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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12110/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulle circostanze sospette in cui si trovava l'imputato al momento del rinvenimento degli oggetti, unitamente alla presenza di molteplici condanne per reati contro il patrimonio e all'assenza di giustificazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di generici profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 sulle circostanze sospette in cui si trovava l'imputato al momento del rinvenimento degli oggetti, unitamente alla presenza di molteplici condanne per reati contro il patrimonio e all'assenza di giustificazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12110/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris