CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentata edifende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 294, nello studio degli avv.ti VALERIOVALLEFUOCO e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano edifendonoNumero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 252/2021 della CORTE DI APPELLO diMILANO, depositata in data 16/03/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaA seguito del prelievo della somma di € 350.000, eseguito da PaoloGiulio [OSCURATO:PERSONA], in contanti, dal conto corrente bancario n. 669949aperto presso la Banca UBS, filiale di Lugano, e del successivoversamento di parte di detto importo (€ 250.000) sul conto correnten.683580 aperto presso la [OSCURATO:PERSONA], filiale di Robbio, e suinformazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate, Direzione provincialedi [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] elevava processo verbale diaccertamento, contestazione e sequestro della somma suindicata.A seguito delle deduzioni difensive dello [OSCURATO:PERSONA] il Ministerodell’Economia e Finanze, assunto il parere della Commissioneconsultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, ingiungeva alloZoldan il pagamento della somma di € 102.000 a titolo di sanzioneamministrativa per aver omesso di redigere la dichiarazione diimportazione di contanti a seguito, come previsto dall’art. 3 del D. Lgs.n. 185 del 2008).Avverso tale provvedimento proponeva opposizione lo Zoldandinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 1812/2018,pronunciata nella resistenza del Ministero dell’Economia e Finanze,rigettava il ricorso, compensando le spese.Interponeva appello avverso detta decisione lo [OSCURATO:PERSONA] e sicostituiva in secondo grado il Ministero dell’Economia e Finanze,resistendo al gravame.Numero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con la sentenza impugnata, n. 252/2021, la Corte di Appello diMilano rilevava che il verbale di accertamento e contestazione era statoemesso dall’Agenzia delle Dogane in data 18.7.2016 e notificato alloZoldan il 26.7.2016 e che il provvedimento sanzionatorio era statoemesso dal Ministero dell’Economia e Finanze il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificatoal destinatario il 5.6.2017. La Corte distrettuale riteneva altresì che ilMinistero dell’Economia e Finanze avesse acquisito la piena conoscenzadell’illecito a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo acquisito in tale data alproprio protocollo l’istanza di collaborazione volontaria presentata dalloZoldan ai sensi di quanto previsto dall’art.5 quater del D. L. n. 167 del1990 e che, rispetto a tale data, il verbale di contestazione fosse statonotificato tardivamente, essendo decorsi i 90 giorni previsti dall’art. 14della legge n. 689 del 1981.Inoltre, la Corte territoriale evidenziava anche la violazione deltermine di cui all’art. 8, primo e terzo comma, del D. Lgs. n. 195 del2008, pur dando atto che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva riproposto in appello ilcorrispondente motivo di opposizione.Di conseguenza, la Corte distrettuale annullava il provvedimentosanzionatorio e condannava il M.E.F. alle spese del doppio grado digiudizio.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministerodell’Economia e Finanze, affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il Ministero ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 3del D. Lgs. n. 195 del 2008, in relazione all’art. 360, primo comma, n.Numero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/20263, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente calcolato iltermine di 90 giorni dalla data del 27.10.2015, di acquisizione alprotocollo dell’Agenzia delle Entrate dell’istanza di collaborazionevolontaria presentata dallo [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la differenza trai vari organi della P.A. coinvolti nel procedimento sanzionatorio e senzatener conto che l’Agenzia delle Entrate non rivestiva la qualifica di enteaccertatore della violazione contestata allo [OSCURATO:PERSONA]. L’organocompetente, infatti, è l’Agenzia delle Dogane, onde il termine di cuiall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 avrebbe dovuto esser fattodecorrere dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate aveva effettuatola segnalazione alla predetta Agenzia delle Dogane, ovverosia dal20.6.2016. Rispetto a tale data, la contestazione, elevata in data18.7.2016 e notificata il 26.7.2016, avrebbe dovuto essere ritenutatempestiva.La censura è fondata.Il termine di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981 non coincidenecessariamente e automaticamente, secondo la costanteinterpretazione di questa Corte, né col termine dell'attività ispettiva nécon la data di deposito della relazione, ove prescritta, poiché laconstatazione dei fatti non equivale al loro completo accertamento;occorre quindi individuare, secondo le caratteristiche e la complessitàdella situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente lacontestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento,momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazionestessa (principio espresso, ex multis, da Cass. Sez. 2, Sentenza n.9254 del 16/04/2018, Rv. 648081; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2,Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 e Cass. Sez. 2,Sentenza n. 26766 del 15/10/2024, Rv. 672801). Non basta, quindi,che sia acquisita la prova del fatto nella sua materialità, ma vaNumero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026individuato il momento a decorrere dal quale l'autorità cui è statotrasmesso il rapporto ispettivo, contenente l’accertamento dellaviolazione, abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai finidella verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quelloin cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dallanecessità di tale acquisizione e valutazione (cfr. ex multis, Cass. Sez. 2,Sentenza n. 3043 del 06/02/2009, Rv. 606557, in materia di illecitiamministrativi per violazione delle norme in materia di intermediazionefinanziaria; o anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 19/02/2019,Rv. 652690, relativa a sanzioni amministrative irrogate dalla Bancad’Italia). Il giudice di merito deve tuttavia valutare se, nel casoconcreto, “… vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante odopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto dellasussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriorielementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate,mentre la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve esseresvolta con giudizio ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post"(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194; intermini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019,Rv. 655686; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019. Rv.655683; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9022 del 30/03/2023, Rv.667516, secondo la quale si deve tener conto, in detta valutazione, “…del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifichepreliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta inaccertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioniburocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compitiassegnati ai diversi organi”; ed infine, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26766del 15/10/2024, Rv. 672801).Numero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026“In tema di illeciti amministrativi derivanti da reati depenalizzati aisensi del d.lgs. 30 dicembre 1999, n.507, il termine perentorio dinovanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per lacontestazione della violazione mediante notifica all'interessato inizia adecorrere non da quando la P.A. riceve copia della sentenza penale diassoluzione per intervenuta depenalizzazione, ma da quando ricevecopia di tutti gli atti del procedimento penale relativi alla violazionedepenalizzata, in quanto solo da quel momento la P.A. è in grado divalutare appieno la sussistenza o meno dell'illecito amministrativo”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10535 del 08/05/2007, Rv. 596786; cfr.anche Sez. 2, Sentenza n. 7754 del 30/03/2010, Rv. 612179).Ed ancora, questa Corte ha affermato che “In tema di sanzioniamministrative per omessa segnalazione di operazioni finanziariesospette, qualora non sia avvenuta la contestazione immediatadell’illecito, il momento dal quale decorre il termine previsto dall’art.14, comma 2, legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi dellaviolazione coincide, in via normale, ove non sia necessario compiereulteriori attività istruttorie o valutative e non sia rilevato un immotivatoritardo nella fase precedente, con la data di ricezione del verbale dellaGuardia di Finanza da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27096 del 15/11/2017, Rv. 646069).I richiamati principi, validi nel caso in cui sia la medesimaamministrazione che deve procedere, mediante diverse articolazioni,all’accertamento del fatto ed alla valutazione della sussistenza deipresupposti per la contestazione dell’illecito, valgono a maggior ragionequando, come nel caso di specie, la segnalazione sia stata eseguita dauna amministrazione diversa da quella competente alla contestazionedell’illecito amministrativo. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate haNumero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026segnalato l’operazione sospetta compiuta dallo [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delleDogane, competente per l’eventuale irrogazione della sanzioneamministrativa, il 20.6.2016, onde in quel momento l’organocompetente alla contestazione della violazione ha avuto conoscenza delfatto. Rispetto a tale data, la contestazione, elevata in data 18.7.2016e notificata il 26.7.2016, è tempestiva, perché avvenuta nel rispettodel termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981.Del tutto irrilevante, invece, è la precedente data del 27.10.2015,erroneamente valorizzata dalla Corte distrettuale, nella quale l’istanzadi collaborazione volontaria dello [OSCURATO:PERSONA] era stata acquisita alprotocollo dell’Agenzia delle Entrate, poiché quest’ultima non è l’organodeputato alla valutazione della ricorrenza dell’illecito ed alla irrogazionedella sanzione amministrativa prevista dalla legge, e comunque perchéla detta istanza si colloca nell’ambito del contraddittorio previsto traAgenzia delle Entrate e cittadino, proprio al fine di consentire lacompleta valutazione del fatto, nella sua materialità, assicurando alcontempo all’interessato la possibilità di fornire elementi a propriodiscarico. Una volta esaurito tale procedimento in contraddittorio,l’Agenzia delle Entrate –avendo evidentemente ritenuto inidonei gliargomenti difensivi dello [OSCURATO:PERSONA]– ha provveduto alla segnalazione delfatto all’Agenzia delle Dogane, che ha provveduto nei termini di leggealla contestazione della violazione amministrativa ed alla comminatoriadella relativa sanzione.Con il secondo motivo, il Ministero ricorrente denunzia la violazioneo falsa applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 195 del 2008, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di secondogrado avrebbe erroneamente ravvisato anche la violazione del termineprevisto dalla disposizione sopra richiamata, ancorché il motivo diNumero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026doglianza proposto, sul punto, dallo [OSCURATO:PERSONA] non fosse statoespressamente riproposto in seconde cure.La censura è inammissibile, in quanto investe un argomentoutilizzato ad abundantiam dalla Corte distrettuale, peraltro dando attoche la questione non era stata riproposta dallo [OSCURATO:PERSONA] in appello (cfr.punto 28 della motivazione della sentenza impugnata).In argomento, va data continuità al principio secondo cui “In sededi legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenutenella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiamo costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse,poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcunainfluenza sul dispositivo della decisione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n.1770 del 24/01/2025, Rv. 673817; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n.22380 del 22/10/2014, Rv. 633495; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13068del 05/06/2007, Rv. 597597).Non sussiste la possibilità, per questa Corte, di rilevare l’evidenteextrapetizione in cui è incorsa la Corte distrettuale, in assenza dispecifica censura proposta, al riguardo, dalla parte ricorrente (cfr.Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005, Rv. 583133; conf.Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4592 del 11/04/2000, Rv. 535561; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 21 del 04/01/2000, Rv. 532678).In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiaratoinammissibile il secondo.La sentenza va conseguentemente cassata, in relazione allacensura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 26484/2021Numero sezionale 1141/2026Numero di raccolta generale 17017/2026Data pubblicazione 30/05/2026la Corte accoglie primo motivo del ricorso e dichiara inammissibileil secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco