CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettesenute_le_candesto-------Fwele. ' ni del o 9,JCiite4I--clifenso re [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14.09.2022, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 28.04.2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato per essersi, in concorso con altri non meglio identificati, impossessato di un telefono ceilulare di marca Huawei mod. P7 lite al fine di procurarsi un ingiusto profitto, indebitamente sottraendolo al legittimo proprietario [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato le deduzioni difensive sollevate non adeguatamente motivando le proprie statuizioni, limitandosi a richiamare quantn già affermato dal giudice d primo grado e mancando di dare contezza delle ragioni in forza delle quali riteneva congrua la pena inflitta dalla sentenza impugnata; 2.2 con il secondo motivo, la contrarietà alle disposizioni costituzionali dell'art. 613 co. 1 cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi che pervengono alla Corte di cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, violando tale disposizione il portato dell'art. 111 co. 7 Cost., laddove stabilisce che contro i provvedimenti che ledano la libertà personale, se pronunciati da organi giurisdizionali, debba sempre essere ammesso ricorso per cassazione e il portato dell'art. 6 par. 3 lett. c) CEDU - per il tramite dell'art. 117 co. 1 Cost. - per come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo, che tutela il diritto dell'accusato di difendersi personalmente. 3. Il ricorso è inammissibile, siccome proposto e sottoscritto personalmente.dall'imputato e non da un difensore i-critto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 03/08/2017. 4.Invero, la norma di cui al citato art. 613, comma 1, deve intendersi di portata generale, sì da non ammettere deroghe (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011). [OSCURATO:PERSONA] hanno precisato, altresì, che è da escludere che l'abolizione della possibilità per l'imputato di avanzare ricorso personale ponga problemi di compatibilità con le disposizioni costituzionali, ovvero con le disposizioni convenzionali, ledendo il diritto alla difesa. E' stato sottolineato, a tal proposito, che da tempo la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce la peculiarità del giudizio innanzi alla Corte di cassazione, in ragione delle particolari connotazioni che lo rendono sede di scrutinio di «delicati problemi giuridici». Non si preclude dunque, nei limiti del ragionevole esercizio di tale discrezionalità, la possibilità per il legislatore ordinario di conformare razionalmente l'accesso al controllo di legalità operato dalla Corte di cassazione sull'operato dei giudici di merito, escludendo la legittimazione personale dell'impugnazione in sede di legittimità, laddove tale limitazione sia funzionale al più agevole esercizio delle funzioni di amministrazione della giustizia alla Corte attribuite. Pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consentè più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. 5.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de