CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 73 comma 1 e 1 bis DPR 309/90; la sentenza veniva annullata dalla sesta sezione di questa Corte in quanto la pena era stata determinata sulla base di una cornice edittale dichiarata costituzionalmente illegittima; la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, rideterminava la pena alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di proscioglimento per essere lo stupefacente destinato ad esclusivo uso personale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, oltretutto su un punto che era già coperto da giudicato, essendo l'annullamento stato disposto solo in ordine alla determinazione della pena. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]