CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 29359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 1 t 2524 IL Fu [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione dell'obbligo di motivazione e vizio della motivazione in ordine sia all'affermazione della responsabilità, che al calcolo della pena, posto che il giudice, nel condannarlo alla pena di mesi otto di reclusione e di euro 2800,00 di multa, si è limitato a richiamare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza enunciare gli elementi giustificativi delle statuizioni. 2. Il Procuratore generale presso la Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Trattasi di ricorso immediato per cassazione avverso sentenza dibattimentale di condanna, e dunque appellabile. Come è noto, a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato è proponibile esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione. Nel caso di specie, il ricorrente non deduce violazioni di legge ma vizi di motivazione che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione degli accadimenti storici sub iudice nonché il calcolo della pena: problematiche che sfuggono al sindacato di legittimità, in quanto riservati alla cognizione del giudice di merito. Il ricorrente avrebbe pertanto dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione. Ragion per cui, a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., non essendo proponibile il ricorso immediato per cassazione, poiché si versa nell'ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed essendo invece proponibile l'appello, l'impugnazione va qualificata come appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli. PQM Qualificato il ricorso come appello, ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Così deciso in Roma il 23 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il