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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 28688/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4123-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti,; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LORENZO con\urn, con procura speciale in atti; - resistente - aNwerso l'ordinanza n. 188/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La banca [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza pronunciata da questa Corte, depositata il 5.1.2022, nella parte in cui, accogliendo il ricorso della stessa banca, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- anziché alla Corte d'appello di Trieste, che aveva pronunciato il provvedimento impugnato.

Il ricorso va accolto, emergendo dagli atti l'errore materiale riguardante l'indicazione, nel dispositivo di accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., della Corte di Lecce quale giudice cui la causa è stata rinviata, anziché della Corte d'appello di Trieste.

Invero, nella motivazione non è indicata alcuna ragione del rinvio ad una Corte d'appello diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza depositata dalla Corte di cassazione il 5.1.2022, n. 188/2022, R.G.N. 8431/2017, nel senso che laddove leggesi "Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- in diversa composizione-", Ric. 2022 n. 04123 sez.

M1 - ud. 01-07-2022 -2- debba leggersi ed intendersi "Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione".

Così deciso nella camera di consiglio dell'i luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4123-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti,; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LORENZO con\urn, con procura speciale in atti; - resistente - aNwerso l'ordinanza n. 188/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La banca [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza pronunciata da questa Corte, depositata il 5.1.2022, nella parte in cui, accogliendo il ricorso della stessa banca, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- anziché alla Corte d'appello di Trieste, che aveva pronunciato il provvedimento impugnato. Il ricorso va accolto, emergendo dagli atti l'errore materiale riguardante l'indicazione, nel dispositivo di accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., della Corte di Lecce quale giudice cui la causa è stata rinviata, anziché della Corte d'appello di Trieste. Invero, nella motivazione non è indicata alcuna ragione del rinvio ad una Corte d'appello diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza depositata dalla Corte di cassazione il 5.1.2022, n. 188/2022, R.G.N. 8431/2017, nel senso che laddove leggesi "Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- in diversa composizione-", Ric. 2022 n. 04123 sez. M1 - ud. 01-07-2022 -2- debba leggersi ed intendersi "Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione". Così deciso nella camera di consiglio dell'i luglio 20
Sentenza Cassazione n. 28688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris