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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 24259/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

20/02/2026 del Giudice per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 20 febbraio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen.il Giudice per l’’udienza preliminare del Tribunale di Torino applicava all’imputatoMihraje Hicham, per quel che qui interessa, la pena concordata di anni due direclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628,terzo comma, n 1), 605, 61, n. 2), 493-ter e 640 cod. pen.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza, con il quale deduceva che il giudice del merito non avevavalutato la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi della detta disposizione,pur avendo l’obbligo di effettuare tale valutazione.3.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo non consentito.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero el’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti allavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Il motivo dedotto dal ricorrente non rientra, palesemente, fra quelli consentiti,elencati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il motivo, peraltro, è generico nella parte in cui invoca l’applicabilità dell’art. 129cod. proc. pen.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questoCollegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericitàl'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunquel'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove lacensura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebberodovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen. (c., ex multis, Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802– 01; nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanzestupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità dellamotivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt.129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).Nel caso di specie la deduzione del ricorrente secondo la quale il giudice nonavrebbe valutato l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. non risulta sorretta daalcuna argomentazione specifica; di qui la sua genericità.4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20/02/2026 del Giudice per l’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 20 febbraio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen.il Giudice per l’’udienza preliminare del Tribunale di Torino applicava all’imputatoMihraje Hicham, per quel che qui interessa, la pena concordata di anni due direclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628,terzo comma, n 1), 605, 61, n. 2), 493-ter e 640 cod. pen.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza, con il quale deduceva che il giudice del merito non avevavalutato la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi della detta disposizione,pur avendo l’obbligo di effettuare tale valutazione.3. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo non consentito.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero el’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti allavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Il motivo dedotto dal ricorrente non rientra, palesemente, fra quelli consentiti,elencati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il motivo, peraltro, è generico nella parte in cui invoca l’applicabilità dell’art. 129cod. proc. pen.Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questoCollegio, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericitàl'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunquel'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove lacensura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebberodovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc. pen. (c., ex multis, Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802– 01; nella specie, relativa ad un patteggiamento per illecita detenzione di sostanzestupefacenti, il ricorrente aveva genericamente dedotto l'assenza ed illogicità dellamotivazione in ordine all'esclusione dell'immediato proscioglimento ai sensi degli artt.129 cod. proc. pen. e 75 d.P.R. n. 309 del 1990).Nel caso di specie la deduzione del ricorrente secondo la quale il giudice nonavrebbe valutato l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. non risulta sorretta daalcuna argomentazione specifica; di qui la sua genericità.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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