla natura dei pagamenti, esorbita dalla cognizione del giudice di legittimità che, per giunta, nello specifico, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. peri., può conoscere solo del vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 24 maggio 2023 il Giudice dell'esecuzione di Macerata ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. con cui era stata rigettata la richiesta di annullamento e/o revoca del sequestro preventivo e della confisca del denaro sul conto corrente della società. 2. Il ricorrente espone che la sua società è estranea al reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per cui è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] che era uscito dalla società il 27 ottobre 2022 e aveva perso la delega a operare sul conto 11 17 gennaio 2023. Formula due motivi di ricorso. Con il primo eccepisce la violazione di legge con riferimento alla nozione di disponibilità del denaro. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione perché il denaro era della società e veniva utilizzato per la gestione di questa, per cui non poteva considerarsi nella disponibilità del Trischitta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza ha di recente chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposto in relazione a un reato tributario ascritto al legale rappresentante di un ente risultato estraneo all'illecito, può essere eseguito sul conto corrente dell'ente solo a condizione che sussistano specifici elementi da cui desumere, con giudizio di ragionevole probabilità, che l'indagato, in virtù della delega ad operare su di esso, abbia esercitato autonomamente e incondizionatamente le facoltà del proprietario delle somme, disponendone anche per finalità estranee all'attività di gestione dell'ente (Sez. 3, n. 46252 del 18/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 283824-01, che ha precisato che il saldo del conto corrente della società non è nella disponibilità dell'amministratore, mero gestore dello stesso per conto dell'ente). Nel caso in esame, il Giudice ha accertato però che il Trischitta era socio della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva una delega illimitata a operare sul conto corrente, che aveva fatto pagamenti e prelievi per scopi personali riconducibili all'attività d'impresa con altra ditta, che, per giunta, era uscito dalla [OSCURATO:SOCIETA] e aveva perso la delega a operare molto tempo dopo la sua condanna, che era divenuta definitiva il 29 gennaio 2021, e addirittura dopo l'esecuzione della stessa confisca in data 2 agosto 2022. Pertanto, il primo motivo di ricorso non ha alcun fondamento perché propugna una nozione di "disponibilità" difforme da quella indicata dalla consolidata giurisprudenza. Il secondo motivo, invece, attenendo alla motivazione e all'accertamento del fatto relativo alla natura dei pagamenti, esorbita dalla cognizione del giudice di legittimità che, per giunta, nello specifico, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. peri., può conoscere solo del vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 dicembre
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