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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04560/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19307/2021proposto da: Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa - [OSCURATO:PERSONA] di Diritto Pontificio con Decreto di Lode del 27 novembre 1936 civilmente riconosciuto con Decreto Luogotenenziale n. 499 del 5 ottobre 1944 -, con sede in Ragusa (RG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (in religione [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1940(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40L58 G211G ) , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C62 E038J), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto materialmente al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu– Esenzione – Attività di scuola paritaria [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 7/11 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Lazio in data 05/01/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. L’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso due avvisi di accertamento per Imu relativi agli anni 2012 e 2013 relativi a vari immobili siti in Roma.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che non risultasse provato, sotto il profilo oggettivo, il ricorrere dei presupposti richiesti per l'esenzione invocata, atteso che: con riferimento all'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 1716, le sue caratteristiche strutturali escludevano che potessero esservi svolte attività meritevoli di esenzione, laddove, quanto all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], l'istante aveva omesso di fornire la benché minima prova rispetto a quanto affermato; gli immobili destinati direttamente all'uso dei membri dell'ente religioso a titolo gratuito erano concretamente destinati a soddisfare funzioni del tutto diverse da quelle richieste dalla richiamata normativa sull'esenzione; in relazione all'attività di scuola paritaria svolta in Via di Valtellina n. 97, il corrispettivo pagato dagli utenti risultava rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali; quanto, infine, all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, l’assunto della ricorrente di esserne nuda proprietaria –e, conseguentemente, di non esser soggetto passivo di imposta –risultava smentito dalla visura catastale depositata in atti dalla controparte.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente (per i soli immobili di [OSCURATO:PERSONA] nn. 1714 e 1716) il gravame, osservando che: l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, piano T - S1, risultava, sulla base della visura catastale, di proprietà del solo Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (atto n. 239503 del 13 marzo 2001); quanto agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 1714 e n. 1716/A, andava riconosciuta l'esenzione dall’Ici prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, essendo destinati ad abitazione di membri della propria comunità religiosa; avuto riguardo all'immobile di Via di Valtellina n. 97, l’istituto non aveva fornito la prova dello svolgimento di attività didattica paritaria rispetto a quella statale, dell’avvenuta adozione di un regolamento che garantisse la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e dell’osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap; relativamente all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], mancava la prova del carattere non commerciale dell'attività assistenziale che vi si svolgeva (in particolare, la sola produzione delle ricevute delle rette corrisposte dagli ospiti della struttura assistenziale depositate dall'appellante non dimostrava che i relativi corrispettivi -manifestamente non simbolici -fossero di importo "non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale").

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per presunta mancata esposizione dei fatti, sollevata nell’interesse della resistente.

Invero, il ricorso per cassazione in oggetto è stato redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, avendo il ricorrente selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire a questo Collegio una sia pur concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

Del resto, l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez.

U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).

2. Con l’unico, articolato, motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, 4 d.m. n. 200 del 19 novembre 2012, 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR, avuto riguardo agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] – o [OSCURATO:PERSONA] - n. 97 e di [OSCURATO:PERSONA], omesso di applicare al caso di specie l'art. 7 del d.lgs. n. 50411992, richiedendo, di fatto, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, unicamente il rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 200/2012 - non aven te, a suo dire, alcun valore di legge né efficacia vincolante -, laddove avrebbe dovuto verificare l'assenza di commercialità nell'attività esercitata sulla base della documentazione fornita dall'Istituto, e per aver omesso di considerare, con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso era pervenuto all'Istituto a seguito del testamento pubblico del 25 marzo 1976, con il quale era stato effettuato il lascito della nuda proprietà di due immobili in suo favore, con usufrutto a [OSCURATO:PERSONA],deceduta a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente, nessun valore vincolante può essere attribuito al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012, articolo 4, commi 3 e

4. Esso, in fatti, come evidenziato da Sez. 5, Sentenza n. 10124 del 2019, non ha valore di legge, tanto più che appare, per la parte che qui rileva, essere stato emanato ultra vires, dato che l'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di "modalità non commerciali" ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso.

Del resto, regolamenti e circolari non possono contraddire né la norma primaria né il diritto unionale.

Ragion per cui è errata la decisione della CTR nella parte in cui, avuto riguardo all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), ha evidenziato che nessuno dei documenti depositati dall'Istituto riguarda i presupposti per l'esenzione richiesti dall'art. 4, comma 3, lett. a) e b), del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze n. 200/2012, secondo cui "Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;".

In particolare, è errato l’assunto della CTR secondo cui l’Istituto avrebbe dovuto produrre le proprie disposizioni statutarie che asseverassero il rispetto di dette connotazioni dell’attività didattica di cui trattasi.

Il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dall'art 7, comma 1, lett. i), del decreto nr. 504/1992 (che nella fattispecie va applicato ratione temporis, nella sua formulazione originaria: v.

Cass. 24500 del 2009, Cass.14530 del 2010, Cass. 14795 del 2015), secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass. n. 14226 del 2015; 13970 del 2016), è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere: uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), ed un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222).

La norma dell’articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall’ICI si intende applicabile alle attività indicate che “non abbiano esclusivamente natura commerciale”, mentre dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1 /2002, convertito con legge n. 27/2012, l’esenzione prevista dall’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con “modalità non commerciali”.

A tal riguardo, occorre accertare in concreto e rigorosamente che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (v.

Cass. n. 14226 del 2015; 13970 del 2016).

Occorre inoltre tenere nel debito conto la decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale, nel valutare se il decreto legislativo nr. 504/1992 art. 7, comma 1, lett. i, in tema di esenzione lei, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti osservato che, anche laddove una attività abbia finalità sociale, questa non è sufficiente ad escluderne la classificazione di attività economica.

L'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica, sottolineando che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato.

Orbene rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali — ov vero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione UE -qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento —da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni -di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti).

Di converso, non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione (Cass. 7415/2009; Cass.22233/2019; Cass. 24044/2022; Cass. 6795/2020; Cass. 13970/2016; Cass. 24500/2009).

Rese queste premesse la Commissione ha concluso nel senso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, edall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite.

Nel solco di questa impostazione, la Suprema Corte ha precisato che non ha rilievo il fatto che la gestione operi in perdita, poiché la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata ricollegabile ad un dato obiettivo, inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo gratuito (Cass. 14225/2015).

In altri termini, la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante (cfr. Cass. n. 14226/2015, Cass.7415/2019, Cass. 10288/2019, Cass. 6795/2020, quanto alla irrilevanza della circostanza che l’esercizio sia in perdita) se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici.

Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, erroneamente la CTR ha rilevato che “Agli atti figurano soltanto delle ricevute delle rette di alcuni frequentatori dell'Istituto che, al più, possono avere rilievo in ordine al requisito di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), cioè quello afferente al profilo squisitamente economico, ma nulla comprovano in ordine ai due requisiti suddetti”; ciò in quanto, in assenza di valenza di questi ultimi, l’esame si sarebbe dovuto concentrare proprio sul primo profilo.

Questa Corte, in proposito, ha ritenuto “ che in base ai principi g enerali è onere del contribuente dimostrare… non sulla base di riscontri documentali che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, ma verificando concretamente se l’attività cui l’immobile è destinato, se pure rientrante fra quelleesenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un’attività commerciale, stante la prevalenza della situazione di fatto” (Cass. n. 4502 del 21/03/2012; n. 28160 del 26/11/2008, n. 5485 del 29/02/2008; cfr. altresì le sentenze n. 6711 del 2015, n. 7415 del 2019, nn. 14225 e 14226, depositate l’8 luglio 2015, n. 10336/15, emessa in data 18/02/2015, nn. 5062, 5063 e 5064, sez. 5, del 05/02/2015, n. 4502 del 21/03/2012).

2.2. Avuto riguardo all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], la CTR ha evidenziato, in primo luogo, che non risultava dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 3 del d.m. n. 200/1992, non avendo l'Istituto prodotto documentazione idonea a tal fine.

In secondo luogo, non risultava sussistente neppure l'ulteriore requisito di cui all'art. 4 del d.m. citato, giacché la sola produzione delle ricevute delle rette corrisposte dagli ospiti della struttura assistenziale depositate dall'appellante (per importi mediamente di euro 1.300/1.400) non dimostrava che i relativi corrispettivi - m anifestamente non simbolici - fossero di importo "non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale".

La circostanza che la parte possa avere dichiarato un CM (corrispettivo medio) inferiore al CMS (costo medio per studente sopportato dallo Stato) non dà automaticamente diritto alla esenzione, perché non incide sul potere del Comune di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto) né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali.

Tanto è chiarito nello stesso allegato al DM 26.6.2014 laddove si precisa “sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta quindi al comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione”.

L'esenzione è stata, con motivazione congrua,negata perché si è accertato che nella specie il servizio non è né gratuito né a costo simbolico, requisito necessario per fruire della esenzione di cui alla lett. i) dell’art 7 cit.

E’, in base ai principi generali, onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, da accertarsi mediante la verifica in concreto del tipo di attività che si svolge nell'immobile, mentre non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato (Cass. n. 5485 del 29 febbraio 2008; n. 20776 del 26 ottobre 2005).

2.3. Da ultimo, riguardo all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, piano T- S1, la CTR ha evidenziato che, sulla base della visura catastale depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sull'immobile vi erano stati la nuda proprietà dell'Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa e l'usufrutto della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sino al 13 dicembre 1999, data dalla quale l'intestazione risultava passata dapprima alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (atto repertorio n. 211588), poi a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (atto n. 677103 del 17 dicembre 1999) e, quindi, nuovamente al solo Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (atto n. 239503 del 3 marzo 2001).

La documentazione versata dal ricorrente in primo grado (e, poi, nuovamente prodotta in allegato all'appello) riguardava, invece, secondo la CTR, un altro immobile sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano 3° (identificato dai seguenti dati catastali: foglio 402, part. 7, sub 21, cat.

A/2), per il quale, effettivamente, vi era stato l'usufrutto della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sino al suo decesso, avvenuto il 17 gennaio 2018.

Ragion per cui, risultando l'immobile di proprietà esclusiva dell'appellante, sussisteva l'obbligo di corresponsione dell'I.C.I. richiesta nell'atto impugnato.

Secondo il ricorrente, invece, l’immobile in questione era pervenuto all'Istituto a seguito del testamento pubblico del 25 marzo 1976, con il quale era stato effettuato il lascito della nuda proprietà di due immobili in suo favore, con usufrutto a [OSCURATO:PERSONA], deceduta a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Secondo il suo assunto, in particolare, l'Istituto avrebbe acquistato la nuda proprietà dell'immobile a seguito di atto pubblico del 14.4.2018 (Rep. 69407) ed accettazione eredità (n. 406414.1/2002).

Le vicende catastali dell'immobile in oggetto sarebbero state, tuttavia, oggetto di un errore commesso dal notaio Sormani che in data 13.12.1999 (atto repertorio 211588), nel corpo di un atto di "Mutamento di denominazione o ragione sociale" (n. 1592.112000) redatto per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sede di Genova, avrebbe per errore inserito tra gli immobili di proprietà della Banca anche tale immobile.

A seguito dell'errore, e dunque dell'inserimento nell'atto di alcuni immobili che non erano di proprietà della Banca, ma erano soltanto ceduti in locazione alla stessa, nel successivo atto del 13.3.2001 (Rep. 239503), il notaio avrebbe effettuato una "[OSCURATO:PERSONA]".

Nonostante la rettifica, però, l'errore contenuto nel primo atto del 13.12.1999 sarebbe stato riportato presso la Conservatoria, che infatti indicava come proprietario dell'immobile la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con sede in Genova e poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con sede in Milano.

E la successiva correzione, avvenuta con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbe stata recepita correttamente.

Tanto che dalla visura depositata dal Comune risulta che, a seguito di tale secondo atto del 13.3.2001 (repertorio 239503), la proprietà è dell'Istituto ricorrente a far data dal 2001.

2.3.1. La doglianza si rivela inammissibile.

Invero, con il motivo in esame, il ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza.

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.

A bene vedere, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede di legittimità.

Né avrebbe potuto far valere un vizio motivazionale, sotto forma di omesso esame di un elemento istruttorio, se solo si considera che, con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], si è in presenza di una cd. doppia conforme, con la conseguenza che la eventuale doglianza sarebbe incorsa nel divieto di cui all’art. 348 ter, comma 4, c.p.c.

