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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 46916/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a causa della irreperibilità del medesimo; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorso eccepisce la nullità del provvedimento per carenza di motivazione in relazione al petitum avanzato con la domanda di misure alternative, essendosi limitato il Tribunale a prendere atto della irreperibilità del condannato, senza, peraltro, procedere alla notifica del provvedimento dichiarativo di tale stato e alla 'successiva dichiarazione di latitanza; dalla disamina del verbale di udienza del 14 marzo 2024 risulta che lo stesso difensore ha comunicato che il ricorrente si è trasferito in Romania in città e domicilio sconosciuti; ritenuto che: va condivisa e deve essere ribadita l'affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191; Sez. 1, n. 18140 del 05/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223995; Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Messina, Rv. 205695 ed altre conformi); le allegazioni difensive si pongono in evidente contrasto con il predetto, consolidato, orientamento rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi; considerato, quindi, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a causa della irreperibilità del medesimo; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorso eccepisce la nullità del provvedimento per carenza di motivazione in relazione al petitum avanzato con la domanda di misure alternative, essendosi limitato il Tribunale a prendere atto della irreperibilità del condannato, senza, peraltro, procedere alla notifica del provvedimento dichiarativo di tale stato e alla 'successiva dichiarazione di latitanza; dalla disamina del verbale di udienza del 14 marzo 2024 risulta che lo stesso difensore ha comunicato che il ricorrente si è trasferito in Romania in città e domicilio sconosciuti; ritenuto che: va condivisa e deve essere ribadita l'affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191; Sez. 1, n. 18140 del 05/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223995; Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Messina, Rv. 205695 ed altre conformi); le allegazioni difensive si pongono in evidente contrasto con il predetto, consolidato, orientamento rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi; considerato, quindi, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 46916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris