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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01235/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COSTA D'AVORIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di concorso in simulazione di reato; l'imputato avrebbe simulato un furto in una tabaccheria in concorso con il titolare della stessa [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], assunte, si assume, nel corso delle indagini preliminari in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., e poi utilizzate ai fini delle contestazioni dibattimentali in udienza allo stesso teste.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 195 cod. proc. pen., per avere la Corte utilizzato, a conferma delle dichiarazioni di Aragone, quanto da questi riportato in ordine a ciò che a lui sarebbe stato riferito dal "vicino" della tabaccheria (teste Porello), senza tuttavia considerare le dichiarazioni del teste diretto che in dibattimento non avrebbe confermato la circostanza di aver visto l'imputato quella sera fare da "palo".

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del concorso dell'imputato nel reato di simulazione di reato, non essendoci prova del contributo che l'imputato avrebbe fornito per rafforzare il proposito criminoso dell'agente.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

Sotto un primo profilo, tutti i motivi risultano non essere stati dedotti specificamente dedotti con l'atto di appello e quindi devono considerarsi preclusi.

Sotto altro profilo, il primo motivo, oltre a non esser stato dedotto in appello, è del tutto generico non essendo stato spiegato alcunchè né in relazione alla ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Aragone, né, soprattutto, in ordine alla incidenza di dette dichiarazioni rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso Aragone.

Non diversamente è generico il secondo motivo, avendo la Corte spiegato come le dichiarazioni di Aragone trovino molteplici riscontri probatori, di cui si è dato puntualmente atto.

Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale, avendo la Corte spiegato perché sia configurabile la responsabilità concorsuale dell'imputato.4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( COSTA D'AVORIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di concorso in simulazione di reato; l'imputato avrebbe simulato un furto in una tabaccheria in concorso con il titolare della stessa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], assunte, si assume, nel corso delle indagini preliminari in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., e poi utilizzate ai fini delle contestazioni dibattimentali in udienza allo stesso teste. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 195 cod. proc. pen., per avere la Corte utilizzato, a conferma delle dichiarazioni di Aragone, quanto da questi riportato in ordine a ciò che a lui sarebbe stato riferito dal "vicino" della tabaccheria (teste Porello), senza tuttavia considerare le dichiarazioni del teste diretto che in dibattimento non avrebbe confermato la circostanza di aver visto l'imputato quella sera fare da "palo". 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza del concorso dell'imputato nel reato di simulazione di reato, non essendoci prova del contributo che l'imputato avrebbe fornito per rafforzare il proposito criminoso dell'agente. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. Sotto un primo profilo, tutti i motivi risultano non essere stati dedotti specificamente dedotti con l'atto di appello e quindi devono considerarsi preclusi. Sotto altro profilo, il primo motivo, oltre a non esser stato dedotto in appello, è del tutto generico non essendo stato spiegato alcunchè né in relazione alla ipotizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da Aragone, né, soprattutto, in ordine alla incidenza di dette dichiarazioni rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso Aragone. Non diversamente è generico il secondo motivo, avendo la Corte spiegato come le dichiarazioni di Aragone trovino molteplici riscontri probatori, di cui si è dato puntualmente atto. Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e perché tende a sollecitare una diversa e non consentita ricostruzione fattuale, avendo la Corte spiegato perché sia configurabile la responsabilità concorsuale dell'imputato.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 sette
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