CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1.Con sentenza resa il 28 ottobre 2019 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bergamo in data 20 febbraio 2017, che, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286 del 1998, contestatogli perché, dopo essere stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera portuale di Bari in data 12 aprile 2015, giusto provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano del 27 marzo 2015, faceva ingresso in Italia prima del termine di cinque anni senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno, fatto accertato in Orio al Serio il 10 gennaio 2017. 2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'annullamento per: a) illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado sebbene non fosse certo che il decreto di espulsione fosse stato eseguito con accompagnamento alla frontiera portuale di Bari, posto che nessuna indicazione in tal senso era presente sul passaporto del ricorrente e che tale documento è necessario al fine della compiuta identificazione del soggetto da espellere; b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ragione dell'inutilizzabilità delle prove testimoniali assunte nella fase della convalida dell'arresto, che avevano riferito circostanze apprese dalla banca dati delle forze dell'ordine, che non ha valenza di pubblico registro, né valore probatorio assoluto, non già fatti di cui avevano conoscenza personale; c) omessa valutazione di prova decisiva in relazione al decreto del Prefetto di Milano del 27 marzo 2015, menzionato in sentenza ma non acquisito agli atti, essendo presente nel fascicolo il solo decreto del Questore di Bari del 30 marzo 2015 che aveva ingiunto al ricorrente di lasciare il paese entro sette giorni in via autonoma, superando le prescrizioni del precedente decreto prefettizio, dal che può dedursi che non vi era stato accompagnamento coattivo anche perché all'esito del giudizio di convalida il Giudice di pace di Bari in data 30 marzo 2015 aveva disposto la remissione in libertà dell'imputato; d) erronea applicazione dell'art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286 del 1998 per avere ritenuto la Corte di appello che il ricorrente, prima dell'arresto, avesse soggiornato in altro Stato, circostanza dedotta dal biglietto aereo indicativo della provenienza da Amsterdam; la norma incriminatrice sanziona la condotta dello straniero che rientri in Italia da un paese non appartenente all'Unione Europea, all'interno della quale è consentita la libera circolazione di persone senza la necessità di controlli di frontiera o speciali autorizzazioni ministeriali. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.11 primo motivo devolve questione in punto di fatto riguardante la mancata integrazione del presupposto necessario per poter configurare la fattispecie penale contestata, ossia l'avvenuta esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione, costituito dal decreto del Prefetto di Milano del 27 marzo 2015. 1.1 La Corte di appello sul punto ha disatteso la questione già prospettata con i motivi di gravame, osservando che dagli atti processuali non vi era prova del fatto che il Giudice di pace di Bari in data 30 marzo 2015 non avesse convalidato il trattenimento di Kurti presso il C.I.E. di Bari, ordinato dal Questore di quella città con decreto del 30 marzo 2015, e ne avesse disposto il rilascio. Ha aggiunto che, secondo quanto riferito dal personale di polizia che si era occupato della vicenda, Kurti era stato imbarcato nel porto di Bari verso l'Albania in data 12 aprile 2015 quindi in data successiva a quella che, secondo la sua difesa, egli sarebbe stato rimesso in libertà. Sotto diverso profilo, in sentenza si legge anche che all'atto dell'arresto il ricorrente, dopo essere stato colpito da decreto di espulsione, aveva appena fatto rientro in Italia, proveniente da Amsterdam, ragione per la quale il reato era comunque integrato. 1.2 Osserva la Corte in primo luogo che la censura difensiva si basa sulla circostanza della mancata apposizione sul passaporto del ricorrente del visto in uscita dalla frontiera portuale di Bari il giorno 12 aprile 2015, dal che si dovrebbe desumere che il decreto di espulsione non era stato oggetto di esecuzione coattiva e sulla contestazione dell'efficacia probante delle deposizioni del personale di polizia che si era limitato a consultare la banca dati delle forze dell'ordine. Per quanto è riportato nella sentenza di primo grado, che, avendo espresso il giudizio di responsabilità in base ad identici criteri inferenziali rispetto a quella di appello, forma con essa un unico corpo motivazionale da scrutinare per verificarne completezza e logicità, la censura difensiva è del tutto sfornita di riscontro probatorio, dal momento che il passaporto di Kurti non è stato esibito, né prodotto in copia fotostatica, né si sono forniti dai dati conoscitivi per appurare quando rilasciato, posto che all'atto dell'arresto quello in possesso del ricorrente risultava emesso il 22 giugno 2015, ovvero in data successiva all'espulsione, sicchè la circostanza sostenuta in ricorso non può fondare la pretesa decisione di annullamento della sentenza impugnata. 