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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 14 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i motivi di ricorso, con cui si invoca l'estinzione del reato per prescrizione, il riconoscimento della particolare tenuità della ricettazione, nonché la prevalenza delle attenuanti generiche, risultano del tutto privi di specificità, avendo la parte impugnante, ai sensi del disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. peri., non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6 n. 17372 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281112); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 14 gennaio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i motivi di ricorso, con cui si invoca l'estinzione del reato per prescrizione, il riconoscimento della particolare tenuità della ricettazione, nonché la prevalenza delle attenuanti generiche, risultano del tutto privi di specificità, avendo la parte impugnante, ai sensi del disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. peri., non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6 n. 17372 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281112); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 30022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris