CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntesa [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tribunale Verbania)-intimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] InLiquidazione (fallimento N 18/2018 Tribunale Verbania), rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Peruzzo-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,Numero registro generale 18082/2020Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 13316/2026Data pubblicazione 08/05/2026rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale-avverso il decreto del Tribunale di Verbania n. 18/2018 depositato il07/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. Il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione ha propostoimpugnazione avverso l’ammissione allo stato passivo dei crediti diINTESA [OSCURATO:SOCIETA]., parte dei quali al privilegio ipotecario per €754.398,76 dovuti alla stipula di mutuo fondiario in data 11 giugno 2004 eparte relativa a due sorti chirografarie, pari al saldo debitore di un contocorrente per € 1.073.258,47 – conto corrente acceso in data 4 aprile 1984e poi girato a sofferenza in data 24 dicembre 2013 - e ad € 527.978,71per sottoscrizione di un contratto di [OSCURATO:PERSONA] (IRS).2. [OSCURATO:PERSONA], previa allegazione di perizia di parte, ha contestato siale condizioni economiche applicate dalla banca, sia gli addebiti dei costidifferenziali applicati sulla base del contratto di IRS; ha, così, svoltoeccezione di compensazione allegando di essere a credito della banca per€ 918.299,49, stanti gli indebiti applicati dalla banca per difetto dipattuizione scritta delle clausole relative alle condizioni applicate, nonchéper illegittimità dell’anatocismo, nonché per nullità del contratto di IRS.Ha, inoltre, dedotto la nullità del mutuo fondiario per assenza di causa.3. La banca creditrice si è costituita in giudizio, deducendo in via dieccezione riconvenzionale la prescrizione decennale degli indebiti oggettivieccepiti in compensazione dal fallimento, avuto riguardo alle rimesseprecedenti il 13 giugno 2007, in quanto rimesse di natura solutoria affluitesu conto non affidato, nonché in relazione ai versamenti per la quotaextrafido da tale data sino al 20 dicembre 2009. Ha, inoltre, dedotto lan. 18082/2020 R.G.Numero registro generale 18082/2020Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 13316/2026Data pubblicazione 08/05/2026legittimità della clausola anatocistica per effetto della mera comunicazioneal correntista della condizione di reciprocità in esito alla delibera CICR del9 febbraio 2020.4. Il Tribunale di Verbania ha accolto parzialmente l’impugnazione. Haritenuto il giudice del merito – anche alla luce dell’«art. 6 della schedaoriginaria del conto corrente» - l’esistenza di un fido di fatto, conconseguente natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente,così rigettando l’eccezione di prescrizione della banca. Ha, poi, applicato alcontratto di conto corrente il tasso di interesse legale e ha ritenutoillegittima la clausola anatocistica quale «portato dell’unilateraleadeguamento alla reciprocità delle clausole precedentemente dichiaratenulle». Ha, inoltre, ritenuto nullo il contratto di IRS, accogliendol’eccezione di compensazione del fallimento e accertando un controcreditoa favore della società correntista nei confronti della banca pari acomplessivi € 933.413,11, con conseguente esclusione del creditochirografario oggetto di impugnazione.5. E’, infine, stata rigettata l’impugnazione in punto nullità del mutuofondiario, ancorché il mutuo fosse stato concesso quando il conto correntedella società fosse positivo, ritenendosi che il contratto di mutuo fossedistinto dagli altri rapporti bancari.6. Propone ricorso per cassazione la banca, affidato a due motivi, cuiresiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone ricorso incidentaleaffidato a quattro motivi, al quale resiste con controricorso il ricorrenteprincipale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 2935, 2946 cod. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato ha ritenuto infondata l’eccezione riconvenzionale dicompensazione articolata dalla banca in relazione alla eccezione deln. 18082/2020 R.G.Numero registro generale 18082/2020Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 13316/2026Data pubblicazione 08/05/2026indebito oggettivo conseguenti ad addebiti illegittimi (anatocismo,interessi passivi ultralegali, CMS e ulteriori costi non previsti per iscritto exart. 117 TUB), per accertata esistenza di un affidamento di fatto. Sideduce inversione dell’onere della prova in materia di prescrizione relativaall’azione di ripetizione di indebito, nonché in tema di prova dell’esistenzadi un contratto di apertura di credito, la cui esistenza incombe alcorrentista che intenda opporre ai fini della decorrenza della prescrizionela natura ripristinatoria delle rimesse, onere della prova nella specie nonassolto.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 e 2033 cod. civ., nella parte in cui il decretoimpugnato ha accertato l’esistenza di un controcredito sulla base di unaperizia di parte del [OSCURATO:PERSONA] impugnante priva di valore probatorio esenza documentazione a supporto. Contesta l’applicazione del criterio delsaldo zero, sull’errato presupposto della mancanza degli estratti contoiniziali, laddove tali estratti conto sarebbero stati prodotti in giudizio.3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 1422 e 2934, secondo comma, cod. civ., nellaparte in cui il decreto impugnato ha ritenuto ammissibile l’eccezione diprescrizione dei pagamenti solutori svolta dalla banca, benché il Fallimentonon avrebbe svolto azione di ripetizione di indebito oggettivo in sede distato passivo.4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decretoimpugnato per violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 1422 e 2934,secondo comma, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato haesaminato l’eccezione di prescrizione dei pagamenti solutori a favore dellan. 18082/2020 R.G.Numero registro generale 18082/2020Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 13316/2026Data pubblicazione 08/05/2026banca, per non avere il [OSCURATO:PERSONA] proposto domanda di ripetizione diindebito.5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale (sul quale il ricorrenteincidentale insiste in memoria) si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1418, 1325, 1813 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato harigettato l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla nullità delmutuo fondiario per assenza di causa concreta. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che ilmutuo fondiario stipulato in data 11 giugno 2004, dell’importo di €850.000,00 era finalizzato a ripianare un saldo debitore che, nella specie,era insussistente, stante l’esistenza di un saldo a credito della societàfallita all’epoca della stipula del contratto pari a € 445.463,37. Osservacome i contratti (mutuo, IRS e conto corrente), fossero interdipendenti,per cui l’assenza di scoperto avrebbe comportato il venir meno della causadel mutuo fondiario, che avrebbe «deviato» dallo scopo del contratto dimutuo.6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 4 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 91 cod. proc. civ.,nella parte in cui il decreto impugnato ha ridotto i compensi in misurasuperiore al 50% rispetto ai valori tabellari, senza motivazione. Ilricorrente incidentale riporta il decreto impugnato, nella parte in cuiliquida a carico della banca le spese legali in misura della metà «sulla basedei parametri minimi dello scaglione». Deduce che, in relazione al valoredella causa (€ 2.355.455,95) il tribunale avrebbe liquidato un importo di €4.000,00 «a fronte di un valore tabellare di € 11.472,00» senza indicare leragioni per le quali si è proceduto a questa riduzione.7. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto noncensura correttamente la ratio decidendi. Il Tribunale di Verbania haaccolto l’eccezione di compensazione del fallimento, ritenendo di naturan. 18082/2020 R.G.Numero registro generale 18082/2020Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 13316/2026Data pubblicazione 08/05/2026ripristinatoria le rimesse affluite sul conto corrente in base alladocumentazione acquisita in atti e, in particolare, in base a quantorisultante dall’«art. 6 della scheda originaria del conto corrente»,accertando, sulla base degli elementi di prova acquisiti agli atti delgiudizio, l’esistenza di un fido di fatto. Tale ratio decidendi (esistenza diuna apertura di credito per facta concludentia) non appare attinta dalricorrente con la censura in esame.8. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto volto a riformulare ilgiudizio di individuazione e valutazione delle prove da porre a fondamentodella decisione, giudizio che spetta al giudice del merito ed è incensurabilein cassazione ove correttamente motivato come nel caso di specie, nelquale il giudice dell’opposizione ha ritenuto di fare applicazione – sullabase della perizia di parte del fallimento impugnante – del criterio delsaldo zero («saldo zero a far data dal 2003»), valorizzando le conclusionicui era giunto il perito di parte.9. Stante l’inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale èinefficace in quanto tardivo, avuto riguardo alla data di notificazione amezzo cancelleria del decreto qui impugnato (Cass., n. 19795/2024),avvenuta in data 29 maggio 2020.10. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, non rilevando sotto questo profilo l’inefficacia del ricorsoincidentale (Cass., n. 33733/2023). Sussistono i presupposti per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, nonanche a carico del ricorrente incidentale, atteso che la declaratoria diinefficacia del ricorso incidentale non è assimilabile all’inammissibilità delricorso (Cass. n. 18348/2017; Cass., n. 1343/2019; Cass., n.19795/2024, cit.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace ilricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento dellen. 18082/2020 R.G.Numero registro generale 18082/2020Numero sezionale 1922/2026Numero di raccolta generale 13316/2026Data pubblicazione 08/05/2026spese processuali in favore del ricorrente incidentale, che liquida incomplessivi € 10.000,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% perrimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 18082/2020 R.G.