Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:319
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0365_INF
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (Posizione di linee ondulate incrociate sulla suola di una scarpa)
(causa T‑365/20)
«Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in linee ondulate incrociate sulla suola di una scarpa – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punto 18)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione – Criteri di valutazione – Riconoscimento del carattere distintivo del segno non subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 32‑35)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri – Marchio di posizione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 36, 37)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 38‑40)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio consistente in linee ondulate incrociate sulla suola di una scarpa
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]
(v. punti 54, 58, 61)
6.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Registrazione di un nuovo marchio – Impedimenti alla registrazione assoluti – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 95, § 1)
(v. punto 55)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri – Rilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)
(v. punto 59)
8.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1)
(v. punti 66‑68)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2020 (procedimento R 1706/2019‑1), riguardante una domanda di registrazione di un segno consistente in linee ondulate incrociate sulla suola di una scarpa come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata alle spese.