CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato in MAROCCO il 07/09/1977 avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di evasione allo stesso ascritto, al diniego delle generiche, alla non applicabilità della causa di non punibilitò di cui all'art. 131 bis cp non solo per le considerazioni espressamente spese in relazione all'abitualità ostativa ma anche in ragione del tenore complessivo della motivazione adottata in punto di dolo, taleda descrivere un giudizio di merito sulla intensità dell'elemento soggettivo in rado da risultare comunque non compatibile con la rivendicata tenuità dell'offesa rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M