CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 33491/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9215-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati— per regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. RG 233/2020 vol. giur.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Rilevato che: 1. il Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia, accogliendo l'istanza ex art. 78 c.p.c. formulata da Luigi ed [OSCURATO:PERSONA], nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] curatore speciale della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., in vista del giudizio che i due istanti, quali soci della predetta società, intendevano promuovere per l'impugnazione delle delibere assembleari del 12 e 16 dicembre 2019 e 7 gennaio 2020, seguite dalla delibera del consiglio di amministrazione del 13-14 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata revocata dalla carica di presiedente del c.d.a.; 1.1. la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. contro la nomina del curatore speciale, affermando che, «in difetto di una norma ipeciale attributiva della competena, trova applitnione,forza dell'art. 742 bis cp.c., la regola generale di cui all'art. 739 c.p.c., secondo cui sono reclamabili alla corte d'appello i decreti pronunciati dal tribunale, mentre i decreti pronunciati dal giudice monocratico, quand'anche presidente del tribunale o di una sua sezione, sono reclamabili davanti allo stesso tribunale»; 1.2. avverso detta pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. chiedendo che sia dichiarata la competenza della corte d'appello a decidere sul reclamo proposto — come nel caso di specie — avverso un provvedimento di volontaria giurisdizione pronunciato da un Ric. 2020 n. 19215 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- presidente di sezione del tribunale, ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 739 c.p.c., laddove dispone che «contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio»; 1.3. la Procura generale ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza in quanto proposto avverso un provvedimento che deve «essere inteso come una dichiarazione dell'impugnazione», non essendo «l'identificazione dell'ufficio giudiziario investito del potere di decidere sulla impugnazione (..) riconducibile alla nozione di competenza», ma concernendo «esclusivamente la sussistenza delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità con il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 42 cod.proc.civ. (dr. Casi.. 21667 / 2015; Cass. Sez. 3, 21 maggio 2014 n. 11259; 10 febbraio 2005, n. 2709», senza che ricorrano «i presupposti per la conversione dell'istanza di regolamento in ricorso per cassazione, avuto riguardo alla natura del provvediiiento gravato, non impugnabile in sede di legittimità né in via ordinaria né ai sensi dell'art. 111 Cost.». Considerato che: 2. diversamente da quanto opinato dalla Procura generale, il Collegio ritiene che il regolamento di competenza sia ammissibile; 2.1. non si disconosce, invero, l'esistenza di un orientamento minoritario in base al quale «in materia di giudizio di impugnazione, l'appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l'ipotesi non è riconducibile all'art. 50 c.p.c. e alla regola della "translatio udicii", ponendosi, l'erronea individuazione del giudice dell'impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell'organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se proipettato ad un Ric. 2020 n. 19215 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -3- giudice diverso da quello individuato per legge» (Cass. 5092/2018, 26375/2011, 2709/2005); 2.2. tuttavia il collegio ritiene maggiormente condivisibile il più solido e recente orientamento per cui «l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria <_giurúdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"; ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza» (Cass. 15463/2020; conf. Cass. Sez. U, 18121/2016; Cass. 8155/2018, 24274/2017); 2.3. in particolare, detto orientamento va condiviso anche con riferimento alla proponibilità del regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, «avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione (...) anche ove pronuncino solo sulla competenza, attesa la necessità di garantire ai titolari dei diritti che ne chiedono il riconoscimento una risposta pronta e sicura del giudice di legittimità circa l'applicazione delle regole e dei criteri sulla competenza» (Cass. 2259/2016; conf. Cass. 15463/2020 cit.) e ciò anche alla luce della evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulla attitudine al giudicato rebus sic stantibus dei provvedimenti definitivi dei giudizi camerali, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi (Cass. Sez. U, 32359/2018; Cass.1668/2020, 19780/2018); 3. nel merito, il ricorso va accolto; 3.1. deve infatti ritenersi che, in assenza di apposita previsione — come ad esempio negli artt. 739 e 669-terdecies c.p.c. con riguardo ai provvedimenti monocratici emessi, rispettivamente, dal giudice tutelare e dal giudice designato nei procedimenti cautelari, per i quali il reclamo Ric. 2020 n. 19215 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -4- va proposto al collegio del medesimo tribunale — l'impugnazione va proposta di regola dinanzi al giudice superiore, secondo il principio generale di cui è espressione l'art. 341 c.p.c., in composizione collegiale (salvo previsioni particolari, come l'art. 750 c.p.c. che prevede la competenza del presidente della corte d'appello sul reclamo avverso il decreto del presidente del tribunale); 3.2. tale conclusione vale a maggior ragione quando il provvedimento da impugnare sia adottato dal presidente del tribunale, come attestato dalla previsione di cui al quarto comma dell'art. 708 c.p.c. (introdotto dall'art. 2 della legge n. 54 del 2006), per cui contro i provvedimenti temporanei e urgenti del presidente del tribunale in materia di separazione coniugale e affidamento dei figli si può proporre reclamo alla corte d'appello, che decide in camera di consiglio; scelta legislativa, questa, che autorevole dottrina ha giustificato proprio per la «posizione listitnionale de/presidente del ttibunale», ricordando come anche la riforma dell'arbitrato avesse trasferito alla corte d'appello la competenza sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice monocratico; 4. in conclusione, il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va cassata, con prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Venezia, previa riassunzione nei termini di legge, anche per la statuizione sulle spese processuali di questa fase del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte d'