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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 settembre 2022

Cassazione n. 29121/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20214-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 71/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/01/2021; Ric. 2021 n. 20214 sez.

M1 -ud. 08-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso al Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, chiese il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, della protezione umanitaria, denegatagli dalla competente Commissione territoriale.

Con ordinanza depositata il 17 gennaio 2019, l'adito Tribunale rigettò il ricorso.

Con sentenza n. 71/2021, pubblicata il 19 gennaio 2021, la Corte d'appello di Bari, ritenuto non credibile il racconto esposto in merito alle ragioni di fuga dal Paese di origine - dovuta a contrasti insorti con i suoi compaesani e con lo zio iman in merito alla pratica delle circoncisione, alla quale egli stesso si era sottoposto e che era invece osteggiata dai suoi concittadini e vietata dal governo gambiano – per inverosimiglianza e contraddittorietà, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste.

Segnatamente, ha ritenuto non sussistente nel Gambia, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, ed ha rilevato che non erano state allegate dal ricorrente specifiche ragioni di vulnerabilità e di integrazione sociale, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Per la cassazione di tale sentenza il richiedente ha, quindi, proposto ricorso affidato a tre motivi neiconfronti del Ministero dell'Interno, che ha depositato mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 20214 sez.

M1 -ud. 08-09-2022 -3-

1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Motivazione apparente o inesistente in relazione alla credibilità del racconto; violazione o falsa interpretazione degli artt. 3 e 14 lett. b) del d.lgs. n.251/2007 e degli artt. 8, comma 3, 27, comma 1 bis, 35 bis, comma 9, in relazione all’erronea valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento dei fatti da lui narrati; II) Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del d.lgs. n.251/2007 e dell’art.8 del d.lgs. n.25/2008 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; III) Violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.8 del d.lgs. n. 25/2008 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo ed il secondo motivo, strettamente correlati alla esposizione delle ragioni di fuga dal Gambia, sono inammissibili perché non censurano adeguatamente la valutazione di non credibilità alla luce del principio fissato da Cass. n. 3340/2019 – tenuto conto dell’analisi particolareggiata delle dichiarazioni stesse compiuta dalla Corte di merito, evidenziando le molteplici incongruenze - e non considerano che il potere - dovere di cooperazione istruttoria è correlato all'attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all'allegazione, dei fatti rilevanti, ed è stato rettamente esercitato (Cass.n. 14283/2019); inoltre il secondo mezzo non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle esaminate dalla Corte di appello - che peraltro risultano aggiornate al 2018 – e sollecita impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto circa la situazione socio/politica del Gambia.

Ric. 2021 n. 20214 sez.

M1 -ud. 08-09-2022 -4-

3. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez.

Un. n. 29459/2019; Cass. n. 7599/2020; Cass. n.4455/2018.

A fronte l’accertamento compiuto dalla Corte di appello in merito all’insussistenza di specifiche e personali ragioni di vulnerabilità, oltre che di una condizione di integrazione socio/lavorativa in Italia, la censura risulta svolta in termini astratti, senza che sia nemmeno indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20214-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 71/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/01/2021; Ric. 2021 n. 20214 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ricorso al Tribunale di Bari, [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Gambia, chiese il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in via subordinata, della protezione umanitaria, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza depositata il 17 gennaio 2019, l'adito Tribunale rigettò il ricorso. Con sentenza n. 71/2021, pubblicata il 19 gennaio 2021, la Corte d'appello di Bari, ritenuto non credibile il racconto esposto in merito alle ragioni di fuga dal Paese di origine - dovuta a contrasti insorti con i suoi compaesani e con lo zio iman in merito alla pratica delle circoncisione, alla quale egli stesso si era sottoposto e che era invece osteggiata dai suoi concittadini e vietata dal governo gambiano – per inverosimiglianza e contraddittorietà, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste. Segnatamente, ha ritenuto non sussistente nel Gambia, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, ed ha rilevato che non erano state allegate dal ricorrente specifiche ragioni di vulnerabilità e di integrazione sociale, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Per la cassazione di tale sentenza il richiedente ha, quindi, proposto ricorso affidato a tre motivi neiconfronti del Ministero dell'Interno, che ha depositato mero atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 20214 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -3- 1. Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) Motivazione apparente o inesistente in relazione alla credibilità del racconto; violazione o falsa interpretazione degli artt. 3 e 14 lett. b) del d.lgs. n.251/2007 e degli artt. 8, comma 3, 27, comma 1 bis, 35 bis, comma 9, in relazione all’erronea valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento dei fatti da lui narrati; II) Violazione e falsa applicazione dell’art.14 del d.lgs. n.251/2007 e dell’art.8 del d.lgs. n.25/2008 per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; III) Violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art.8 del d.lgs. n. 25/2008 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. 2. Il primo ed il secondo motivo, strettamente correlati alla esposizione delle ragioni di fuga dal Gambia, sono inammissibili perché non censurano adeguatamente la valutazione di non credibilità alla luce del principio fissato da Cass. n. 3340/2019 – tenuto conto dell’analisi particolareggiata delle dichiarazioni stesse compiuta dalla Corte di merito, evidenziando le molteplici incongruenze - e non considerano che il potere - dovere di cooperazione istruttoria è correlato all'attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all'allegazione, dei fatti rilevanti, ed è stato rettamente esercitato (Cass.n. 14283/2019); inoltre il secondo mezzo non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle esaminate dalla Corte di appello - che peraltro risultano aggiornate al 2018 – e sollecita impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto circa la situazione socio/politica del Gambia. Ric. 2021 n. 20214 sez. M1 -ud. 08-09-2022 -4- 3. Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. Un. n. 29459/2019; Cass. n. 7599/2020; Cass. n.4455/2018. A fronte l’accertamento compiuto dalla Corte di appello in merito all’insussistenza di specifiche e personali ragioni di vulnerabilità, oltre che di una condizione di integrazione socio/lavorativa in Italia, la censura risulta svolta in termini astratti, senza che sia nemmeno indicato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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