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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34665/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e per gli altri reati ascrittigli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto generico a fronte della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale, che ha sottolineato che la pena base era stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale e gli aumenti a titolo di continuazione erano del tutto contenuti e che, al fine dell'applicazione della recidiva, ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato e ha ritenuto che il fatto oggetto di giudizio fosse sintomo di una sua più intensa capacità a delinquere e pericolosità sociale (si vedano pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e per gli altri reati ascrittigli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata esclusione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto generico a fronte della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale, che ha sottolineato che la pena base era stata determinata in misura corrispondente al minimo edittale e gli aumenti a titolo di continuazione erano del tutto contenuti e che, al fine dell'applicazione della recidiva, ha valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato e ha ritenuto che il fatto oggetto di giudizio fosse sintomo di una sua più intensa capacità a delinquere e pericolosità sociale (si vedano pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris