CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10550/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10550/2021 Numero sezionale 4147/2022 Numero di raccolta generale 15026/2022-ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- Contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, in forza di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 2470/2020 pubblicata il 02/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre con un unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale tribunale, ha condannato il Comune di Milano al pagamento degli interessi anatocistici maturati, al tasso di cui all’art. 1284, primo comma, c.c., su quelli moratori già spettanti a [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] – fornitrice dell’amministrazione locale che aveva ceduto i propri crediti a [OSCURATO:PERSONA], BFF − per il ritardato pagamento delle somme di cui a note di debito e fatture emesse con decorrenza dal 24 gennaio 2017, data di notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla cessionaria. 2. Il Comune di Milano resiste con controricorso. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10550/2021 Numero sezionale 4147/2022Numero di raccolta generale 15026/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 3. Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 d.lgs. n. 231 del 2002, come novellato dal d.lgs. n. 192 del 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto: a) con riferimento agli interessi di mora relativi alla somma di euro 5.803,48 portata dalla nota di debito n. 90004295/16 emessa da BFF (su credito ceduto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); b) con riferimento alla sorte capitale liquidata nel decreto ingiuntivo di euro 6.361.383,39 (afferente ai crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a BFF); che il tasso di interesse applicabile dovesse essere quello previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, e successive modifiche, quale norma inderogabile, e non quello legale “pro tempore” vigente, ex art. 1284, primo comma, c.c. quale tasso contrattualmente pattuito tra fornitrice ed il Comune di Milano e che la decorrenza dovesse essere quella prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 231 del 2002 (a trenta giorni), in luogo di quella pattuita (a sessanta giorni), con nullità delle clausole contrattuali (art. 7 d.lgs. n. 231 cit.). Gli interessi di cui alla nota di debito n. 90004295/16 emessa per euro 5.803,48, e quelli maturati sulla diversa sorte capitale di euro 6.631.383,39, erano correlati a fatture rilasciate dalla creditrice-cedente su sorte capitale integrativa di corrispettivo di prestazioni rese per transazioni commerciali a decorrere dall’anno 2008, e quindi successivamente al 2002, anno di inizio di operatività del d.lgs. n. 231 del 2002 e, ancora, per prestazioni rese successivamente al 1 gennaio 2013, data di operatività della novella di cui al d.lgs. n. 192 del 2012. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10550/2021 Andava applicato il tasso di interesse di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 23Numero sezionale 4147/2022Numero di raccolta generale 15026/20221 cit. in luogo di quello ex art. 1284 c.c. destinato a valere anche per gli interessi Data pubblicazione 11/05/2022 anatocistici e previsto dalla clausola del contratto di appalto (art. 10 Capitolato d’appalto) che doveva ritenersi nulla ex art. 7 d.lgs. n. 231 cit. Il Comune di Milano con la clausola contrattuale, non oggetto di trattativa con le ditte fornitrici, aveva “imposto” il tasso di interesse nella misura prevista dall’art. 1284 c.c. 4. Il motivo è inammissibile perché generico. 4.1. La Corte d’Appello di Milano, richiamati i contenuti dell’art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, come modificato dall’art. 1 lett. g) del d.lgs. n. 192 del 2012, ha escluso la nullità della clausola contrattuale di previsione del saggio degli interessi moratori ed anatocistici e tanto ha fatto per una ragionata interpretazione della indicata disposizione. I giudici di secondo grado hanno segnalato, muovendo proprio dalla norma, la mancata allegazione ad opera della creditrice − che pure conosceva la clausola sottoscritta sin dall’epoca della partecipazione alla gara pubblica − di una “specifica” grave iniquità in suo danno e di un ritardo “particolarmente significativo” nei pagamenti, tanto da poter essere qualificato come abuso del Comune debitore, figura di cui pure ha valorizzato, con l’appartenenza alla pubblica amministrazione, la necessità di seguire procedure complesse per la liquidazione. 4.2. La ricorrente nel reclamare la nullità della clausola contrattuale per la misura degli interessi, richiamando un automatismo applicativo della legge, non porta puntuali ed efficaci argomenti di contrasto alla sentenza impugnata e reitera una censura il cui senso la sentenza di appello ha scrutinato ed escluso proprio muovendo dai contenuti della norma in applicazione. 4.3. I diversi termini di decorso degli interessi che hanno trovato puntuale disaminata nell’impugnata sentenza (cfr. quadro riassuntivo pp. 19 e 20) e sono quindi ancora oggetto di censura generica ed il richiamo alla F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10550/2021 natura “imposta” del contratto concluso con la cedente, dante causa della Numero sezionale 4147/2022Numero di raccolta generale 15026/2022 ricorrente, con il Comune di Milano definisce un inammissibile profilo di Data pubblicazione 11/05/2022 novità della critica che risulta per la prima volta portata nel giudizio di legittimità. 5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a rifondere al Comune di Milano le spese di lite che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a