Senza tralasciare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Sez.6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19307/2021proposto da: Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa - [OSCURATO:PERSONA] di Diritto Pontificio con Decreto di Lode del 27 novembre 1936 civilmente riconosciuto con Decreto Luogotenenziale n. 499 del 5 ottobre 1944 -, con sede in Ragusa (RG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (in religione [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1940(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40L58 G211G ) , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73C62 E038J), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi congiunto materialmente al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di accertamento Imu– Esenzione – Attività di scuola paritaria [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, e presso lo stesso elettivamente domiciliata negli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA] siti in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 7/11 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Lazio in data 05/01/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. L’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso due avvisi di accertamento per Imu relativi agli anni 2012 e 2013 relativi a vari immobili siti in Roma. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo che non risultasse provato, sotto il profilo oggettivo, il ricorrere dei presupposti richiesti per l'esenzione invocata, atteso che: con riferimento all'immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 1716, le sue caratteristiche strutturali escludevano che potessero esservi svolte attività meritevoli di esenzione, laddove, quanto all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], l'istante aveva omesso di fornire la benché minima prova rispetto a quanto affermato; gli immobili destinati direttamente all'uso dei membri dell'ente religioso a titolo gratuito erano concretamente destinati a soddisfare funzioni del tutto diverse da quelle richieste dalla richiamata normativa sull'esenzione; in relazione all'attività di scuola paritaria svolta in Via di Valtellina n. 97, il corrispettivo pagato dagli utenti risultava rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali; quanto, infine, all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, l’assunto della ricorrente di esserne nuda proprietaria –e, conseguentemente, di non esser soggetto passivo di imposta –risultava smentito dalla visura catastale depositata in atti dalla controparte. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente (per i soli immobili di [OSCURATO:PERSONA] nn. 1714 e 1716) il gravame, osservando che: l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, piano T - S1, risultava, sulla base della visura catastale, di proprietà del solo Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (atto n. 239503 del 13 marzo 2001); quanto agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 1714 e n. 1716/A, andava riconosciuta l'esenzione dall’Ici prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, essendo destinati ad abitazione di membri della propria comunità religiosa; avuto riguardo all'immobile di Via di Valtellina n. 97, l’istituto non aveva fornito la prova dello svolgimento di attività didattica paritaria rispetto a quella statale, dell’avvenuta adozione di un regolamento che garantisse la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e dell’osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap; relativamente all'immobile di [OSCURATO:PERSONA], mancava la prova del carattere non commerciale dell'attività assistenziale che vi si svolgeva (in particolare, la sola produzione delle ricevute delle rette corrisposte dagli ospiti della struttura assistenziale depositate dall'appellante non dimostrava che i relativi corrispettivi -manifestamente non simbolici -fossero di importo "non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale"). 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per presunta mancata esposizione dei fatti, sollevata nell’interesse della resistente. Invero, il ricorso per cassazione in oggetto è stato redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, avendo il ricorrente selezionato i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire a questo Collegio una sia pur concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. Del resto, l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). 2. Con l’unico, articolato, motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, 4 d.m. n. 200 del 19 novembre 2012, 91-bis d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR, avuto riguardo agli immobili di [OSCURATO:PERSONA] – o [OSCURATO:PERSONA] - n. 97 e di [OSCURATO:PERSONA], omesso di applicare al caso di specie l'art. 7 del d.lgs. n. 50411992, richiedendo, di fatto, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, unicamente il rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale n. 200/2012 - non aven te, a suo dire, alcun valore di legge né efficacia vincolante -, laddove avrebbe dovuto verificare l'assenza di commercialità nell'attività esercitata sulla base della documentazione fornita dall'Istituto, e per aver omesso di considerare, con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso era pervenuto all'Istituto a seguito del testamento pubblico del 25 marzo 1976, con il quale era stato effettuato il lascito della nuda proprietà di due immobili in suo favore, con usufrutto a [OSCURATO:PERSONA],deceduta a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Preliminarmente, nessun valore vincolante può essere attribuito al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012, articolo 4, commi 3 e 4. Esso, in fatti, come evidenziato da Sez. 5, Sentenza n. 10124 del 2019, non ha valore di legge, tanto più che appare, per la parte che qui rileva, essere stato emanato ultra vires, dato che l'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di "modalità non commerciali" ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell'immobile stesso. Del resto, regolamenti e circolari non possono contraddire né la norma primaria né il diritto unionale. Ragion per cui è errata la decisione della CTR nella parte in cui, avuto riguardo all’immobile di [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]), ha evidenziato che nessuno dei documenti depositati dall'Istituto riguarda i presupposti per l'esenzione richiesti dall'art. 4, comma 3, lett. a) e b), del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze n. 200/2012, secondo cui "Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se: a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;". In particolare, è errato l’assunto della CTR secondo cui l’Istituto avrebbe dovuto produrre le proprie disposizioni statutarie che asseverassero il rispetto di dette connotazioni dell’attività didattica di cui trattasi. Il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dall'art 7, comma 1, lett. i), del decreto nr. 504/1992 (che nella fattispecie va applicato ratione temporis, nella sua formulazione originaria: v. Cass. 24500 del 2009, Cass.14530 del 2010, Cass. 14795 del 2015), secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (v. tra le più recenti, Cass. n. 14226 del 2015; 13970 del 2016), è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere: uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), ed un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222). La norma dell’articolo 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall’articolo 39, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall’ICI si intende applicabile alle attività indicate che “non abbiano esclusivamente natura commerciale”, mentre dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1 /2002, convertito con legge n. 27/2012, l’esenzione prevista dall’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con “modalità non commerciali”. A tal riguardo, occorre accertare in concreto e rigorosamente che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (v. Cass. n. 14226 del 2015; 13970 del 2016). Occorre inoltre tenere nel debito conto la decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale, nel valutare se il decreto legislativo nr. 504/1992 art. 7, comma 1, lett. i, in tema di esenzione lei, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti osservato che, anche laddove una attività abbia finalità sociale, questa non è sufficiente ad escluderne la classificazione di attività economica. L'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica, sottolineando che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato. Orbene rientra nella nozione di attività svolta con modalità commerciali — ov vero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione UE -qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento —da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni -di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti). Di converso, non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione (Cass. 7415/2009; Cass.22233/2019; Cass. 24044/2022; Cass. 6795/2020; Cass. 13970/2016; Cass. 24500/2009). Rese queste premesse la Commissione ha concluso nel senso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, edall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Nel solco di questa impostazione, la Suprema Corte ha precisato che non ha rilievo il fatto che la gestione operi in perdita, poiché la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata ricollegabile ad un dato obiettivo, inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo gratuito (Cass. 14225/2015). In altri termini, la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante (cfr. Cass. n. 14226/2015, Cass.7415/2019, Cass. 10288/2019, Cass. 6795/2020, quanto alla irrilevanza della circostanza che l’esercizio sia in perdita) se l’attività si connota economicamente e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici. Orbene, alla stregua delle considerazioni che precedono, erroneamente la CTR ha rilevato che “Agli atti figurano soltanto delle ricevute delle rette di alcuni frequentatori dell'Istituto che, al più, possono avere rilievo in ordine al requisito di cui all'art. 4, comma 3, lett. c), cioè quello afferente al profilo squisitamente economico, ma nulla comprovano in ordine ai due requisiti suddetti”; ciò in quanto, in assenza di valenza di questi ultimi, l’esame si sarebbe dovuto concentrare proprio sul primo profilo. Questa Corte, in proposito, ha ritenuto “ che in base ai principi g enerali è onere del contribuente dimostrare… non sulla base di riscontri documentali che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, ma verificando concretamente se l’attività cui l’immobile è destinato, se pure rientrante fra quelleesenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un’attività commerciale, stante la prevalenza della situazione di fatto” (Cass. n. 4502 del 21/03/2012; n. 28160 del 26/11/2008, n. 5485 del 29/02/2008; cfr. altresì le sentenze n. 6711 del 2015, n. 7415 del 2019, nn. 14225 e 14226, depositate l’8 luglio 2015, n. 10336/15, emessa in data 18/02/2015, nn. 5062, 5063 e 5064, sez. 5, del 05/02/2015, n. 4502 del 21/03/2012). 2.2. Avuto riguardo all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], la CTR ha evidenziato, in primo luogo, che non risultava dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui al citato art. 3 del d.m. n. 200/1992, non avendo l'Istituto prodotto documentazione idonea a tal fine. In secondo luogo, non risultava sussistente neppure l'ulteriore requisito di cui all'art. 4 del d.m. citato, giacché la sola produzione delle ricevute delle rette corrisposte dagli ospiti della struttura assistenziale depositate dall'appellante (per importi mediamente di euro 1.300/1.400) non dimostrava che i relativi corrispettivi - m anifestamente non simbolici - fossero di importo "non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale". La circostanza che la parte possa avere dichiarato un CM (corrispettivo medio) inferiore al CMS (costo medio per studente sopportato dallo Stato) non dà automaticamente diritto alla esenzione, perché non incide sul potere del Comune di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto) né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali. Tanto è chiarito nello stesso allegato al DM 26.6.2014 laddove si precisa “sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta quindi al comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente commerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione”. L'esenzione è stata, con motivazione congrua,negata perché si è accertato che nella specie il servizio non è né gratuito né a costo simbolico, requisito necessario per fruire della esenzione di cui alla lett. i) dell’art 7 cit. E’, in base ai principi generali, onere del contribuente dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo, da accertarsi mediante la verifica in concreto del tipo di attività che si svolge nell'immobile, mentre non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato (Cass. n. 5485 del 29 febbraio 2008; n. 20776 del 26 ottobre 2005). 2.3. Da ultimo, riguardo all’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 13, piano T- S1, la CTR ha evidenziato che, sulla base della visura catastale depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], sull'immobile vi erano stati la nuda proprietà dell'Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa e l'usufrutto della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sino al 13 dicembre 1999, data dalla quale l'intestazione risultava passata dapprima alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (atto repertorio n. 211588), poi a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (atto n. 677103 del 17 dicembre 1999) e, quindi, nuovamente al solo Istituto delle Suore del [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (atto n. 239503 del 3 marzo 2001). La documentazione versata dal ricorrente in primo grado (e, poi, nuovamente prodotta in allegato all'appello) riguardava, invece, secondo la CTR, un altro immobile sito in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano 3° (identificato dai seguenti dati catastali: foglio 402, part. 7, sub 21, cat. A/2), per il quale, effettivamente, vi era stato l'usufrutto della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sino al suo decesso, avvenuto il 17 gennaio 2018. Ragion per cui, risultando l'immobile di proprietà esclusiva dell'appellante, sussisteva l'obbligo di corresponsione dell'I.C.I. richiesta nell'atto impugnato. Secondo il ricorrente, invece, l’immobile in questione era pervenuto all'Istituto a seguito del testamento pubblico del 25 marzo 1976, con il quale era stato effettuato il lascito della nuda proprietà di due immobili in suo favore, con usufrutto a [OSCURATO:PERSONA], deceduta a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Secondo il suo assunto, in particolare, l'Istituto avrebbe acquistato la nuda proprietà dell'immobile a seguito di atto pubblico del 14.4.2018 (Rep. 69407) ed accettazione eredità (n. 406414.1/2002). Le vicende catastali dell'immobile in oggetto sarebbero state, tuttavia, oggetto di un errore commesso dal notaio Sormani che in data 13.12.1999 (atto repertorio 211588), nel corpo di un atto di "Mutamento di denominazione o ragione sociale" (n. 1592.112000) redatto per la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sede di Genova, avrebbe per errore inserito tra gli immobili di proprietà della Banca anche tale immobile. A seguito dell'errore, e dunque dell'inserimento nell'atto di alcuni immobili che non erano di proprietà della Banca, ma erano soltanto ceduti in locazione alla stessa, nel successivo atto del 13.3.2001 (Rep. 239503), il notaio avrebbe effettuato una "[OSCURATO:PERSONA]". Nonostante la rettifica, però, l'errore contenuto nel primo atto del 13.12.1999 sarebbe stato riportato presso la Conservatoria, che infatti indicava come proprietario dell'immobile la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con sede in Genova e poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con sede in Milano. E la successiva correzione, avvenuta con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sarebbe stata recepita correttamente. Tanto che dalla visura depositata dal Comune risulta che, a seguito di tale secondo atto del 13.3.2001 (repertorio 239503), la proprietà è dell'Istituto ricorrente a far data dal 2001. 2.3.1. La doglianza si rivela inammissibile. Invero, con il motivo in esame, il ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. A bene vedere, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede di legittimità. Né avrebbe potuto far valere un vizio motivazionale, sotto forma di omesso esame di un elemento istruttorio, se solo si considera che, con riferimento all’immobile di [OSCURATO:PERSONA], si è in presenza di una cd. doppia conforme, con la conseguenza che la eventuale doglianza sarebbe incorsa nel divieto di cui all’art. 348 ter, comma 4, c.p.c. Senza tralasciare che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Sez.6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricor
Decreto Cassazione n. 04560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris