CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, la motivazione della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; dal momento che la Corte di appello ha correttamente indicato in motivazione i delitti (per la maggior parte contro il patrimonio) e i molteplici precedenti penali espressione di una maggior capacità a delinquere del ricorrente, rendendo altresì esplicito il percorso criminale dello stesso, sintomatico di una completa assenza di resipiscenza ed insofferenza al rispetto delle regole che indicano una inarrestabile progressione criminosa confermata dalle condotte in giudizio; che il secondo e il terzo motivo di ricorso che contestano la mancanza e contraddittorietà della motivazione ex ad, 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con qualsivoglia pena sostitutiva ex art. 58 L. 689/1981, sono manifestamente infondati; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive ragioni logiche e ineccepibili (la gravita dei fatti in esame, la presenza di plurimi precedenti penali anche specifici, la commissione di più reati in un brevissimo arco temporale, la totale assenza di resipiscenza resetto alle condotte tenute) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; T rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.