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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41510/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che tutte le censure dedotte nell'unico motivo di ricorso per vizio di motivazione dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità.

1.1. Le censure in punto di ricostruzione del fatto non sono consentite risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui era stata la vittima il primo a passare alle vie di fatto, imponendo al ricorrente di difendersi.

Al riguardo, la sentenza impugnata ha precisato che la telecamera installata sul luogo dove era avvenuto il litigio aveva ripreso non solo entrambi i contendenti in atteggiamento aggressivo ma anche Daggiano che, nonostante la momentanea situazione di impotenza del rivale, caduto rovinosamente a terra, anziché allontanarsi aveva scelto di rimanere per continuare l'aggressione con l'aiuto di un complice.

1.2. Le censure sul mancato riconoscimento dell'attentante della provocazione non sono scrutinabili perché non dedotte al giudice di appello.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 14 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che tutte le censure dedotte nell'unico motivo di ricorso per vizio di motivazione dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si sottraggono alla dichiarazione di inammissibilità. 1.1. Le censure in punto di ricostruzione del fatto non sono consentite risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui era stata la vittima il primo a passare alle vie di fatto, imponendo al ricorrente di difendersi. Al riguardo, la sentenza impugnata ha precisato che la telecamera installata sul luogo dove era avvenuto il litigio aveva ripreso non solo entrambi i contendenti in atteggiamento aggressivo ma anche Daggiano che, nonostante la momentanea situazione di impotenza del rivale, caduto rovinosamente a terra, anziché allontanarsi aveva scelto di rimanere per continuare l'aggressione con l'aiuto di un complice. 1.2. Le censure sul mancato riconoscimento dell'attentante della provocazione non sono scrutinabili perché non dedotte al giudice di appello. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 41510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris