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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 05228/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2577/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 4827/2019 depositata il 06/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del tribunale di Vicenza, ha condannato essa banca a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di 74.657,82 EUR, oltre interessi , come conseguenza del ricalcolo del saldo di un conto corrente in esito alla esclusione della prassi anatocistica degli interessi passivial tasso legale; ha dedotto tre motivi ai quali l’intimata ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: il secondo e il terzo motivo di ricorso –deducendo rispettivamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in relazione al contratto di cessione del 26-6-2017, nonché degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 come convertito, in ordine alla ritenuta legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai crediti azionati, e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., 2 e 3 del d.l. n. 99 del 2017, per avere la corte d’appello altresì fondato la decisione sull’asseritaapplicabilità delle dette norme, senza considerare che la disciplina da esse impartita non è pertinente al caso, essendo stata la pretesa associata a un rapporto di conto corrente estinto prima del 25-6-2017, ed essendo dettate la normativa codicistica per la cessione volontaria di azienda non bancaria, oltre tutto in bonis , e non invece per il trasferimenti coattivi nell’ambito delle procedure concorsuali – pon gono questioni involgenti il nesso tra la normativa speciale sulle cd. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge,la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA]; è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire che in unicocontesto tematico, siano trattate (secondo i casi, in pubblica udienza o in adunanza camerale) i diversi profili indotti dal d.l. n. 99 del 2017, il d.m. attuativo e il contratto di cessione; p.q.m.

La Corte rinvia a causa a nuovo ruolo.

Deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2577/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 4827/2019 depositata il 06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale la corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione del tribunale di Vicenza, ha condannato essa banca a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma di 74.657,82 EUR, oltre interessi , come conseguenza del ricalcolo del saldo di un conto corrente in esito alla esclusione della prassi anatocistica degli interessi passivial tasso legale; ha dedotto tre motivi ai quali l’intimata ha replicato con controricorso; le parti hanno depositato memorie. Considerato che: il secondo e il terzo motivo di ricorso –deducendo rispettivamente la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 cod. civ. in relazione al contratto di cessione del 26-6-2017, nonché degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99 del 2017 come convertito, in ordine alla ritenuta legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai crediti azionati, e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., 2 e 3 del d.l. n. 99 del 2017, per avere la corte d’appello altresì fondato la decisione sull’asseritaapplicabilità delle dette norme, senza considerare che la disciplina da esse impartita non è pertinente al caso, essendo stata la pretesa associata a un rapporto di conto corrente estinto prima del 25-6-2017, ed essendo dettate la normativa codicistica per la cessione volontaria di azienda non bancaria, oltre tutto in bonis , e non invece per il trasferimenti coattivi nell’ambito delle procedure concorsuali – pon gono questioni involgenti il nesso tra la normativa speciale sulle cd. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge,la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA]; è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire che in unicocontesto tematico, siano trattate (secondo i casi, in pubblica udienza o in adunanza camerale) i diversi profili indotti dal d.l. n. 99 del 2017, il d.m. attuativo e il contratto di cessione; p.q.m. La Corte rinvia a causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, n
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