CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 14237/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.677/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'INTINO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] C ATALFAMO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3244/2016depositata il 30/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento n. T9B01IC02515/2014, per l’anno d’imposta 2005, e n. T9B01IC02519/2014 per l’anno di imposta 2006, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in aumento il reddito del contribuente, disconoscendo i costi relativi alla attività professionale di avvocato. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita in appello dall’ufficio, con la sentenza n. 3244/2016, pubblicata in data 30 maggio 2016. 3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delleEntrate, con due motivi. Resisteva il contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, presentata in data 24.05.2019 e relativa all’avviso di accertamento n. T9B01IC02515/2014, indicato nel frontespizio della sentenza impugnata(la n. 3244/2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a copia dei versamenti rateali effettuati e a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. 2. In data 13.03.2023il controricorrente ha depositato analoga domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136, anch’essa presentata in data 24.05.2019, relativa all’avviso di accertamento n. T9B01IC02519/2014, anch’esso oggetto della sentenza appellata, indicato nel relativo frontespizio (la n. n. 3244/2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamente a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a copia dei versamenti rateali effettuati e a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Il contribuente ha provveduto inoltre a nuovo deposito di quanto già prodotto in data 16.11.2020. 2. La presentazione della domanda unitamente alla mancanza di diniego depositato in atti determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 6 d.l. 23/10/2018, n. 119, conv. in l. 17/12/2018, n. 136. 3. Ai sensi dell'art. 6, sesto e tredicesimo comma, d.l. n. 119/2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai