CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi ilricorso, riportandosi alla memoria depositata;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, nonché gli argomenti dellamemoria in replica alle conclusioni della Procura generale, e ne ha chiestol’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza emessa il 28 novembre 2025,confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato laresponsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui rileva, in ordine aldelitto di bancarotta patrimoniale in danno della fallita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiaratatale con sentenza del 12 dicembre 2014, con passivo fallimentare ammontante adeuro 7.600.000.In particolare, secondo la Corte territoriale, risultava comprovata la condottarifluita nell’imputazione, consistente in una «operazione straordinaria di scissioneparziale, attraverso la quale parte del patrimonio immobiliare, del valorecomplessivo stimato di euro 4.812.000,00, della fallita veniva trasferito allabeneficiaria [OSCURATO:PERSONA] CM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale, per altro, locava contestualmenteparte dei suddetti immobili alla predetta fallita, in modo da sottrarre ulterioririsorse finanziare realizzate da quest’ultima in favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile all’epoca dei fatti direttamente, e oggi in parteindirettamente, per mezzo della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., aglistessi, soggetti», fra i quali l’attuale imputato.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 216 l. fall., 2506 cod. civ. e 173, comma 13, d.P.R. 917 del 1986 (TUIR).Il ricorrente, dopo avere premesso che il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale è reato di pericolo concreto, censura la sentenza impugnata in quantoavrebbe applicato le norme richiamate in modo erroneo, ritenendo sufficiente ungiudizio di pericolo non concreto, bensì ipotetico.In particolare, il pericolo non poteva consistere nella ‘ricerca dei beni’,essendo stata iscritta ipoteca da parte del creditore della fallita Equitalia sui beniimmobili trasferiti dalla scissa; la beneficiaria era solidalmente obbligata con lascissa e nessun accertamento è stato compiuto in ordine alla circostanza chesussistessero creditori della beneficiaria in posizione di privilegio rispetto alcreditori Equitalia, cosicché anche questa affermazione della Corte territorialeresta ipotetica. Rappresenta il ricorrente come la valutazione del pericolo debbaessere compiuta ex ante, al momento della asserita distrazione e non, come ritienela Corte di appello, al momento della dichiarazione di fallimento.Quanto al vizio di motivazione, la Corte avrebbe omesso la valutazione dellaprova offerta - a mezzo delle memorie depositate in appello – quanto allacircostanza che, al momento della scissione e anche successivamente, alcuncreditore della beneficiaria ‘concorreva’ con il creditore della fallita e che l’iscrizioneipotecaria sugli immobili era stata cancellata volontariamente, a riprovadell’intervenuto adempimento, mentre la Corte di appello riferisce di altre iscrizionidei creditori che avrebbero dovuto prevalere sulle ragioni di Equitalia.La Corte di appello, poi, non si confronta con l’art. 173, comma 13, TUIR nécon la circostanza che la difesa aveva comprovato che l’operazione di scissione perun verso era stata deliberata prima della verifica fiscale, per altro verso che lastessa rispondeva a logica imprenditoriale.Anche la circostanza che la società scissa sarebbe andata incontro a «rapidaconsunzione» dopo l’operazione è smentita dal decorso di otto anni per giungerealla dichiarazione di fallimento, tanto più che la memoria difensiva aveva provatoil progresso reddituale e patrimoniale intervenuto.Anche travisato sarebbe il contenuto della dichiarazione resa dall’imputato, inquanto lo stesso non confessava l’esistenza di una contabilità «in nero», bensì diuna contabilità aggiuntiva per fini organizzativi.4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in luogodella equivalenza riconosciuta, non tenendo in conto l’assenza di precedenti penali,la condotta post-delictum e la condotta processuale.5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Quanto al primo motivo, va evidenziata l’apparenza della motivazione inordine al profilo proposto con l’atto di appello e con la successiva memoria, quantoalle garanzie offerte al creditore erariale dalla disciplina tributaria, come anche inordine alle ricadute di tali garanzie in relazione alla configurabilità del delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, a mezzo scissione societaria.2.1 In ordine alla disciplina applicabile al caso in esame va richiamato quantoafferma questa Corte, in sede civile, in ordine al combinato disposto degli artt.173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del1997, secondo cui le società partecipanti alla scissione, in deroga alla previsionedell'art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. rispondono solidalmente eillimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa erelative a periodi di imposta antecedenti alla scissione (Sez. L., 21/06/2024, n.17188, Rv. 671588 - 01, quanto alla applicazione del principio anche ai crediti percontributi e premi dovuti agli enti previdenziali).In particolare, quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, comeè nel caso in esame, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni diimposta ad essa antecedenti - prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art.15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - diverge da quella riguardante le obbligazionicivili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, secondo comma 2, e 2506-quater, terzo comma, cod. civ.: infatti, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissae alla designata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma ancheillimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentementedalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differentetrattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza diun'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale dipareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, comeaffermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018 (Sez. 5 civ.,10/02/2021, n. 3233, Rv. 660646 – 01; nello stesso senso Sez. 5 civ.,24/06/2015, n. 13059, Rv. 635872 - 01).In particolare, Sez. 5 civ. n. 3233 del 2021, chiarisce che «la responsabilitàper i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori l'operazione di scissioneparziale, è stata disciplinata dall'art. 173, comma 13, d.p.r. 22 dicembre 1986, n.917, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologaresponsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi restandogli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione stabilisceche per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente, ma, altresì,illimitatamente tutte le società partecipanti all'operazione. Salvo, sempre, il dirittodi esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati. Lettura questapalesemente confermata dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472che, dal lato interpretativo sistematico, coerentemente prevede che le societàpartecipanti la scissione siano tutte solidalmente e illimitatamente responsabili perle somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella appena veduta previsione diuna illimitata responsabilità solidale, sta appunto il carattere eccezionale delladisciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissioneparziale».E dunque, tale peculiare regime, che garantisce il Fisco illimitatamente – adifferenza della previsione civilistica – anche nei confronti della beneficiaria dellascissione parziale, ha una evidente incidenza sulla verifica del pericolo concretoconseguente alla operazione ritenuta distrattiva ed esclude semplificatorieassimilazioni ai casi tipicamente civilistici in cui la ‘scissione distrattiva’ si confronticon le pretese di creditori diversi rispetto a quello erariale.La sentenza di appello qui impugnata richiama Sez. 5, n. 20370 del10/04/2015, Piscedda, Rv. 264078 – 01, come anche a Sez. 5, n. 27930 del01/07/2020, Abete, Rv. 279636 – 02, che in vero riguardano esclusivamente lanormativa e le garanzie civilistiche e non quelle ben più ampie tributarie.Pertanto, il fuoco dell’argomentazione della sentenza impugnata in punto didiritto non coglie la distinzione fra le due discipline e, conseguentemente, lanecessità di una verifica più approfondita della sussistenza del pericolo in concreto.Si confronta con fattispecie analoga una recente pronuncia di questa Corte,che rileva come, a seguito di scissione di una società avente quale unico creditorel'Erario, certamente non possa essere esclusa la responsabilità penale, in viagenerale e astratta, in considerazione della responsabilità illimitata dellabeneficiaria per l'adempimento del debito erariale ex art. 173 TUIR, fermorestando che il giudice, per affermare la sussistenza della fattispecie delittuosa,deve analizzare le concrete modalità con cui l'operazione straordinaria è stataimposte dovute (Sez. 5, n. 246 del 05/11/2025, dep. 2026, Freguglia, Rv. 289255- 01).2.2 Pertanto, il primo accertamento a farsi è quello di verificare in concreto lamessa in pericolo delle ragioni creditorie, ex ante, vale a dire a mezzo di unaprognosi postuma di pericolosità.Infatti, come da ultimo osservato - in linea con un consolidato orientamento- da Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 – 01, la bancarottafraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è, sì, reato di pericolo concreto(fra le altre, Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 38396del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763), ma il pericolo deve valutarsi ex ante,ancorchè al momento della declaratoria dello stato di insolvenza ed in riferimentoagli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n.16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del22/2/2018, Lapis, Rv. 273073).A riguardo va anche richiamato il principio per il quale in tema di bancarottafraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concretapericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca diindici di fraudolenza, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta allaluce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cuil'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispettoad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dellosquilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezzaimprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma diconcreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale adassicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agentedella consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01)La Corte di appello, al fol. 7 della sentenza impugnata, evidenzia gli elementisintomatici della natura fraudolenta dell’operazione (elevato debito tributario,rapida consunzione della società scissa dopo l’operazione, impossibilità per ilcuratore di recupero dei beni, esistenza di una contabilità parallela, partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA] quale socio di maggioranza della scissa e amministratore dellabeneficiaria, difetto di ragionevolezza dell’operazione di scissione).D’altro canto, però, la sentenza impugnata non coglie, come rileva la difesa,la natura illimitata della garanzia offerta dalla società beneficiaria, né prende inconsiderazione la situazione di tale ultima società al momento della scissione.Infatti, a fronte della sollecitazione difensiva – a mezzo memoria depositata inappello - i Giudici di appello escludono ogni rilevanza del bilancio al 31 dicembre2006 di [OSCURATO:PERSONA] CM [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che avrebbe comunque garantito, nellaprospettiva difensiva, il credito erariale con adeguate risorse.Tale valutazione, invece, è imposta dalla natura concreta del pericolo daaccertare, tanto più che, come la stessa difesa in ricorso evidenzia (punto a1), neiconfronti della beneficiaria il creditore Equitalia avrebbe potuto agire con richiestadi pagamento senza oneri di avvisi o altri adempimenti da partedell'Amministrazione (Sez. 5 civ., 27/08/2025, n. 24037, Rv. 676126 – 01, inmotivazione; inoltre, Sez. 5 civ., 10 giugno 2025, nn. 15503 e 15504; 20 dicembre2024, nn. 33617, 33619, 33621, 33622, 33629; 10 febbraio 2021, n. 3233; 3novembre 2022, n. 32469; cfr. inoltre 21 giugno 2019, n. 16710; 6 dicembre2018, n. 31591; 24 giugno 2015, n. 13059).E’ evidente che il pericolo da prendere in considerazione è quello relativo allariduzione della garanzia patrimoniale per i creditori della società scissa, non diquella beneficiata, ma va anche evidenziato come l’esistenza di una garanziarafforzata per il creditore erariale della scissa richieda un approfondimento e unavalutazione congiunta di tale elemento – situazione della beneficiaria - con quellienucleati a sostegno della fraudolenza dalla sentenza impugnata, che sostiene lanatura distrattiva e il disegno di spoliazione della fallita, per mettere in salvo dallepretese creditorie i beni immobili ceduti attraverso la scissione.Certamente nella valutazione a farsi deve anche tenersi in conto la sussistenzadi creditori concorrenti, anche privilegiati, ma anche in questo caso occorrerebbeverificare in concreto l’attività delle due società, la scissa e la beneficiaria, inrelazione alla concreta possibilità che ciò potesse accadere, tanto più che ilTribunale chiarisce (fol. 4 della sentenza di primo grado), quanto alla scissa/fallita,che il passivo fallimentare era interamente composto da debiti tributari e non dacrediti di altra natura.Altro tema, sommariamente indagato dalla Corte territoriale, è quello relativoalla prosecuzione dell’attività da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., prospettata dalladifesa e non valutata dalla Corte di appello, che ha ritenuto la ‘rapida consunzione’della società scissa, senza confrontarsi con la circostanza, evidenziata dalla difesa,che dall’atto di scissione del 2007 la dichiarazione di fallimento sia intervenuta solonel 2014 e che la fallita, dopo la scissione, non vide contrarsi la propria operativitàné ebbe a subire ripercussioni dalla operazione (circostanze allegate con lamemoria difensiva depositata in appello). D’altra parte, è noto come integri labancarotta fraudolenta patrimoniale la scissione che determini la spoliazione deifattori produttivi della società scissa, impedendole di potere proseguire la propriascissione consista nel conferimento delle attività produttive economicamente piùrilevanti (Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Mauritius, Rv. 281818 - 01). Ma taleprincipio non può trovare applicazione in assenza di una risposta – che solo ilgiudice di merito può fornire – alle obiezioni difensive.Parziale è anche l’indagine sul punto dell’incidenza – e della convenienza omeno - del conferimento degli immobili - trasferiti con la scissione - sulla situazioneeconomico-patrimoniale della fallenda. Occorre, per altro, ricordare che il giudicepenale non può sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le sceltediscrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell'impresa, fondate su ragioni dicarattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischioper il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguenze dellasoluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamenteconfiggente ed incoerente, secondo un giudizio ex ante in relazione alle dimensionied alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economichesussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa (Sez. 5, n.7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 01).La doglianza mossa dalla difesa alla contabilità in nero non è invececonsentita, in quanto nulla è comprovato a sostegno del ricorso, che deve dare laprova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchèdella effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova (travisata) si fondi(cfr. Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).Le altre censure sono da ritenersi assorbite.2.3 Va accolto il ricorso, nei termini indicati, dovendosi disporrel’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.La Corte del giudizio rescissorio, nel rispetto dei principi di diritto enucleati inprecedenza, procederà a un nuovo completo esame del materiale probatorio con imedesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermorestando che non potrà ripetere il percorso logico censurato dal giudicerescindente. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così deciso il 25/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente