CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32751/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Tivoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2021, divenuta irrevocabile il 18 luglio 2021, il Tribunale di Tivoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di illecito impossessamento di beni archeologici di cui a0 art. 175 e 176 della legge n. 42 del 2004 (capo a), perché estinto per prescrizione, mentre l'imputato veniva assolto dal reato di ricettazione (capo b), "perché il fatto non sussiste". Con la medesima pronuncia, veniva disposta altresì la restituzione degli oggetti sequestrati ad Alù, non sussistendo ad avviso del Tribunale i presupposti per disporne la confisca. Il 1° ottobre 2021, il Pubblico Ministero proponeva incidente di esecuzione, chiedendo, in relazione alla statuizione di restituzione contenuta nella predetta sentenza, di accertare la natura e la tipologia dei beni sequestrati, nonché l'esistenza in capo ad Alù delle autorizzazioni necessarie, al fine di stabilire quali fra i beni sequestrati potessero essere restituiti all'avente diritto e quali dovessero essere invece acquisiti al patrimonio dello Stato e/o confiscati. Con ordinanza dell'Il novembre 2021, il Giudice dell'esecuzione, pronunciandosi sull'istanza formulata dal Pubblico Ministero, la rigettava limitatamente alle armi in sequestro e disponeva altresì la rimessione al Giudice civile della risoluzione della controversia sulla proprietà delle ulteriori cose sequestrate (quali monete, anfore, vasi, piattini, statue, scatole, volumi), mantenendo nel frattempo il sequestro sulle stesse. 2. Avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, Alù, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa si duole della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto come sopravvenuto il conflitto sull'individuazione dell'avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati, osservando che si tratta di una questione che ha rappresentato l'oggetto principale del processo stesso: invero, l'interesse storico dei beni sequestrati costituiva un elemento indiscutibilmente conosciuto dal Pubblico Ministero procedente, elemento che, tuttavia, , non ha poi provveduto ad accertare né nel corso dell'istruttoria dibattimentale né attraverso l'eventuale impugnazione della sentenza. Peraltro, la difesa deduce la contraddittorietà della motivazione laddove le argomentazioni difensive appena sviluppate sono state riferite dall'Autorità giudiziaria soltanto alle armi sequestrate e non già alla totalità delle cose sottoposte a vincolo cautelare. In forza di tali considerazioni, dunque, la difesa sottolinea l'illegittimità dell'utilizzo dello strumento dell'incidente di esecuzione nel caso di specie, atteso che, attraverso tale istituto processuale, il Pubblico Ministero ha cercato di fatto di riaprire nel merito un giudizio per il quale si era già formato il giudicato.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui è stata rimessa al Giudice civile la decisione sulla questione inerente alla proprietà dei beni sequestrati. La difesa, in particolare, evidenzia che tale contraddittorietà si desume sotto plurimi profili: in primo luogo, dal fatto che la sentenza di proscioglimento e di assoluzione del Tribunale di Tivoli aveva già individuato Alù come legittimo proprietario dei beni sequestrati, tanto è vero che era stata disposta la restituzione degli stessi al ricorrente. In secondo luogo, attraverso tale rimessione, si demanda al Giudice civile il compito non solo di stabilire chi sia il proprietario delle cose sequestrate (circostanza già valutata in sentenza), ma anche quello, preliminare, di accertare la natura archeologica o meno delle medesime: quest'ultima valutazione, tuttavia, secondo la difesa competerebbe al solo giudice penale, in quanto, diversamente opinando, ogni procedimento penale potrebbe trovare la sua elongazione nel processo civile, dove verrebbero colmate le lacune probatorie verificatesi in dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento, quello reso ai sensi dell'art. 263 comma 3 cod. proc. pen., non impugnabile. 1.. Deve premettersi sul punto che è dibattuta nella giurisprudenza di legittimità la questione se sia o meno impugnabile con il ricorso per cassazione il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rimetta gli atti al giudice civile al fine ai risolvere la controversia sulla proprietà delle cose confiscate. Secondo un primo e invero minoritario approccio ermeneutico (cfr. Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Rv. 259918), il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., dal giudice penale quale giudice dell'esecuzione è impugnabile con ricorso per cassazione «quando, in relazione ad un procedimento ormai definito, rigetta la richiesta di restituzione di beni sequestrati e rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in assenza di lite pendente davanti a quest'ultimo, atteso che, in tale ipotesi, in ragione dell'impossibilità per l'interessato di ricevere "allunde" tutela da parte dell'Autorità giudiziaria, deve escludersi la natura interlocutoria della decisione» Secondo un diverso e maggioritario orientamento (cfr. Sez. 1, n. 6769 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 274805 e Sez. 1, n. 31088 del 25/06/2018, Rv. 273487), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, è inoppugnabile, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile. Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire a quest'ultima impostazione, dovendosi rilevare che, come ribadito dalla richiamata pronuncia della Prima Sezione penale di questa Corte Rv. 274805, il provvedimento di rimessione delle parti al giudice civile ha un contenuto inidoneo a incidere, in via diretta, sulle posizioni soggettive delle parti, ledendole o ridimensionandole, occupandosi soltanto, per ragioni organizzative e sistematiche, di individuare l'Autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto; l'assenza di contenuto decisorio permane anche quando il provvedimento di rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile viene adottato dal giudice dell'esecuzione, quindi dopo la definizione del procedimento penale, in assenza di una lite pendente. Non vi sono ragioni, del resto, per diversificare la disciplina degli atti di rimessione al giudice civile delle controversie in materia di proprietà su quanto in sequestro, a seconda del contesto processuale in cui si collocano; essi rientrano in ogni caso nella categoria degli atti privi di contenuto decisorio, e pertanto inoppugnabili, al pari di qualsiasi altro atto meramente ordinatorio o processuale «che, lungi dall'investire, con possibilità di passaggio in giudicato, il diritto sostanziale dedotto in giudizio, decide unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia in una determinata fase processuale o attraverso determinati riti processuali» (cfr. Sez. 3. n. 39321 del 09/07/2009, Rv. 244611). 2. Alla luce di tali considerazioni, l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, in quanto avente natura interlocutoria, essendo come tale inidoneo a pregiudicare i diritti delle parti, che ben potranno essere fatti valere nel giudizio civile. All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento, mentre, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, non si dà tuttavia luogo al pagamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende, stante la oggettiva peculiarità della questione giuridica trattata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri