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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16967/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il provvedimento del Questore di Catanzaro, con il quale, ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, è stato prescritto ad [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni cinque, di presentarsi presso la Questura di Catanzaro in occasione delle manifestazioni sportive in cuisia impegnata, a qualsiasi titolo, sia in casa che fuori casa, la squadra calcistica "U.S. [OSCURATO:PERSONA]".

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa motivazione sulle mozioni contenute nella memoria difensiva, nonché violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e, conseguentemente, del diritto di difesa.

Deduce di essersi recato in data 22 novembre 2025 presso la Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, di avere avuto notizia che la richiesta di convalida era pervenuta alle ore 8,33, di avere richiesto copia degli atti e che tali atti gli venivano consegnati materialmente alle ore 12,21 poiché all'atto del primo accesso "il procedimento non era stato ancora formalmente assegnato al GIP".

Deduce, inoltre, che alle ore 13,58 veniva depositata memoria difensiva, che alle 11,20 il Giudice per le indagini preliminari aveva già convalidato il provvedimento del Questore e che vi è stata violazione del diritto di difesa essendo stato il provvedimento convalidato pochi minuti dopo il deposito della nomina difensiva "senza dare materialmente il tempo al difensore di redigere memoria difensiva nonostante lo stesso avesse depositato la richiesta di copie del fascicolo contestualmente al deposito della nomina ma ricevendole successivamente alla convalida". 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, nonché carenza della motivazione.

Deduce che: la difesa aveva depositato memoria difensiva con la quale si evidenziava che non era presente alcun atto attraverso il quale poter evincere la reale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta contestata; il fascicolo allegato alla richiesta del Pubblico ministero conteneva esclusivamente i tre Daspo ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni; il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento del Questore senza avere opportunamente verificato le modalità attraverso le quali il [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato né la correttezza della condotta allo stesso attribuita; l'art. 6 della legge n. 401 del 1989 non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S.; il Giudice per le indagini preliminari ha motivato in punto di attribuibilità e riconducibilità della condotta attraverso una documentazione assolutamente frammentaria e carente; la motivazione del provvedimento è apparente, in quanto ancorata a un assunto pedissequamente riportato nel provvedimento del Questore. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine ai 2requisiti legittimanti il provvedimento e per violazione del diritto di difesa.

Deduce che: nel provvedimento impugnato manca completamente la motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente; il Giudice per le indagini preliminari individua la sussistenza della pericolosità sociale (senza mai utilizzare tale termine o far riferimento al relativo principio) desumendola esclusivamente sulla base di una partecipazione attiva a episodi di violenza; il Giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo di motivare il provvedimento anche in ordine alla pericolosità del soggetto colpito dalla misura, con riferimento alla speciali finalità di prevenzione; la memoria difensiva non è stata tenuta in alcuna considerazione nonostante sia pervenuta al giudice della convalida. 2.4 Con il quarto motivo (indicato come terzo) lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 401 del 1989 sotto il profilo dell'omessa motivazione in relazione alle ragioni di necessità e urgenza, nonché, sotto il medesimo profilo, per violazione del diritto di difesa.

Deduce che: ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02 il questore e anche il giudice per le indagini preliminari debbono rilevare e motivare con attenzione se sussistono ragioni di necessità e urgenza richieste per l'applicazione delle prescrizioni; nulla su questo punto viene detto dal Giudice per le indagini preliminari; la questione assume rilevanza laddove il provvedimento del Questore è stato assunto a oltre quattro mesi dai fatti; il provvedimento ha avuto esecuzione prima della convalida; per l'omessa motivazione in merito alle doglianze espresse nella memoria difensiva in punto di sussistenza del requisito di necessità e urgenza deve richiamarsi quanto già illustrato nel secondo motivo di ricorso. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 in relazione alla corretta determinazione della modalità di presentazione all'autorità preposta ai controllo.

Deduce che: in relazione alle modalità della misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla Questura la valutazione è generica e priva di riscontro; è stata presentata memoria con osservazioni sul numero delle presentazioni; è stato rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA], svolgente l'attività di parrucchiere anche il sabato e la domenica, riceve nocumento dal doppio ordine di presentazione, anche perché la predetta attività insiste a pochi metri dallo stadio; sul punto il Giudice per le indagini preliminari non risponde avendo convalidato prima della memoria contenente, tra l'altro, la documentazione attestante la suddetta attività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

32. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, con principio cui va data continuità, ha affermato che «[n]el procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida» (Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660 - 02).

Nel caso concreto la prospettazione del ricorrente di avere ricevuto la copia degli atti del procedimento in ritardo rispetto all'accesso presso la Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari non è stata provata.

In particolare, la copia dell'istanza di rilascio copie allegata al ricorso, recante attestazione di deposito alle ore 12,21 del 22 novembre 2025, dimostra solamente che le copie sono state richieste in tale orario e non anche che il richiedente è stato impossibilitato a richiederle prima di tale orario.

Inoltre, come rammentato nella motivazione della sentenza sopra richiamata, occorre considerare che il soggetto interessato può comunque accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima del giudizio di convalida o, comunque, presso la Questura.

In conclusione, la memoria difensiva è stata depositata alle ore 13,58, quando era ormai spirato il termine dilatorio delle 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore eseguita alle ore 10,00 del 20 novembre 2025, e il Giudice per le indagini preliminari ha ritualmente pronunciato il provvedimento impugnato alle ore 11,00 del 22 novembre 2025, dopo il decorso di tale termine.

3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico.

L'ordinanza impugnata richiama il provvedimento del Questore.

In tale atto sono stati richiamati la proposta per l'applicazione del Daspo del 3 novembre 2025 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro e la c.n.r. redatta dai medesimi Carabinieri il 24 ottobre 2025.

In particolare, negli atti redatti dalla polizia giudiziaria si riferisce circa l'aggressione subita in data 26 settembre 2025, in occasione dell'incontro di calcio di serie B tra il Catanzaro e la [OSCURATO:PERSONA], da due militari, scambiati per tifosi, da parte di alcuni ragazzi con schiaffi, pugni, calci e una bottigliata e circa l'individuazione, tra gli autori dell'aggressione, tramite filmati, del [OSCURATO:PERSONA]. 4Le doglianze relative all'omessa considerazione della memoria difensiva reiterate nel secondo motivo di ricorso sono state già ritenute manifestamente infondate nei termini che precedono.

Le deduzioni con le quali si lamenta che il Giudice per le indagini avrebbe valutato la condotta del ricorrente solo attraverso la lettura del provvedimento del Questore e non sussisterebbero i presupposti per attribuire la condotta al ricorrente sono generiche poiché quest'ultimo, che, si ripete, ha avuto facoltà di esaminare gli atti anche presso la Procura della Repubblica e la Questura, non spiega perché la condotta a lui attribuita nel provvedimento impugnato sarebbe generica e non sarebbe al lui attribuibile né è stato dimostrato che quanto riportato nel provvedimento impugnato non corrisponda al contenuto degli atti redatti o acquisiti (filmati) dalla polizia giudiziaria.

Il richiamo del ricorrente alla motivazione della sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 41889 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01, non è pertinente.

Infatti, nel caso esaminato dalla Corte è stata ritenuta fondata la doglianza relativa alla mancanza degli allegati all'informativa della polizia giudiziaria perché necessari per confrontarne il contenuto con gli elementi contenuti nella memoria difensiva, corredata di due video, ritualmente depositata dalla difesa.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le doglianze relative all'omessa considerazione della memoria difensiva risultano già valutate nell'esame del primo motivo di ricorso.

Come correttamente affermato dal ricorrente, il giudice per le indagini preliminari nell'esaminare i presupposti per la convalida del provvedimento del Questore deve valutare la concreta e attuale pericolosità del soggetto destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01).

Tuttavia, nel caso di specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, di persona già destinataria di Daspo (applicato il 21 marzo 2024 per la durata di anni quattro), nella quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, perché più aderente al dato letterale della norma, il giudice, fermo il dovere di valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica di sicurezza, non è tenuto a dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02).

5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento del Questore avrebbe avuto esecuzione "prima della convalida (lunedì di 13 marzo)".

La deduzione è, 5verosimilmente, frutto di un refuso, posto che il provvedimento è stato notificato all'interessato il 30 novembre 2025.

In ogni caso, le doglianze relative alla mancata valutazione dell'urgenza sono manifestamente infondate poiché non risulta documentato che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima della convalida (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep. 2025, Barbieri, Rv. 287519 - 01).

È inammissibile anche la doglianza sulla necessità di provvedere.

La valutazione di tale requisito non richiede necessariamente formule esplicite (Sez. 7, ord. n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01) e nel caso concreto tale necessità può desumersi dal complesso della motivazione dell'ordinanza impugnata laddove emerge la pericolosità dell'azione compiuta dal ricorrente e la condizione di quest'ultimo di soggetto sottoposto ad altri Daspo.

Le rinnovate doglianze relative alla memoria difensiva sono state già valutate.

6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Non si ravvisano vizi di motivazione in ordine alle modalità di presentazione.

In particolare, come già rilevato, la memoria difensiva è stata presentata tardivamente sicché il Giudice per le indagini preliminari non ha potuto tenere conto delle deduzioni difensive relative allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'imputato formulate con tale atto.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il provvedimento del Questore di Catanzaro, con il quale, ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, è stato prescritto ad [OSCURATO:PERSONA], per la durata di anni cinque, di presentarsi presso la Questura di Catanzaro in occasione delle manifestazioni sportive in cuisia impegnata, a qualsiasi titolo, sia in casa che fuori casa, la squadra calcistica "U.S. [OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolandolo in cinque motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa motivazione sulle mozioni contenute nella memoria difensiva, nonché violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e, conseguentemente, del diritto di difesa. Deduce di essersi recato in data 22 novembre 2025 presso la Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, di avere avuto notizia che la richiesta di convalida era pervenuta alle ore 8,33, di avere richiesto copia degli atti e che tali atti gli venivano consegnati materialmente alle ore 12,21 poiché all'atto del primo accesso "il procedimento non era stato ancora formalmente assegnato al GIP". Deduce, inoltre, che alle ore 13,58 veniva depositata memoria difensiva, che alle 11,20 il Giudice per le indagini preliminari aveva già convalidato il provvedimento del Questore e che vi è stata violazione del diritto di difesa essendo stato il provvedimento convalidato pochi minuti dopo il deposito della nomina difensiva "senza dare materialmente il tempo al difensore di redigere memoria difensiva nonostante lo stesso avesse depositato la richiesta di copie del fascicolo contestualmente al deposito della nomina ma ricevendole successivamente alla convalida". 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, nonché carenza della motivazione. Deduce che: la difesa aveva depositato memoria difensiva con la quale si evidenziava che non era presente alcun atto attraverso il quale poter evincere la reale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta contestata; il fascicolo allegato alla richiesta del Pubblico ministero conteneva esclusivamente i tre Daspo ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni; il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento del Questore senza avere opportunamente verificato le modalità attraverso le quali il [OSCURATO:PERSONA] era stato identificato né la correttezza della condotta allo stesso attribuita; l'art. 6 della legge n. 401 del 1989 non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S.; il Giudice per le indagini preliminari ha motivato in punto di attribuibilità e riconducibilità della condotta attraverso una documentazione assolutamente frammentaria e carente; la motivazione del provvedimento è apparente, in quanto ancorata a un assunto pedissequamente riportato nel provvedimento del Questore. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine ai 2requisiti legittimanti il provvedimento e per violazione del diritto di difesa. Deduce che: nel provvedimento impugnato manca completamente la motivazione in ordine alla pericolosità del ricorrente; il Giudice per le indagini preliminari individua la sussistenza della pericolosità sociale (senza mai utilizzare tale termine o far riferimento al relativo principio) desumendola esclusivamente sulla base di una partecipazione attiva a episodi di violenza; il Giudice per le indagini preliminari ha l'obbligo di motivare il provvedimento anche in ordine alla pericolosità del soggetto colpito dalla misura, con riferimento alla speciali finalità di prevenzione; la memoria difensiva non è stata tenuta in alcuna considerazione nonostante sia pervenuta al giudice della convalida. 2.4 Con il quarto motivo (indicato come terzo) lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 401 del 1989 sotto il profilo dell'omessa motivazione in relazione alle ragioni di necessità e urgenza, nonché, sotto il medesimo profilo, per violazione del diritto di difesa. Deduce che: ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 512/02 il questore e anche il giudice per le indagini preliminari debbono rilevare e motivare con attenzione se sussistono ragioni di necessità e urgenza richieste per l'applicazione delle prescrizioni; nulla su questo punto viene detto dal Giudice per le indagini preliminari; la questione assume rilevanza laddove il provvedimento del Questore è stato assunto a oltre quattro mesi dai fatti; il provvedimento ha avuto esecuzione prima della convalida; per l'omessa motivazione in merito alle doglianze espresse nella memoria difensiva in punto di sussistenza del requisito di necessità e urgenza deve richiamarsi quanto già illustrato nel secondo motivo di ricorso. 2.5 Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 in relazione alla corretta determinazione della modalità di presentazione all'autorità preposta ai controllo. Deduce che: in relazione alle modalità della misura impositiva dell'obbligo di presentazione alla Questura la valutazione è generica e priva di riscontro; è stata presentata memoria con osservazioni sul numero delle presentazioni; è stato rappresentato che il [OSCURATO:PERSONA], svolgente l'attività di parrucchiere anche il sabato e la domenica, riceve nocumento dal doppio ordine di presentazione, anche perché la predetta attività insiste a pochi metri dallo stadio; sul punto il Giudice per le indagini preliminari non risponde avendo convalidato prima della memoria contenente, tra l'altro, la documentazione attestante la suddetta attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 32. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte, con principio cui va data continuità, ha affermato che «[n]el procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida» (Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023, Salvador, Rv. 284660 - 02). Nel caso concreto la prospettazione del ricorrente di avere ricevuto la copia degli atti del procedimento in ritardo rispetto all'accesso presso la Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari non è stata provata. In particolare, la copia dell'istanza di rilascio copie allegata al ricorso, recante attestazione di deposito alle ore 12,21 del 22 novembre 2025, dimostra solamente che le copie sono state richieste in tale orario e non anche che il richiedente è stato impossibilitato a richiederle prima di tale orario. Inoltre, come rammentato nella motivazione della sentenza sopra richiamata, occorre considerare che il soggetto interessato può comunque accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima del giudizio di convalida o, comunque, presso la Questura. In conclusione, la memoria difensiva è stata depositata alle ore 13,58, quando era ormai spirato il termine dilatorio delle 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore eseguita alle ore 10,00 del 20 novembre 2025, e il Giudice per le indagini preliminari ha ritualmente pronunciato il provvedimento impugnato alle ore 11,00 del 22 novembre 2025, dopo il decorso di tale termine. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. L'ordinanza impugnata richiama il provvedimento del Questore. In tale atto sono stati richiamati la proposta per l'applicazione del Daspo del 3 novembre 2025 da parte dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro e la c.n.r. redatta dai medesimi Carabinieri il 24 ottobre 2025. In particolare, negli atti redatti dalla polizia giudiziaria si riferisce circa l'aggressione subita in data 26 settembre 2025, in occasione dell'incontro di calcio di serie B tra il Catanzaro e la [OSCURATO:PERSONA], da due militari, scambiati per tifosi, da parte di alcuni ragazzi con schiaffi, pugni, calci e una bottigliata e circa l'individuazione, tra gli autori dell'aggressione, tramite filmati, del [OSCURATO:PERSONA]. 4Le doglianze relative all'omessa considerazione della memoria difensiva reiterate nel secondo motivo di ricorso sono state già ritenute manifestamente infondate nei termini che precedono. Le deduzioni con le quali si lamenta che il Giudice per le indagini avrebbe valutato la condotta del ricorrente solo attraverso la lettura del provvedimento del Questore e non sussisterebbero i presupposti per attribuire la condotta al ricorrente sono generiche poiché quest'ultimo, che, si ripete, ha avuto facoltà di esaminare gli atti anche presso la Procura della Repubblica e la Questura, non spiega perché la condotta a lui attribuita nel provvedimento impugnato sarebbe generica e non sarebbe al lui attribuibile né è stato dimostrato che quanto riportato nel provvedimento impugnato non corrisponda al contenuto degli atti redatti o acquisiti (filmati) dalla polizia giudiziaria. Il richiamo del ricorrente alla motivazione della sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 41889 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01, non è pertinente. Infatti, nel caso esaminato dalla Corte è stata ritenuta fondata la doglianza relativa alla mancanza degli allegati all'informativa della polizia giudiziaria perché necessari per confrontarne il contenuto con gli elementi contenuti nella memoria difensiva, corredata di due video, ritualmente depositata dalla difesa. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze relative all'omessa considerazione della memoria difensiva risultano già valutate nell'esame del primo motivo di ricorso. Come correttamente affermato dal ricorrente, il giudice per le indagini preliminari nell'esaminare i presupposti per la convalida del provvedimento del Questore deve valutare la concreta e attuale pericolosità del soggetto destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778 - 01). Tuttavia, nel caso di specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, di persona già destinataria di Daspo (applicato il 21 marzo 2024 per la durata di anni quattro), nella quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, perché più aderente al dato letterale della norma, il giudice, fermo il dovere di valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica di sicurezza, non è tenuto a dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02). 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che il provvedimento del Questore avrebbe avuto esecuzione "prima della convalida (lunedì di 13 marzo)". La deduzione è, 5verosimilmente, frutto di un refuso, posto che il provvedimento è stato notificato all'interessato il 30 novembre 2025. In ogni caso, le doglianze relative alla mancata valutazione dell'urgenza sono manifestamente infondate poiché non risulta documentato che il provvedimento abbia avuto esecuzione prima della convalida (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep. 2025, Barbieri, Rv. 287519 - 01). È inammissibile anche la doglianza sulla necessità di provvedere. La valutazione di tale requisito non richiede necessariamente formule esplicite (Sez. 7, ord. n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961-01) e nel caso concreto tale necessità può desumersi dal complesso della motivazione dell'ordinanza impugnata laddove emerge la pericolosità dell'azione compiuta dal ricorrente e la condizione di quest'ultimo di soggetto sottoposto ad altri Daspo. Le rinnovate doglianze relative alla memoria difensiva sono state già valutate. 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non si ravvisano vizi di motivazione in ordine alle modalità di presentazione. In particolare, come già rilevato, la memoria difensiva è stata presentata tardivamente sicché il Giudice per le indagini preliminari non ha potuto tenere conto delle deduzioni difensive relative allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'imputato formulate con tale atto. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. Deve disporsi l'adempimento indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 6
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