CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16402/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale incalce al ricorso, con domicilio digitale ex lege;- ricorrenti -nei confronti di(denominazione assunta da doBank s.p.a. a partire dal 25.6.2019, giàdenominata [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a), in persona delProcuratore Speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’ dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso,Numero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosielettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/a e condomicilio digitale ex lege;- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA n. 1832/2023pubblicata in data 28 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2026dalla Consigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];1. Con atto di citazione in data 30 aprile 2014 [OSCURATO:SOCIETA]. eper essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, [OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale diAscoli Piceno, [OSCURATO:PERSONA] e la figlia, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo larevocatoria ex art. 2901 cod. civ. del contratto di mantenimentostipulato il 30 agosto 2013 con il quale [OSCURATO:PERSONA], a titolo dicontroprestazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale, avevatrasferito la propria quota pari al 35% del capitale sociale della Soprens.r.l. alla figlia, già socia (in ragione del 9% della stessa società);sostenendo che con il trasferimento della propria quota RobertoBenigni avesse compromesso le ragioni di credito della Banca chescaturivano da decreto ingiuntivo n 532/2013 reso dal Tribunale diAscoli Piceno in danno di [OSCURATO:PERSONA], per l’ammontare di euro1.767.628,28.Si costituirono in giudizio Roberto e [OSCURATO:PERSONA], i qualiresistendo alla domanda, ne chiesero il rigetto ed eccepirono sial’incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per essere competente ilTribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di impresa sia lanullità dell'atto di citazione avversario.Numero registro generale 15685/2024C.C. 20.03.2026 Numero sezionale 1102/2026n. R.G. 15685/2024 Numero di raccolta generale 16402/2026Pres. L. A. ScaranoData pubblicazione 26/05/2026Est. I. AmbrosiIl Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 14 aprile 2015dichiarò la propria incompetenza in favore della [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Ancona; il giudizio venne riassuntoin data 15 luglio 2015 da [OSCURATO:SOCIETA] presso il Tribunale di Ancona e sicostituirono nuovamente in giudizio Roberto e [OSCURATO:PERSONA],riproponendo e confermando ogni contestazione e richiesta giàformulata, eccependo in via pregiudiziale che nelle more dellariassunzione, a seguito dello sfavorevole risultato economico del 2013,la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva subito nell’esercizio 2014 perdite ultrazzeranti ilcapitale sociale e che a seguito di copertura delle perdite da parte, tragli altri, di [OSCURATO:PERSONA], detto capitale veniva ricostituito mediantesottoscrizione delle nuove quote da parte dei soci, con conseguenteestinzione del contratto oggetto della invocata revoca determinandosila cessazione della materia del contendere; evidenziarono, inoltre, cheil decreto ingiuntivo n 532/13 era stato revocato con sentenza n.1169/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e il credito vantato dallaBanca drasticamente ridotto a soli euro 343.494,34 (a frontedell’importo iniziale di euro 1.767.628,28), somma già integralmenteriscossa dalla creditrice ipotecaria nella espropriazione immobiliare n.180/2014 RG Es. pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel cuiambito, era stata venduta all’asta la casa di abitazione di RobertoBenigni.Espletata l’istruttoria con l’acquisizione dei documenti prodottidalle parti e l’espletamento delle prove orali ammesse, il Tribunale diAncona, con sentenza n. 1840/2019, accolse la domanda pauliana,revocando l’atto di cessione di quota societaria in data 30 agosto 2013tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; ordinò altresì la trascrizionedella sentenza con esonero di responsabilità; condannò i convenuti, inNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosisolido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese delgiudizio, come da dispositivo.2. Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] e SilviaBenigni proposero gravame e, in rito, eccepirono l’inammissibilità dellariassunzione del giudizio ad opera di [OSCURATO:SOCIETA]. e,conseguentemente, chiesero la dichiarazione di estinzione del giudizioex art 50 comma 2 cod. proc. civ.; in subordine, la dichiarazione dinullità della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1840/2019 ex artt.158 e 161 comma 2 cod. proc. civ., con remissione al primo Giudice;in via ulteriormente subordinata, la dichiarazione di nullità dellamedesima sentenza in quanto il Tribunale giudicò in composizionemonocratica, violando la previsione di cui all’articolo 50 bis cod. proc.civ.; in ulteriore subordine, eccepirono l’incompetenza (per territorio)del Tribunale di Ancona; nel merito, in via principale, in totale riformadella sentenza impugnata, chiesero il rigetto della domanda svolta daUnicredit s.p.a e, in via subordinata, in totale riforma della sentenzaimpugnata, la cessazione della materia del contendere, con condannadell’appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado.Si costituì in giudizio la doValue s.p.a., in qualità di mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA]., contestando il gravame, chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità e il rigetto in quanto infondato in fattoed in diritto, con condanna della parte appellante alle spese di lite deldoppio grado di giudizio.La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata,rigettò il gravame, confermando la sentenza di prime cure, con spesecompensate.3. Avverso la sentenza d’appello, qui impugnata, hanno propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sorretto da seiNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosimotivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e, peressa, do [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte controricorrente ha depositato atto che non può qualificarsimemoria in difetto dei relativi requisiti di legge.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la “Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 50, comma 2, c.p.c., in relazione all’art.360n 3 c.p.c.“; in particolare, censurano preliminarmente epregiudizialmente, in rito, l'estinzione del giudizio ex art 50 c.p.c.,posto che l’atto di riassunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in seguito alladichiarazione di incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in favoredi quello di Ancona, Sezione specializzata Imprese, in quanto attoendoprocessuale ex art. 16 bis del d.l. 179/2012, avrebbe dovutoessere depositato telematicamente, a pena di inammissibilità, e non informa cartacea.1.1. Il motivo non è fondato.Corretto è il principio espresso dalla corte d’appello, a mente delquale l’atto di riassunzione in primo grado da parte della cedenteUnicredit s.p.a. innanzi al Tribunale di Ancona, sebbene cartaceo,doveva ritenersi valido ed efficace avendo raggiunto il proprio scopo.Consolidato è l’orientamento, espresso in plurime occasioni daquesta Corte, secondo cui, in ipotesi di deposito di atti in formato,digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge ed in difettodi espressa previsione di nullità, questa Corte ha fatto applicazione delprincipio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito,secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto haraggiunto lo scopo a cui è destinato (Cass. Sez. U, 18/04/2016 n. 7665;Numero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. AmbrosiCass. Sez. 6-L 25/11/2020 nn. 26860 e 26861, cfr. altresì ai casi in cuisi è richiamato il principio espresso con riferimento al caso inverso dideposito telematico piuttosto che cartaceo da Cass. Sez. 2, 12/05/2016n. 9772 e da Cass. Sez. 6-1, 23/01/2019 n.1717, secondo cui si è inpresenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza diespressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c.: ciò anche in forzadel principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato aconseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficiogiudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmentesenza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo,cfr. infine, sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzioneinvalidamente notificato Cass. Sez. 3, 6/07/2020 n. 13860).Giova altresì rammentare che la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astrattaregolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione delpregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza delladenunciata violazione (Cass. Sez. 3, 20/11/2020 n. 26419; Cass. Sez.2, 04/12/2025 n. 31611).Pertanto, la Corte d’appello con la pronuncia in esame si è2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la “Violazionee/o falsa applicazione degli articoli 158 c.p.c., 50 bis, n 3 c.p.c., 50quater c.p.c. e 161 c.p.c., in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.nonché degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4) c.p.c.”; in particolare, assumono la nullità della sentenza di primogrado “per essere il Giudice che ha delibato la sentenza diverso dalGiudice innanzi al quale le parti avevano precisato le conclusioni edepositato le comparse conclusionali e per incompetenza del TribunaleNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosi(monocratico) di Ancona per vizio di costituzione del Giudice eincapacità” (in ricorso pag. 10).2.1. Il motivo è inammissibile.Non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi delladecisione impugnata, limitandosi i ricorrenti a ribadire i vizi diviolazione delle norme richiamate e quello di nullità della sentenza giàsottoposti al vaglio della corte di merito e dalla medesima ritenutiinfondati.Come correttamente osservato dalla parte controricorrente,“l’ordinanza di incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (inserita inquesta sede nella cartella denominata “atti e sentenze di primo esecondo grado”) non è stata fatta oggetto di specifica istanza diregolamento ex art. 47 c.p.c., né è stato promosso il conflitto dicompetenza ex art. 45 c.p.c.; pertanto, a prescindere da ognivalutazione sulla specifica natura della causa, la Curia competente adecidere il primo grado era quella anconetana” (n. in controricorso pag.11).In proposito, la corte di merito ha affermato che «Fermo quantocoperto da giudicato, ovvero che trattasi di materia di impresa, ladecisione da parte del giudice monocratico non comporta violazione deldisposto di cui all’art. 50-bis c.p.c. poiché la trattazione della sezioneordinaria monocratica è una questione di distribuzione interna edunque esclude la dedotta nullità» (foglio 6 non numerato dellasentenza impugnata).In tal modo essa ha condiviso il corretto richiamo, già formulatodal Tribunale in prime cure, alla pronuncia delle Sezioni Unite di questaCorte (23/07/2019 n.19882) secondo cui «l’azione di revocatoriaordinaria non rientra nella competenza né collegiale ex art. 50-bis c.c.né della materia d’impresa» tenuto conto che «Il rapporto tra sezioneNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specificocaso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficiogiudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella meraripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cuil'inammissibilità del regolamento di competenza» (foglio 6 nonnumerato della sentenza impugnata).Giova il richiamo, anch’esso formulato dal Giudice di prime cure,al principio secondo cui la competenza in materia di impresa sidetermina in relazione all’oggetto della controversia, dovendosussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e lepartecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale delpetitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causapetendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio(Cass. Sez. 6-1, 4/04/2017 n. 8738; v. altresì, Cass. Sez. 6-3,6/10/2020 n. 21363; Cass. Sez. 3, 10/12/2025 n. 32087).Nella specie, le quote societarie cedute non costituisconol’oggetto della controversia, bensì soltanto il mero corrispettivo delmantenimento pattuito tra la figlia e il padre.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione e/o falsaapplicazione de gli artt. 81 c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 156c.p.c., 58 TUB e 1 e 4 L. 130/1999, nonché dell’art. 2697 cod. civ. edell’art. 293 c.p.c., in relazione all’art.360, nn. 3 e 4 c.p.c.”, in quantola Corte d’appello ha dichiarato la “contumacia nei confronti di unsoggetto, Fino, cui difettava finanche la legittimazione sostanziale edunque lo status di parte” (pag. 15 in ricorso).3.1. Il motivo è inammissibile.In merito alla questione della titolarità del credito in capo allacessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., nulla è stato rilevato dallasentenza impugnata; del resto, sul punto, i ricorrenti formulano unaNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosidoglianza del tutto generica, senza neppure indicare di averlaformulata nel merito ed in quali temini, dove e quando.4. Con il quarto motivo denunciano in tema di “Violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché degliartt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art 360 n. 3 e 4 c.p.c..”; inparticolare, lamentano la nullità della sentenza per essere statapronunciata apoditticamente nei confronti di un soggetto ([OSCURATO:SOCIETA].) che non era parte del giudizio.4.1. Il motivo non è fondato.Sebbene la Corte d’appello abbia rilevato un difetto di procura,stante l’asserita assenza di procura alle liti rilasciata da doValue s.p.a.(quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].) in favore dell’Avv.favore della stessa in data 26 luglio 2010 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e ne abbia quindi dichiarato la contumacia,soccorre, nella fattispecie in esame, il principio affermato anche dalleSezioni Unite di questa Corte di non dispersione della prova da ritenersioperante anche per i documenti in qualsiasi modo prodotti (sia in viatelematica che cartacea) e comporta che il fatto storico in essirappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte diconoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esauriscenel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive sceltedifensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione(Cass. Sez. U. 16/02/2023 n. 4835). In tale prospettiva, è statosottolineato che «Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminareun documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui laparte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi,mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motiviformulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando leNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosiragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto deldocumento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni».Pertanto, nella specie, l’onere di invocare in appello una diversavalutazione dei documenti e delle prove raggiunte in primo gradogravava inequivocabilmente sui debitori, quali appellanti, soccombentiin primo grado, onere non assolto.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la “Violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 2901 c.c., anche in relazione all’art.2740 c.c. nonché degli artt. 2482 ter c.c., in relazione all’art 360 n 3c.p.c.”; in particolare, ribadiscono che la cessazione della materia delcontendere a seguito dell’azzeramento del capitale sociale della Soprens.r.l., avrebbe determinato il venir meno della quota societariaprecedentemente appartenuta a [OSCURATO:PERSONA] e da questi cedutaalla figlia Silvia, in forza del contratto oggetto della presente causa inrevocatoria.5.1. Il motivo è inammissibile.I ricorrenti non si confrontano con quanto motivato dalla corted’appello in proposito e propongono una rivalutazione del fattoinammissibile in questa sede.La corte d’appello, condividendo quanto già ritenuto dalTribunale, non solo ha evidenziato il valore puramente nominale dellaquota parametrata, quindi, al capitale sociale, ma anche quelloprettamente “economico” di essa posta in relazione al valore delpatrimonio netto della società e, poi, ha ritenuto non condivisibile latesi di parte appellante secondo cui le perdite avrebbero determinatol’azzeramento del solo capitale sociale, ma non anche delle quote deisoci, con la conseguenza che il patrimonio effettivo della società Soprenera tutt’altro che azzerato, attese le partecipazioni in essere e leNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosisottoscrizioni delle nuove quote (fogli 10 e 11, non numerati dellasentenza impugnata).Nello specifico, la corte d’appello ha evidenziato «come affermatodallo stesso appellante, in ipotesi di riduzione a zero del capitale socialeex art. 2482-ter c.c., il socio che non sottoscrive la ricostituzione delcapitale azzeratosi per perdite vede la propria partecipazione socialeannullarsi sia giuridicamente, nel nominale, sia economicamente, pereffetto sic et simpliciter delle verificatesi perdite, per cui può ritenersiche, nella differente ipotesi di sottoscrizione delle nuove quote, l’effettosia solo sostitutivo delle quote azzerate e di continuità allepartecipazioni dei soci, e relative misure, che restano pertantoimmutate» (foglio 11, non numerato della sentenza impugnata).In proposito, ha poi richiamato e condiviso l’arresto di questaCorte (Cass. Sez. 3, 9/12/1992 n. 13019), che «in ipotesi dipignoramento di quote sociali» ha spiegato come il «principio dellacontinuità delle partecipazioni sociali precedenti l’esercizio del diritto diopzione dei soci sulle quote di nuova emissione che consente diescludere l’asserita cessazione della materia del contendere, ilpignoramento della quota di società a responsabilità limitata non siestingue con l'azzeramento del capitale sociale, perché esso siconcentra, per estensione ex art. 2912 c.c., sulla quota di liquidazionenel caso di deliberazione di scioglimento della società ovvero sul dirittodi opzione ove sia deliberata la ricostituzione del capitale sociale»(foglio 11 non numerato della sentenza impugnata).In modo coerente e adeguato la Corte territoriale ha affermato,quindi, come nessuna cessazione della materia del contendere possaderivare in conseguenza dell’azzeramento del capitale sociale e dellasua ricostituzione, perché le quote originarie della [OSCURATO:SOCIETA]. ceduteda [OSCURATO:PERSONA] alla figlia Silvia non si sono estinte e quest’ultimaNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosicontinua a essere titolare delle medesime quote cedute dal padre eoggetto dell’azione revocatoria de qua, mutate unicamentenell’ammontare della frazione di capitale sociale.6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la “Violazione efalsa applicazione dell'art. 2901 cc (revocatoria): mancanza deipresupposti dell'azione pauliana”; i ricorrenti contestano il solopresupposto dell’eventus damni assumendo che l’asserito credito dellacontroparte sarebbe già stato soddisfatto in esito alla proceduraesecutiva immobiliare n.180/2014 svoltasi dinanzi al Tribunale di AscoliPiceno.6.1. Il motivo è inammissibile.La censura proposta nella formale veste di violazione di leggeesaminati dalla Corte d’appello. In particolare, con la doglianza inesame, i ricorrenti ripropongono questioni già ritenute infondate dalGiudice d’appello e tendono a richiedere surrettiziamente unaccertamento di merito precluso a questa Corte, a fronte di unadeguato accertamento compiuto nel merito. In realtà, con la doglianzain esame i ricorrenti, richiamando in modo generico la norma che siassume violata, senza fornire adeguate argomentazioni a supportodelle pretese violazioni con cui si dolgono della pretesa nonsussistenza, addirittura, del credito.7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 15685/2024Numero sezionale 1102/2026C.C. 20.03.2026 Numero di raccolta generale 16402/2026n. R.G. 15685/2024 Data pubblicazione 26/05/2026Pres. L. A. ScaranoEst. I. Ambrosi10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile, il 20 marzo 2026IL PRESIDENTELuigi Alessandro SCARANO