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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 36492/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ko 7793/ 2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per il delitto di tentato furto aggravato ed ha applicato, in aggiunta alla pena detentiva già irrogata, la pena pecuniaria della multa di euro 104,00 ed eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta il giudizio di comparazione tra opposte circostanze - è manifestamento infondato e aspecifico perché la Corte di appello ha spiegato che il calcolo della penai del Tribunale di Ancona era corretto in quanto era stata riconosciuta solo la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., che era stata ritenuta equivalente all'aggravante e alla recidiva, e non anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) cod. pen.; considerato che ciò risponde al dato testuale che si evince dalla sentenza di primo grado, laddove, se è vero che è menzionata la condotta riparatoria, quest'ultima non ha dato luogo all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) cod. pen., ma del risarcimento si è tenuto conto solo per la modulazione in mitius della pena rispetto a quella inflitta alla coimputata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la determinazione della pena in relazione al delitto tentato e a circostanze ad effetto speciale - è manifestamente infondato perché il calcolo della pena sul tentativo può essere effettuato tenendo conto dei limiti di pena rideterminati; il Collegio intende, infatti, ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra e altri, Rv. 258461).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ko 7793/ 2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ancona di condanna per il delitto di tentato furto aggravato ed ha applicato, in aggiunta alla pena detentiva già irrogata, la pena pecuniaria della multa di euro 104,00 ed eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente contesta il giudizio di comparazione tra opposte circostanze - è manifestamento infondato e aspecifico perché la Corte di appello ha spiegato che il calcolo della penai del Tribunale di Ancona era corretto in quanto era stata riconosciuta solo la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., che era stata ritenuta equivalente all'aggravante e alla recidiva, e non anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) cod. pen.; considerato che ciò risponde al dato testuale che si evince dalla sentenza di primo grado, laddove, se è vero che è menzionata la condotta riparatoria, quest'ultima non ha dato luogo all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) cod. pen., ma del risarcimento si è tenuto conto solo per la modulazione in mitius della pena rispetto a quella inflitta alla coimputata; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e contesta la determinazione della pena in relazione al delitto tentato e a circostanze ad effetto speciale - è manifestamente infondato perché il calcolo della pena sul tentativo può essere effettuato tenendo conto dei limiti di pena rideterminati; il Collegio intende, infatti, ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra e altri, Rv. 258461). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore
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