1.3 Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle prove testimoniali assunte all'udienza di convalida, la censura non è deducibile a ragione della scelta processuale del rito abbreviato che rende utilizzabile tutto il materiale probatorio acquisito nella fase delle indagini preliminari. Né a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione del contenuto delle predette deposizioni, dal momento che gli operatori di polizia hanno riferito che l'allontanamento coattivo di Kurti era registrato nella banca dati delle forze dell'ordine come avvenuto in data 12 aprile 2015 con imbarco su traghetto diretto in Albania. Per smentire tale circostanza non giova alla difesa richiamare il presunto provvedimento del Giudice di pace di Bari del 30 marzo 2015: già nella sentenza di primo grado è rimarcato come lo stesso non sia prodotto agli atti ed è generica la contraria affermazione contenuta in ricorso, che non si avvale della produzione della documentazione di supporto. La mancata dimostrazione delle circostanze richiamate in ricorso, ossia della decisione di non convalidare il trattenimento di Kurti presso il CIE di Bari e di rimetterlo in libertà, è stata riscontrata sin dal giudizio di primo grado senza che la difesa abbia potuto colmare tale lacuna con la necessaria prova a discarico, non offerta con l'atto di appello e nemmeno col ricorso all'odierno esame, che risulta privo di autosufficienza sul punto. 1.4 Non è fondata nemmeno la doglianza, articolata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che lamenta la mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dal decreto del Prefetto di Milano del 27 marzo 2015. Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. peri. , la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, B., Rv. 278670), nel caso di specie difetta l'illustrazione dei profili di decisività del documento di cui si lamenta la mancata acquisizione. Al contrario, può affermarsi che il decreto in questione costituisce un dato probatorio fondante l'ipotesi accusatoria, perché contenente l'ordine di espulsione, alla base del divieto di reingresso, che si assume essere stato violato. Inoltre, il vizio di omessa acquisizione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen,' può essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui l'imputato abbia chiesto l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., ossia quando la mancata assunzione violi il principio di parità delle armi tra le parti ed il diritto dell'imputato di difendersi, provando le circostanze a lui favorevoli (Sez. 6, n. 28007 del 19/06/2019, R., Rv. 276380; Sez. 3 , n. 17678 del 14/12/2018, dep. 2019, P.,Rv. 275447; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti ed altro, Rv. 269270). Trattasi di una particolare forma di violazione di norme processuali, priva di sanzione specifica, che può essere denunciata soltanto in riferimento alle prove richieste e non ammesse; tale condizione non è però riscontrabile nel caso in esame, nel quale non risulta che la difesa avesse chiesto di acquisire copia del decreto prefettizio mancante, tanto più che nel fascicolo del pubblico ministero è presente copia del decreto del Prefetto di Milano del 27 marzo 2015, nonché quello coevo del Questore di Milano che ne aveva disposto il trattenimento presso il C.I.E. di Bari -Palese "per il tempo necessario all'accompagnamento alla frontiera". 1.5 Non assume nessun rilievo favorevole quanto dedotto col quarto motivo di ricorso, ossia la provenienza del ricorrente dall'Olanda nel momento in cui aveva fatto ingresso in Italia dalla frontiera aerea di Orio al Serio. 1.5.1.Ai fini della corretta interpretazione della disposizione incriminatrice vanno considerati l'origine storica ed il dato testuale: l'iniziale formulazione, che individuava il soggetto attivo del reato nello "straniero espulso", è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. c) n. 8) del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2011, n. 271, con la dizione "lo straniero destinatario di provvedimento di espulsione". La novellazione, adottata al fine di dare esecuzione in Italia alla Direttiva dell'Unione europea 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare, indica chiaramente come la violazione del divieto integrante l'elemento oggettivo dell'illecito sia riferibile, non al cittadino straniero che abbia subito l'allontanamento coatto con la materiale fuoriuscita dal territorio dello Stato, ma a colui nei cui riguardi sia stato emesso il provvedimento di espulsione e che, per poterne superare gli effetti preclusivi del rientro nel medesimo territorio, debba munirsi di apposita autorizzazione ministeriale. In tal senso è illuminante la relazione di accompagnamento, atto n. 4449 Camera dei Deputati, al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 89 del 2011, nella quale si specifica testualmente che la modifica dell'art. 13, comma 13, del T.U. in coerenza con la nozione di "rimpatrio", inteso quale processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, adempiuto sia volontariamente, che in modo coatto, intende sanzionare in termini più ampi rispetto alla previdente formulazione qualsiasi straniero che rientri in territorio nazionale prima della scadenza del divieto di reingresso, "indipendentemente dalla tipologia di provvedimento di espulsione adottato (volontaria o forzata). In tal modo la sanzione penale viene comminata anche allo straniero espulso mediante l'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in quanto destinatario di una decisione di rimpatrio". In altri termini, il legislatore ha inteso assegnare rilievo all'ordine formalizzato di fuoriuscita dello straniero, che abbia ricevuto adempimento (Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929) 1.5.2 Né argomenti valutabili per approdare a soluzione difforme sono rinvenibili nel testo dell'art. 13 e nemmeno nell'art. 16 del T.U. immigrazione, nessuna delle cui disposizioni stabilisce che la norma sia applicabile soltanto ai casi di esecuzione coattiva dell'ordine di espulsione. Per le considerazioni svolte il ricorso, privo di fondamento in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame