CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 24185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20373/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso il proprio studioin [OSCURATO:PERSONA] 77, rappresentato e difeso da sé stesso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. -intimato- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 4971/2018depositata il 02/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. questa Corte con l’ordinanza n.4971/2018 depositata in data 2 marzo 2018, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. rigettava detto ricorso e condannava parte ricorrente “alla refusionedelle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …” , non disponendo la distrazione delle spese di lite in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito del Comune di Ischia, sebbene espressamente richiesta, con relativa dichiarazione di anticipo, nelle conclusioni del controricorso notificato; 2. il difensore del Comune di Ischia (NA) Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta; 3. la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso può trovare accoglimento; 2. invero, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29235); 3. nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta tempestiva; 4. pertanto, occorre procedere alla correzione del dispositivo della predetta ordinanza nel senso che dopo le parole: “condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …” debba aggiungersi la locuzione “con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; 5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 5079). P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.4971/2018 depositata in data 2 marzo 2018, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: “condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in favore del Comune di Ischia in euro 3.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge …” della locuzione “con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; dispone, altresì, che tale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 15 maggio 2024 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])