CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prcrogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio :2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del P.G., depositando conclusioni e nota spese; per i ricorrenti, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 12/11/.2020, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 09/04/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già condannati in via definitiva) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo a: il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e di tentata estorsione aggravata sempre ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo b: il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, con la continuazione e la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena principale della reclusione di anni 18, il primo, e 17, il secondo, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Le sentenze di merito sono intervenute dopo che una pronuncia di questa Corte (Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015) aveva annullato senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le pronunce di appello e di primo grado sui medesimi reati disponendo la trasmissione degli atti a I Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso; annullamento determinato dall'accertata violazione del termine di 20 giorni ex art. 415-bis cod. proc. pen. e rilevando «una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono». 2. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 12/11/2020 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, per comodità di esposizione: primo ricorso), articolando tredici motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in riferimento agli atti del precedente processo e alle differenze tra atti delle indagini preliminari e atti del dibattimento. Investito a seguito dell'annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il Pubblico Ministero inseriva nel proprio fascicolo gli atti di indagine espletati fino all'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e gli atti compiuti nei gradi di giudizio oggetto di annullamento (inclusi i verbali delle udienze dibattimentali, la documentazione acquisita, le sentenze annullate, etc.). Nonostante le eccezioni formulate dalla difesa già prima della scelta del rito, il materiale in questione veniva utilizzato per la decisione del giudice di primo grado e la statuizione era confermata dalla sentenza impugnata. Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la nullità dichiarata dalla Corte di cassazione possa essere sanata, posto che, una volta dichiarata, detta nullità implica gli effetti di cui all'art. 185 cod. proc. pen. Erronea è altresì l'ordinanza del G.U.P. in ordine alla richiesta di stralcio del materiale, non essendo ovvio che esso sarebbe stato utilizzato per la decisione. Né può ritenersi che l'istruttoria dibattimentale sia consistita in una rivisitazione della precedente attività investigativa, posto che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame escluse che sussistessero per [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati gravi indizi in ordine al reato di cui al capo a), mentre l'avviso di conclusione delle indagini è del successivo mese di settembre, sicché il materiale di indagine esaminato dal Tribunale del riesame era il medesimo, come è confermato dal fatto che la sentenza di primo grado ha fatto riferimento, in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alle acquisizioni dibattimentali del precedente giudizio di primo grado, laddove le questioni di utilizzabilità a suo tempo poste con riguardo a entrambi gli imputati non furono esaminate dalla Corte di cassazione, che le ritenne assorbite dal motivo dell'annullamento. In relazione ai riferimenti agli artt. 238 e 238-bis cod. proc. pen., la sentenza impugnata trascura di considerare che, a fronte della dichiarata nullità, il rapporto processuale con gli odierni imputati non poteva dirsi correttamente instaurato, sicché non può affermarsi che vi sia stata valida ed effettiva partecipazione dei difensori al precedente i dibattimento, tanto più che l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili ai fini di prova è condizionata al necessario riscontro, che le due sentenze di merito non hanno individuato, mentre le prove e le sentenze utilizzate non provengono da un altro procedimento, ma dallo stesso procedimento. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in riferimento alla ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello omette di esaminare le censure proposte con l'atto di appello in ordine alla credibilità di Buglione, ritenendo accertata tale credibilità alla luce delle sentenze del precedente processo, laddove a venire in rilievo non è un fatto, ma una valutazione e nel corso del nuovo processo erano emersi ulteriori motivi di sospetto sulla sincerità di Buglione, quali il rinvenimento nel fascicolo del P.M. di un'annotazione di P.G. del maggio 2011 relative a telefonate anonime di cui non aveva riferito agli inquirenti e relative a un'epoca in cui gli imputati erano in vinculis (tanto che la difesa aveva chiesto l'acquisizione dei tabulati), nonché la vicenda della disponibilità di un'informativa di P.G. prima che la stessa venisse depositata al P.M. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in ordine alle modalità con cui venne effettuata la prima telefonata estorsiva del 12/09/2010, ore 21,50, che risultò impegnare una cella non compatibile con quella in cui si trovava Buglione, ma compatibile con quella che copre l'abitazione dello stesso Buglione. Il giudice di appello non affronta la questione, rispetto alla quale la difesa aveva avanzato richiesta di perizia informatica e telematica. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in riferimento alla ricostruzione dei contatti telefonici operai:a dalla sentenza di primo grado, ricostruzione dettagliatamente confutata dall'atto di appello con doglianze di cui la sentenza impugnata omette l'esame, sempre in considerazione del passaggio in giudicato delle precedenti decisioni. 2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in relazione alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] a Roma nei giorni del sequestro, dimostrata dai tabulati dell'utenza in uso a detto ricorrente, ma non presi in considerazione dalla Corte di assise di appello, a fronte delle plurime contraddizioni della sentenza di primo grado. 2.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] a Rimini il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dimostrata dai tabulati le cui risultanze erano state devolute al giudice di appello, che si è limitato a richiamare le sentenze di merito del precedente processo. 2.7. Il settimo motivo denuncia illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla perizia antropometrica del dott. [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA] e mancanza di motivazione sull'assenza dell'imputato dai luoghi di partenza delle telefonate estorsive, devoluta con l'atto di appello. Se il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le altre date in cui furono eseguite le chiamate estorsive il consulente del P.M. ha solo individuato "punti di repere", insufficienti a formulare un giudizio di compatibilità. 2.8. L'ottavo motivo denuncia inosservanza dell'art. 15 della direttiva 2002/58/CE, e degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei idiritti fondamentale dell'Unione europea, nonché inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., in quanto il materiale utilizzato dai giudici di merito si compone prevalentemente dai tabulati di vari SIM, che metterebbero in contatto i soggetti coinvolti e consentirebbero di collocarli nei vari luoghi ipotizzati dalla P.G., laddove detti tabulati sono stati acquisiti dal P.M. ex art. 132 d. Igs. 196 del 2003, in violazione della normativa dell'Unione europea. 2.9. Il nono motivo denuncia inosservanza degli artt. 185, 238-bis, 192, 599 e 603 cod. proc. pen. e dell'art. 111 Cost., nonché vizi di motivazione in relazione al rigetto delle richieste di rinnovazione istruttor a, nonché vizio di motivazione in relazione al ritenuto accertamento della finalità estorsiva del sequestro. Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - relative all'acquisizione di dati genuini e certi in ordine alla decodificazione dei tabulati TIM, all'acquisizione di spiegazioni tecniche in ordine alla mancata registrazione della conversazione con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alle perizie su due hard disk sequestrati presso l'abitazione di Ciccone e alle modalità con cui si sarebbe svolta la prima chiamata estorsiva del 12/09/2020 (recte, 12/09/2010), richieste in grado di sovvertire l'esito del giudizio. 2.10. Il decimo motivo denuncia inosservanza dell'art. 630, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione, posto che Buglione ha escluso che la sua liberazione sia stata frutto di un accordo con i sequestratori, sicché deve desumersi che sia stato messo in condizione di riacquistare la libertà, con conseguente applicabilità della disposizione invocata. 2.11. L'undicesimo motivo denuncia inosservanza dell'art. 630, quinto comma, cod. pen., in quanto gli agenti si allontanarono e, lasciando solo il sequestrato, gli consentirono di liberarsi (e anche di non ucciderlo), laddove, diversamente dal quanto erroneamente sostenuto dalla sentenza impugnata, per integrare la fattispecie non è necessario l'aiuto delle autorità, né che vi sia dissociazione dei correi. 2.12. Il dodicesimo motivo denuncia inosservanza dell'art. 630 cod. pen. in relazione all'omesso riconoscimento della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, e mancanza di motivazione sul punto, richiesta con l'atto di appello, ma non valutata dalla sentenza impugnata. 2.13. Il tredicesimo motivo denuncia, con riguardo alla posizione d [OSCURATO:PERSONA], inosservanza dell'art. 62 -bis e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.14. Nell'interesse dei ricorrenti, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto con il quale articola due motivi nuovi. 2.14.1. Il primo di essi denuncia inosservanza dell'art. 15 della direttiva 2002/58/CE, e degli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea, nonché inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen., richiamando l'intervento novellatore di cui al decreto-legge n. 132 del 2021, convertito con la legge n. 178 del 2021, laddove una più recente sentenza della Corte di giustizia ha ritenuto che il diritto dell'Unione europea osti a misure legislative che prevedano la generalizza e indifferenziata conservazione dei dati relativi al traffico telefonico, mentre nel valutare l'ammissibilità, nel processo a quo, delle prove raccolte sulla base della normativa nazionale contrastante con quella europea, ha richiamato quanto già affermato dalla sentenza del 02/03/2021 con specifico riferimento al rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, sicché la normativa transitoria italiana, che applica un diverso regime di utilizzabilità dei tabulati a seconda che siano stati acquisiti prima o dopo l'entrata in vigore della novella, vìola i princìpi richiamati. 2.14.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 1, comma 1-bis, decreto-legge n. 132 del 2021, convertito con la legge n. 178 del 2021, e mancanza di motivazione in ordine agli altri elementi di prova richiesti per l'utilizzazione dei dati relativi al traffico telefonico. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 12/11/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, per comodità di esposizione: secondo ricorso), articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 179, 185 e 627 cod. proc. pen. e inutilizzabilità degli atti dell'istruttoria dibattimentale e delle sentenze del procedimento in relazione al quale è intervenuta sentenza di annullamento della Corte di cassazione. Erroneamente il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che nel giudizio abbreviato fossero divenuti utilizzabili tutti gli atti del precedente giudizio non affetti da nullità assoluta, in quanto in tal modo è stato disatteso il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, che aveva statuito la nullità a regime intermedio di tutte le risultanze dibattimentali di primo e di secondo grado, comprese le sentenze. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 238 e 238-bis cod. pen. e vizi di motivazione. Le sentenze di merito non hanno provveduto a effettuare i necessari riscontri, laddove le prove e le sentenze utilizzate non provengono da un altro procedimento di merito, ma dallo stesso procedimento in esame (solo con un diverso numero di registro), sicché le sentenze di merito non potevano essere utilizzate, neanche attraverso il riferimento all'art. 238-bis cod. proc. pen. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine a questioni rilevanti per la ricostruzione della vicenda processuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] devolute con l'atto di appello, quali la ricostruzione alternativa consistita nella ritorsione, da parte dei clan locali, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], divenuto "confidente" dei Carabinieri; l'inverosimiglianza dei contatti tra Buglione e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato indicato dai sequestrati come soggetto cui rivolgersi (circostanza non riferita alla polizia giudiziaria); il mancato riferimento a richieste estorsive nelle conversazioni intercettate; gli appunti del legale che riportano l'espressione "tutto concordato"; la conversazione del 11/10/2020 (recte, 11/10/2010), nella quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] riferiva al collega Avv. [OSCURATO:PERSONA] il contenuto della conversazione con un ignoto in cui si farebbe riferimento a dei soldi.3.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 630 cod. pen. in ordine alla qualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 605 cod. pen., essendo del tutto illogico il sequestro nel particolare momento in cui - a causa di un'interdittiva antimafia - la società della persona offesa notoriamente era priva di depositi e aveva licenziato centinaia di dipendenti essendo inattiva, tanto più che la finalità estorsiva mal si concilia con la condotta della persona offesa e degli imputati, che, a un certo punto, lasciarono il primo da solo, laddove non è mai stato escluso, nella ricostruzione dei fatti, che si trattasse di una "messa in scena" da parte della famiglia Buglione, in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui versava. 3.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in ordine all'acquisizione dei files originari, alle cause della sparizione delle telefonata del 11/10/2020 (recte, 11/10/2010), alle perizie informatiche. 3.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 630, quarto e quinto comma, cod. pen. La sentenza impugnata ha escluso le attenuanti sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, che peraltro era stata lasciata da sola, in modo da potersi liberare. 3.7. Anche l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto con il quale articola nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] due motivi nuovi. 3.7.1. Il primo denuncia violazione degli artt. 185, 238, 238-bis e 438 cod. proc. pen., in relazione all'inutilizzabilità degli atti dell'istruttoria dibattimentale del procedimento oggetto di annullamento. Il giudicato collegato alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha determinato un effetto preclusivo, sicché erroneamente i giudici di merito non hanno considerato che gli atti nulli divengono tamquam non esset e non potevano essere sanati, tanto meno attraverso la scelta del rito abbreviato, a prescindere dalla categoria di nullità (a regime intermedio o assoluta). Poiché il giudicato sana le nullità anche assolute, sul piano logico non può che essere vero il contrario, ossia che le nullità dichiarate con sentenza passata in giudicato diventano irretrattabili con la conseguenza che non possono più essere sanate, a prescindere dal regime cui erano soggette prima della loro dichiarazione. La sentenza del giudice con la quale viene dichiarata la nullità di un atto ha natura costitutiva, sicché, dal momento in cui viene accertata, l'atto nullo è tamquam non esset e, in base all'art. 185 cod. proc. pen., ha efficacia retroattiva e si considera come mai venuto a esistenza. Nel fascicolo sono stati inseriti atti dichiarati irrevocabilmente nulli con la sentenza n. 24998 del 2015, i nidonei a produrre qualsiasi effetto giuridico. Sanando un atto nullo in elusione dei principi del giudicato, i giudici di merito hanno posto in essere un atto abnorme per carenza del potere in concreto, non potendosi neppure far riferimento all'art. 238 cod.proc. pen. con riferimento ai verbali di udienza, anch'essi affetti da nullità insanabile, per le ragioni già chiarite, tanto più che non può dirsi che vi sia stata valida ed effettiva partecipazione dei difensori al precedente dibattimento ai sensi del comma 2 -bis dell'art. 238 cod. proc. pen., come chiarito da Sez. 5, n. 1151 del 07/02/1998, che ha escluso l'utilizzabilità di atti assunti nel precedente procedimento in caso di annullamento della sentenza. Le medesime considerazioni riguardano l'acquisizione delle sentenze, anch'essa illegittime in quanto affette da nullità assoluta e tamquam non esset nei confronti [OSCURATO:PERSONA]. 3.7.2. Il secondo motivo nuovo denuncia violazione dell'art. 191 e inutilizzabilità dei dati emergenti dai tabulati dalla P.G. su decreto motivato, a seguito della disapplicazione dell'art. 132 d. Igs. n. 196 del 2003 e dell'art. 1, comma 1 -bis, del decreto-legge n. 132 del 2021, per contrasto con la direttiva 2002/58/CE e con gli artt. 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere accolti, per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 2. Le varie doglianze che ruotano intorno all'utilizzazione degli atti probatori e delle sentenze di primo e secondo grado oggetto dell'annullamento senza rinvio nei confronti dei due odierni ricorrenti con trasmissione degi atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso disposto da Sez. 2, n. 24998 del 04/06/2015 devono essere esaminate distinguendo, appunto, tra utilizzazione degli atti probatori (acquisiti o formati dei due giudizi di merito del procedimento definito dalla Seconda Sezione) e utilizzazione delle relative sentenze. 3. Per quanto riguarda gli atti probatori, la questione di diritto posta dai ricorrenti trova risposta nel duplice rilievo che, per un verso, tale atti si trovavano - a seguito della decisione di annullamento - legittimamente nel fascicolo del pubblico ministero e, per altro verso, che essi non risultano affetti né da nullità assoluta, né da inutilizzabilità patologica, sicché, a norma dell'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen. sono pienamente utilizzabili ai fini della decisione del giudice del rito abbreviato. Tanto più che, come risulta dalla sentenza di primo grado, le difese erano senz'altro a conoscenza della composizione del fascicolo e delle valutazioni del giudicante in ordine all'utilizzazione degli atti quando avanzarono richiesta di definizione con il rito abbreviato. Pertanto, assorbite le questioni relative all'applicabilità dell'art. 238 cod. proc. pen., deve affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado e di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, gli atti probatori acquisli o formati nel corso del giudizio nel quale è intervenuto l'annullamento, possono essere utilizzati, a norma dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., nel successivo giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato nei confronti dell'imputato per il quale è stato disposto l'annullamento. E' a questa impostazione che si è ispirata, a grandi linee, la sentenza di primo grado, che ha ripercorso i dati probatori, sottolineando, in plurimi passaggi, che gli atti acquisiti o formati in dibattimento con -ispondevano a quelli di indagine, il che - almeno con riguardo a detta sentenza - priva in radice di fondamento le censure difensive. Entrambi gli atti di ricorso evocano Sez. 5, n. 1151 del 17/01/1997, Tonini, Rv. 206916, secondo cui, in tema di prove, una volta annullata una sentenza per difetto della notifica del decreto di citazione per il giudizio, non può essere utilizzato alcuno degli atti assunti nel corso del precedente procedimento conclusosi con la sentenza poi annullata, dal momento che in esso non era stato ritualmente costituito il rapporto processuale: la sentenza, in realtà non contraddice la tesi qui sostenuta, ma, al contrario (e a prescindere da qualsiasi considerazione sui rapporti tra la citata decisione e la disciplina dettata dall'art.238 cod. proc. pen.), la conferma perché la motivazione chiarisce bene che, alla base del principio affermato, vi è il rilievo che «non risulta in alcun modo che vi sia stato il consenso delle parti all'acquisizione [dei] verbali» relativi alle prove testimoniali; consenso che, nel caso di specie, è stato prestato attraverso l'opzione a favore del rito abbreviato. Le varie doglianze proposte dai ricorrenti sul punto non colgono nel segno. 3.1. Il primo motivo del primo ricorso richiama la disciplina di cui all'art. 185 cod. pen., ma la censura non inficia la conclusione indicata. Come chiarito dalla Relazione al progetto preliminare del codice di rito, la "diffusione" della nullità presuppone un «rapporto di dipendenza causale e necessaria, logica e giuridica, che deve intercorrere tra l'atto successivo e quello dichiarato nullo». Ora, come è stato osservato in dottrina, per struttura, doverosità ed efficacia dell'atto e per regime di rilevazione, la nullità derivata si caratterizza per l'autonomia rispetto a quella originaria. Se fondamento della nullità derivata di un atto - del tutto valido, di per sé considerato - è quel rapporto di dipendenza causale e necessaria, logica e giuridica con l'atto nullo, la stessa qualificabilità del primo come affetto da una determinata species di nullità perde di decisività. Il che conferma, nella ricostruzione qui condivisa, che la nullità di cui l'atto successivo viene ad essere "contagiato" non può essere ricondotta nel genus delle nullità assolute e insanabili la cui rilevabilità non è preclusa dalla scelta del rito abbreviato, mentre, con riferimento all'inutilizzabilità, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, dep. 2015, Stazinniri, Rv. 263031; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv. 251361). Il che conferma l'utilizzabilità degli atti probatori in questione nel giudizio abbreviato. Del resto, in una fattispecie analoga a quella in esame con riguardo alla causa di annullamento, questa Corte ha precisato che la proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di 20 giorni, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 949 del 08/11/2011, dep. 2012, Piacente, Rv. 251669): se, dunque, l'opzione processuale a favore del rito abbreviato "arresta" la rilevabilità della nullità e, a fortiori, la sua diffusione agli atti successivi, ugualmente deve ritenersi che essa non si "propaghi" nel giudizio abbreviato successivo alla regressione del procedimento alla fase delle indagini determinato dall'annullamento per un vizio processuale intervenuto in quella fase. 3.2. D'altra parte, la sentenza di primo grado ha chiarito che «lo sviluppo dibattimentale si è articolato nell'acquisizione di quegli elementi già posti a fondamento dell'originaria richiesta di rinvio» e che «già solo in virtù degli atti di indagine può osservarsi che ricorrevano elementi plurimi, poi specificati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, da cui desumere la responsabilità degli imputati in relazione ai due specifici reati oggetto di contestazione», posto che «gli elementi probatori carico degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergono dalla stessa analisi degli atti di indagine». Al riguardo, priva di consistenza è la doglianza sui gravi indizi di colpevolezza: lo stesso ricorso dà atto dell'intervallo di tempo intercorso tra la pronuncia del riesame (febbraio 2011) e l'avviso di conclusione delle indagini (settembre 2011), intervallo nel corso del quale ben pcssono essere stati acquisiti elementi indiziari di pregante rilievo probatorio. In ogni caso, come si è visto, la sentenza di primo grado - in disparte, naturalmente, le censure proposte con il gravame - ha operato una diffusa ricostruzione degli elementi acquisiti appunto nel corso delle indagini e ritenuti idonei a giustificare la pronuncia di condanna (anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). 3.3. Le questioni di inutilizzabilità ritenute assorbite dalla sentenza n. 24998 del 2015 ben possono essere riproposte nel presente procedimento e qui valutate. 3.4. Come si è anticipato, nel caso di specie il riferimento all'art. 238 cod. proc. pen. non è decisivo, poiché la ratio decidendi va individuata nell'utilizzabilità degli atti probatori a seguito dell'opzione per il rito abbreviato. 3.5. Il primo motivo del secondo ricorso richiama il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, ma questo si esauriva nella qualificazione del vizio derivante dall'error in procedendo rilevato, senza tuttavia qualificare in termini di nullità assoluta e di inutilizzabilità patologica gli atti probatori del processo. 3.6. La circostanza che si tratta dello stesso procedimento non inficia il rilievo in forza del quale non vengono in rilievo nullità assolute e di inutilizzabilità patologiche degli atti probatori, sicché, esclusa la necessaria applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen., il rilievo è inconferente. 3.7. Il primo motivo nuovo del secondo ricorso trascura che la nullità degli atti probatori non si ricollega a vizi in sé di tali atti, ma solo agli effetti della regressione del procedimento; i singoli atti probatori, in sé considerati, non sono affetti né da nullità assoluta né da inutilizzabilità patologica e legittimamente si trovavano nel fascicolo del pubblico ministero perché così statuito dalla sentenza di annullamento. 3.8. Consegue il rigetto del primo motivo di entrambi i ricorsi (nella parte relativa agli atti probatori) e del primo motivo nuovo del secondo ricorso. 4. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento all'utilizzabilità delle sentenze di merito oggetto dell'annullamento disposto da Sez. 2, n. 24998 del 2015. 4.1. Presupposto implicito della disciplina dettata dall'art. 238-bis cod. proc. pen. è il rapporto di alterità tra la regiudicanda del procedimento definito con la sentenza irrevocabile e quella del procedimento nel quale la sentenza viene utilizzata: come chiarito dalla Corte costituzionale, la previsione di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. «lungi dall'assumere la portata di statuizione idonea a risolvere ogni aspetto del thema devoluto alla cognizione del giudice ricevente, si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia irrevocabile resa in separato giudizio, in una logica di economia nella raccolta del materiale utile alla decisione che non intacca il basilare principio, già operante nel vigore dell'art. 18 del precedente codice, per cui ogni giudice è tenuto a formarsi il proprio convincimento in base alle prove di cui dispone e che sono utilizzabili, senza che ad una di tali prove possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante» (Corte cost., ord. n. 159 del 1996). Ora, rileva la Corte che una soluzione diversa da quella qui accolta condurrebbe - come il caso in esame dimostra - alla sostanziale sterilizzazione dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione e priverebbe il giudice del rinvio dell'essenza della sua funzione (o, di fatto, la "svuoterebbe" di effettività), ossia per riprendere le espressioni del giudice delle leggi, della possibilità/necessità di formare il proprio convincimento in base alle prove utilizzabili. E', dunque, un'istanza sistematica che impone di escludere - qualora sia intervenuto un annullamento di una o di entrambe le sentenze di merito da parte della Corte di cassazione - l'utilizzabilità della sentenza a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen. nei confronti degli imputati nei cui confronti è stato disposto l'annullamento, posto che la soluzione contraria - l'utilizzazione della sentenza annullata non in un "separato giudizio" (per riprendere il sintagma del giudice delle leggi), ma nel "medesimo giudizio" in cui è intervenuto l'annullamento - renderebbe, in buona sostanza, privo di qualsiasi effettività l'annullamento stesso e, con esso, il ruolo del giudice. Istanza comunque frustrata se la sentenza - irrevocabile per alcuni coimputati - venisse utilizzata per i coimputati nei confronti dei quali è stato disposto l'annullamento, in quanto la disciplina di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. esprime «la scelta del legislatore di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio scaturente dagli esiti di altro processo conclusosi con sentenza irrevocabile e di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi» (Corte cost., sent. n. 29 del 2009). Libero (e, può aggiungersi, doveroso) apprezzamento da parte del giudice e alterità del processo di cui viene "importata" la sentenza irrevocabile segnano dunque i poli della disciplina di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. all'interno dei quali trova risposta la questione rimessa all'esame della Corte. Pertanto, in caso di annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado nei confronti di un coimputato e di passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altri coimputati, la sentenza irrevocabile non può essere utilizzata, ai fini dell'accertamento della responsabilità del coimputatci nei cui confronti è intervenuto l'annullamento, per rispondere alle questioni ritualmente poste (ad esempio, attraverso specifici motivi di appello) dal coimputato nei cui confronti è stato disposto l'annullamento. 4.2. Al riguardo, il ricorsi (primo motivo del primo ricorso nella parte relativa alle sentenze; secondo motivo del secondo ricorso) colgono nel segno lì dove lamentano l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili rese nel giudizio in cui è intervenuto, per gli odierni ricorrenti, l'annullamento di entrambe le decisioni di merito. Sottraendosi allo scrutinio di varie censure articolate con i motivi di appello, la sentenza impugnata afferma recisamente che «il giudicato formatosi sancisce la sussistenza dei fatti dedotti in imputazione»; a proposito di una serie di tali censure, poi, la sentenza impugnata si limita a registrare che «la decisione passata in giudicato nei confronti dei correi contiene statuizioni di fatto oramai intangibili», sottolineando che «quanto alla responsabilità individuale degli odierni imputati, si ribadisce il richiamo e la condivisione delle ampie ed esaustive esposizioni degli elementi raccolti contenuta nelle precedenti sentenze di merito, e che si ritiene qui superfluo e ridonante replicare». 5. Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze attinenti a singole questioni o a determinati mezzi di prova, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (S